Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10457 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10457 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA
sul ricorso 13438-2009 proposto da:
GUGGIA BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
CATTARO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
COSENTINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GAETANO COLLETTA giusta delega a
margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 20/05/2016

- controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

339/2008

della

depositata il

25/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
CAMILLA

DI IAZI:
udito il P.M.

in persona

del 5ustituCo Prozurature

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott.

R.G.N.13438/09

Considerato in fatto
Barbara e Michela Guggia impugnarono dinanzi alla CTP di Latina avvisi di mora ed
intimazioni di pagamento relativi a diverse annualità di imposta loro notificati in
quanto eredi di Enrico Protano e l’adita CTP accolse il ricorso solo con riguardo agli
avvisi di mora, rispetto ai quali era stata dedotta carenza di motivazione. La CTR del
Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la suddetta decisione,
rilevando che le appellate avevano ricevuto gli avvisi di mora in qualità di eredi di
Enrico Protano e che detti avvisi non avevano la veste di atti di imposizione tributaria
ma di atti consequenziali al mancato pagamento di cartelle esattoriali ritualmente
notificate al de cuius e resesi definitive per mancata opposizione, e rilevando altresì
che nel ricorso le ricorrenti si erano dolute solo della mancanza di motivazione degli
avvisi di mora e non della mancata notifica delle cartelle prodromiche
Per la cassazione di questa sentenza ricorre con cinque motivi Barbara Guggia.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Ritenuto in diritto
Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 330 comma
2 c.p.c. per nullità assoluta della notifica dell’atto d’appello, la ricorrente chiede a
questo giudice di dire se “la notifica dell’atto di appello proposto dall’Agenzia
delle entrate sia nulla perché effettuata in spregio ed in difetto delle comuni
norme processualcivilistiche previste in materia di notifica degli atti (art. 330
c.p.c.) poiché nella relata di notifica viene indicata come sola e unica destinataria
dell’atto la signora Guggia Barbara omettendo di indicare la sua qualità di erede
del de cuius Protano Enrico” ed inoltre “se anche nel processo tributario valgono
e devono applicarsi le norme del codice di procedura civile, da cui
conseguentemente ne discende la nullità insanabile della notifica dell’atto di
appello proposto dall’Agenzia delle entrate”. Infine, senza denuncia di alcuno
specifico vizio in proposito, senza alcun riscontro nell’epigrafe del motivo e senza
specifica proposizione di quesito di diritto, la ricorrente, al termine del motivo,
aggiunge “sempre preliminarmente si eccepisce l’intervenuta prescrizione
quinquennale e in subordine decennale del diritto della P.A. ad esigere il tributo”.
La censura di violazione e falsa applicazione dell’art. 330 comma 2 c.p.c. è
infondata. Limitandoci, per quanto di rilievo, alla posizione della attuale
ricorrente, dalla sentenza impugnata risulta che alla suddetta in qualità di erede di
Enrico Protano furono notificati avvisi di mora ed intimazioni di pagamento
relativi a pregresse cartelle esattoriali; che avverso i suddetti atti la attuale
ricorrente propose ricorso dinanzi alla CTP; che l’appello avverso la sentenza
della CTP fu notificato alla suddetta nel domicilio eletto. Il presente processo è
stato pertanto introdotto dalla attuale ricorrente (non dal suo dante causa) per

SENTENZA

impugnare un atto alla medesima notificato, sia pure in qualità di erede di Enrico
Protano. E risulta pertanto corretta la notifica dell’atto di impugnazione alla
suddetta parte e nel domicilio da questa eletto, posto che null’altro richiede
l’invocato articolo 330 c.p.c. se non la notifica della impugnazione alla parte e nei
luoghi dalla norma indicati, prevedendosi una disciplina particolare dal secondo
comma della nonna suddetta solo nell’ipotesi di notifica agli eredi della parte
defunta dopo la notificazione della sentenza di primo grado, ipotesi non ricorrente
nella specie, posto che Enrico Protano non è mai stato parte del presente processo
che, come sopra evidenziato, è stato introdotto dalla attuale ricorrente (e dalla sua
coerede).
Quanto alla eccezione di intervenuta prescrizione espressa senz’altre precisazioni
al termine del motivo in esame, la ricorrente non sembra considerare che nel
ricorso per cassazione devono essere proposte precise censure avverso la sentenza
impugnata, veicolate attraverso la denuncia di specifici motivi di impugnazione,
conclusi con un quesito di diritto ovvero una illustrazione siccome previsti
rispettivamente dalla prima e dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c. (norma
applicabile nella specie ratione temporis). E’ peraltro appena il caso di
evidenziare che: nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate per la
prima volta questioni di fatto nuove; l’eccezione di prescrizione del diritto
dell’amministrazione è proponibile solo ad istanza di parte e non può pertanto
essere rilevata d’ufficio; la ricorrente non allega se e quando detta eccezione sia
stata proposta nel giudizio di merito; dalla sentenza impugnata risulta che detta
eccezione fu proposta in primo grado, ma, non essendo intervenuta decisione in
proposito, non risulta se essa fu o meno riproposta in appello, né ciò risulta
allegato nel ricorso in esame dove peraltro, come sopra evidenziato, ci si limita ad
eccepire l’intervenuta prescrizione senza neppure dolersi della mancata
considerazione, nella sentenza impugnata, dell’eccezione suddetta, in ipotesi in
appello riproposta.
Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e 65 d.p.r. 602/73 la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., chiede
a questo giudice di dire se l’Amministrazione abbia assolto o meno all’onere
probatorio così come previsto e disciplinato dall’art. 2697 c.c. in merito alla
necessaria produzione in atti delle notifiche delle cartelle esattoriali a Protano
Enrico e se conseguentemente in relazione alle norme citate (dpr 602/73 primo
comma) possa esimersi da tale onere.
Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3 1.
241/1990 in relazione all’art. 24 Cost. e 1. 212/2000 nonché dell’art. 71 comma 2
bis d.lgs. 507/93 con riguardo all’art. 360 mi. 3, 4 e 5 c.p.c., la ricorrente chiede
che questa Corte dica, “accerti e dichiari in relazione alle norme di legge citate se
tutti gli atti e gli avvisi di mora impugnati devono essere motivati in relazione ai
presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e,
conseguentemente, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto – non
conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere necessariamente

i•e

PQM
La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in €1.200 oltre spese prenotate a debito e accessori di legge.

”—àilegato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di fornire la motivazione anche alla
luce e nel rispetto del generale principio costituzionale del diritto alla difesa di
ciascun cittadino”.
Col quarto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell”art. 112 c.p.c.
in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che i
giudici d’appello abbiano ritenuto, con motivazione carente e contraddittoria circa
un punto decisivo, che i giudici di primo grado in sentenza sono andati oltre le
motivazioni indicate nel ricorso per aver affermato che il concessionario non
aveva dato alcuna prova della notifica delle cartelle esattoriali alle ricorrenti
laddove nel ricorso queste ultime si erano dolute solo della mancanza di
motivazione degli avvisi di mora e non della mancata notifica delle cartelle
prodromiche.
Col quinto motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 43 -d.p.r.
n. 600 del 1973 e 2697 c.c., la ricorrente chiede a questo giudice di dire se “in
relazione alle norme citate l’Amministrazione procedente abbia o meno assolto
l’onere probatorio di fornire copia di atti e ricevute idonei ad interrompere la
prescrizione dei termini per la richiesta di riscossione dei tributi nei confronti di
Protano Enrico”.
I motivi sopra esposti sono inammissibili per assoluta inadeguatezza dei relativi
quesiti di diritto, che non assolvono alla funzione di integrare il punto di
congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio
giuridico generale, ma si presentano generici e teorici, non calati nella fattispecie
concreta e non idonei a mettere la Corte in grado di poter comprendere, dalla sola
lettura dei predetti quesiti, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e
la regola applicabile al caso di specie (v. tra le altre cass. n. 3530 del 2012).
Inoltre è appena il caso di evidenziare che, con specifico riferimento ai quei
relativi ai motivi secondo, terzo e quinto, la ricorrente sembra non considerare che
nel ricorso per cassazione oggetto diretto di censura è la sentenza impugnata, non
il comportamento dell’Amministrazione. Infine, in relazione ai motivi secondo,
terzo e quarto, ove il richiamo all’art. 360 n. 5 c.p.c. sia da ritenersi indicativo
dell’intento di denunciare un vizio di motivazione, è da evidenziare che manca del
tutto l’illustrazione richiesta a pena di inammissibilità dalla seconda parte dell’art.
366 bis c.p.c. e che anche nell’ambito del motivo (quindi anche volendo
prescindere dalla mancanza della prescritta illustrazione) manca in ogni caso
l’individuazione di uno o più fatti specifici in relazione ai quali la motivazione
sarebbe da ritenere viziata e manca soprattutto l’illustrazione della decisività dei
suddetti fatti.
Il ricorso deve essere pertanto respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

alt NIT DA REGISTRAZioNE
Ai SENSI DEL D.P.R_ 264441986
N. 131 IAO.
B. – 5
NIAitRIA TRIBUTARLA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2 O 14/16.2115

Roma 4.12.2015

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