Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10457 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, (ud. 24/09/2019, dep. 03/06/2020), n.10457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 09134/2018 R.G. proposto da:

S.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Spagnuolo,

con domicilio eletto in Roma, Via della Balduina n. 66, presso il

suo studio;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei

Portoghesi n. 12, presso la medesima Avvocatura Generale dello

Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 1348 del 14

settembre 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Considerato, in via pregiudiziale, che il ricorrente ha notificato il presente ricorso al Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, all’indirizzo di posta elettronica estratto dal Registro delle Imprese e dal Registro Generale degli Indirizzi elettronici e

dall’Indice delle amministrazioni pubbliche:

roma.mailcert.avvocaturastato.it;

che tuttavia tale indirizzi di posta elettronica certificata non è idoneo alla accettazione da parte del destinatario della notificazione del decreto de quo, in relazione al quale il ricorso avrebbe dovuto essere effettuato al diverso indirizzo di posta elettronica agsroma.malicert.avvocaturastatoit;

che non può ritenersi perfezionato il regolare procedimento di notificazione del presente ricorso; laddove l’intimato Ministero non si è costituito in giudizio e, pertanto, se ne deve disporre la rinnovazione, con l’avvertenza che il termine di trenta giorni ivi fissato decorrerà dalla comunicazione della presente ordinanza;

che la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte assegna al ricorrente il termine di trenta giorni, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la notificazione del presente ricorso, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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