Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10456 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO

KOCH 42, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE CIANO,

rappresentato e difeso dagli avvocati RIANNA ARTURO, BARBATO GIUSEPPE

ROSARIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., INA ASSITALIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1048/2008 del TRIBUNALE di NOLA del 2/05/08,

depositata il 20/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 18 giugno 2009 D.M. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 20 maggio 2009 dal Tribunale di Nola, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che l’aveva condannato, in solido con le Assicurazioni d’Italia, a pagare Euro 1.700,00 in favore di S. S. a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale.

La S. e l’INA – Assitalia non hanno espletato attivita’ difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; omesso esame di punto decisivo della controversia; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il tema della violazione dell’art. 342 c.p.c. non trova la necessaria sintesi nella postulazione di un principio di diritto che sia, al tempo stesso, decisivo per il giudizio e di applicabilita’ generalizzata, ma si risolve in una nuova valutazione dei motivi d’appello. Sotto il profilo del vizio di motivazione il momento di sintesi viene parcellizzato in una serie di domande di verifica rivolte alla Corte e, pertanto, frustra le esigenze rappresentate dalla norma di riferimento.

Si osserva, comunque, che il Tribunale ha esaminato e valutato la doglianza relativa alla ricostruzione parziale del fascicolo e alla utilizzazione di fotocopie, quindi, al di la’ delle affermazioni di genericita’, ha poi di fatto esaminato il merito dell’impugnazione.

La richiesta di riunione con altro giudizio attiene ad un potere che il primo giudice ha ritenuto di non esercitare e, quindi, non era sindacabile in appello. Le ulteriori doglianze erano effettivamente generiche.

Con il secondo motivo il D. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c., degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c.;

omesso esame di un punto decisivo della controversia; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il vizio di motivazione viene eccepito secondo una formula stereotipa e aspecifica. Il quesito di diritto si rivela inappropriato per le medesime ragioni illustrate con riferimento al primo motivo.

Il Tribunale ha spiegato che in primo grado, smarritosi il fascicolo d’ufficio, il giudice ne ha ordinato la ricostruzione, effettuata utilizzando le fotocopie prodotte dall’attore e contestate dal convenuto esclusivamente per la loro efficacia probatoria e non per la mancata conformita’ agli originali.

Il riferimento alla normativa invocata presuppone l’esistenza degli originali che, invece, nella specie risultano smarriti, ragione per cui occorre necessariamente ricorre alle fotocopie.

Del resto questa Corte (Cass. n. 10876 del 2007) ha gia’ stabilito che, in caso di smarrimento del fascicolo d’ufficio e di sua ricostruzione mediante riproduzione degli atti del processo, il compimento delle attivita’ processuali in riferimento al fascicolo ricostruito e’ idoneo ad assicurare la regolare trattazione del processo.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 183 e 244 c.p.c.; omesso esame di punto decisivo della controversia; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Quesito di diritto e momento di sintesi sono formulati secondo lo stile gia’ stigmatizzato e, pertanto, risultano inidonei per i motivi gia’ addotti.

Per completezza si osserva che il ricorrente lamenta che il Giudice di Pace prima e il Tribunale dopo non abbiano accolto l’eccezione relativa alla decadenza della S. dalla prova testimoniale per mancata indicazione tempestiva dei nominativi dei testi da escutere.

Ma nello stesso ricorso viene riferito che il giudice, avendo ritenuto tale omissione frutto di mero errore materiale, si era avvalso del potere di autorizzare a citare i testi entro il termine fissato.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non dimostrano l’avvenuto assolvimento dell’onere processuale di cui e’ stata rimarcata la violazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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