Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10456 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta Maria Consolata – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16432-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.E., L.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato MARIO SCIALLA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE MARTINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 905/2014 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro la sentenza n. 905/1/14 della CTR della Toscana con cui, in accoglimento dell’appello di L.G. e L.E., eredi di L.P., venivano annullati gli avvisi di accertamento emessi ai fini irpef, irap ed iva per gli anni 1999 e 2000, relativi all’attività di affittacamere che quest’ultimo svolgeva sull'(OMISSIS).

La CTR accoglieva l’appello, in particolare, sul punto della illegittimità del provvedimento di autorizzazione all’accesso domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica, per mancanza di motivazione, esponendo che, anche per le altre annualità oggetto di verifica (1997, 1998 e 2001), la CTR in separato giudizio aveva accolto questa specifica doglianza del contribuente.

L’Agenzia ricorre a questa Corte per l’annullamento della suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.

Si costituiscono i contribuenti, quali eredi di L.P. e B.M., con controricorso. Con memoria del gennaio 2020 i contribuenti hanno chiesto la trattazione urgente della causa, adducendo l’intervenuta formazione di giudicato esterno sul tema dell’autorizzazione all’accesso domiciliare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’ufficio deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Gli accessi riguardavano locali ad uso promiscuo e non solo abitativo.

Con il secondo motivo l’ufficio deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, commi 1 e 2 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 33, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 51 e 52, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2728 c.c., tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.

Lo stesso ufficio attesta che, con unica verifica, si sono accertati i redditi per vari anni di imposta, dal 1996 al 2001, per cui l’autorizzazione all’accesso domiciliare è stato il presupposto dell’attività amministrativa che ha riguardato il suddetto periodo complessivo. Per gli anni 1997 e 1998 gli avvisi di accertamento sono stati annullati per il riconosciuto vizio motivazionale dell’autorizzazione all’accesso ai locali del contribuente, in virtù della sentenza della CTR Toscana n. 25/1/2010, divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso dell’ufficio pronunciato da questa Corte (sez. n. 28188 del 2013), la quale ha espressamente affermato che il giudice tributario può sindacare la correttezza della motivazione per l’accesso domiciliare, ed ha quindi confermato il contenuto della sentenza della CTP che annullava gli accertamenti per illegittimità dell’atto presupposto.

Poichè l’atto presupposto è unico, venuto meno lo stesso, l’effetto del giudicato formatosi sulla sentenza che ha determinato tale caducazione si estende a tutti gli anni coinvolti dalla stessa verifica in cui è avvenuto l’accesso. Il principio affermato più volte da questa Corte, in tema di giudicato esterno, è nel senso che

In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta (sez. V, n. 31084 del 2019), e l’efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (sez. V, ord. n. 37 del 2019).

Il vizio dell’autorizzazione all’accesso domiciliare, che costituisce il presupposto per la verifica e l’accertamento relativo a più annualità, è davvero il tipico caso di elemento che ha un’efficacia che va oltre il singolo periodo di imposta, in quanto costituisce il presupposto di tutta la verifica pluriennale, cosicchè il vizio dell’autorizzazione dichiarato in relazione ad un periodo non può non estendersi anche agli altri, che dallo stesso atto dipendono.

Quanto alla sua rilevabilità in questo giudizio, nel caso di specie la formazione del giudicato esterno è stata dedotta in memoria, ma sarebbe comunque rilevabile anche d’ufficio. In tal senso sez. V ord. n. 37 del 2019, secondo cui:

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto la natura pubblicistica dell’interesse al rispetto della cosa giudicata, la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno oltrechè di quello interno, e l’inclusione delle relative questioni fra quelle di diritto invece che fra quelle di fatto. Di conseguenza, hanno affermato la rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno, purchè questo risulti da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, per cui la Cassazione ne accerta l’esistenza e la portata con cognizione piena e con diretto esame degli atti processuali (Cass. Sez. U., n. 1416 del 27/1/2004; Cass. Sez. U., n. 226 del 25/5/2001).

Quanto alle spese del presente giudizio, se è vero che il ricorso dell’Agenzia è successivo al formarsi del giudicato, peraltro neppure la parte privata lo aveva eccepito in controricorso, e, comunque, la rilevabilità d’ufficio appare preponderante rispetto ai comportamenti processuali delle parti, per cui deve ritenersi che sussistano giusti motivi per la compensazione delle stesse.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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