Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10455 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10455
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato COLICA ROBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOVICO CARLO, giusta
mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI
ALESSIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a
margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1031/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
9.7.07, depositata il 13/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
udito per il ricorrente l’Avvocato Roberto Colica che si riporta agli
scritti, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo che nulla
osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
1 – Con ricorso notificato il 15 giugno 2009 A.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 agosto 2008 dalla Corte d’Appello di Genova, confermativa della sentenza del Tribunale di Chiavari, che aveva rigettato la sua domanda tesa od ottenere la condanna di I.G.M. al pagamento di L. 75.000.000 a titolo di provvigione per la mediazione effettuata nell’acquisto di una villa. L’intimata ha resistito con controricorso.
2 – E’ stata depositata relazione d’inammissibilita’ per ritenuta inidoneita’, sia del quesito di diritto posto a conclusione del primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39 e in particolare dell’art. 2, comma 6, art. 1, comma 8, art. 9; del D.M. 21 dicembre 1990, n. 452; dell’art. 345 c.p.c. nel testo previgente, dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 24 Cost. e dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, sia del momento di sintesi relativo al secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (l’iscrizione nel ruolo dei mediatori).
3.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
L’ A. ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;
4.- Ritenuto: che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio non ha condiviso le motivazioni espresse nella relazione per quanto riguarda il primo motivo e il relativo quesito; In particolare ha rilevato che, pur essendo vero che esso (come, del resto, le: argomentazioni a sostegno della censura) non contestano la statuizione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto che l’iscrizione all’albo professionale sia condizione dell’azione, verificabile ex officio, finalizzata ad ottenere il compenso per l’attivita’ di mediazione, tuttavia il quesito ha correttamente rappresentato la situazione di fatto ponendo in risalto – condivisibilmente – la violazione del diritto di difesa del ricorrente atteso che la controparte aveva impostato la difesa su base completamente diversa dal tema dell’iscrizione dell’ A. all’albo dei mediatori, la cui omissione aveva eccepito per la prima volta solo nella memoria di replica alla comparsa conclusionale in grado d’appello, allorche’ il deducente non aveva piu’ la possibilita’ di fornire tale prova.
Infatti, fermo restando quanto affermato dalla Corte d’Appello in ordine alla natura di condizione dell’azione da attribuire all’iscrizione all’albo e all’onere probatorio a carico del mediatore, occorre considerare che l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra’ astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovra’ ritenerlo sussistente, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti;
che pertanto il primo motivo va accolto con assorbimento del secondo;
la sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte territoriale in composizione diversa; spese rimesse;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
PQM
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010