Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10455 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10455 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA
sul ricorso 8006-2009 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tékPore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
ZANARDI

FONDERIE

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio
dell’avvocato DINO VALENZA, che 10 rappresenta e
difende unitamente all’avvocato STEFANO MENDOLIA

Data pubblicazione: 20/05/2016

giusta delega in calce;
– controricorrente avverso la sentenza n. 27/2009 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 12/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

DI IASI;
udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZA che
si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

udienza del 04/12/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA

R.G.N.8006/09
SENTENZA

Zanardi Fonderie s.p.a. conveniva in giudizio l’amministrazione delle
finanze dello Stato per chiedere il rimborso delle somme versate a titolo di
imposte addizionali sull’imposta di consumo dell’energia elettrica
impiegata come materia prima nel processo produttivo. Il Tribunale di
Venezia, con sentenza confermata in appello, respingeva la domanda. La
Corte di cassazione, preso atto che con sentenza n. 114 del 2000 la Corte
costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 d.l.
688/1982 convertito in 1. 873/82 nella parte in cui condizionava il rimborso
alla prova documentale della mancata traslazione su altri soggetti
dell’onere derivato dagli indebiti pagamenti e con sentenza n. 332 del 2002
aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima norma nella
parte in cui poneva a carico dell’attore in ripetizione l’onere di provare la
mancata traslazione dell’imposta, cassava la sentenza d’appello con rinvio
per nuovo esame alla Corte d’appello di Venezia che, disposta consulenza
tecnica, accoglieva l’impugnazione della società condannando
l’Amministrazione al rimborso delle somme richieste oltre interessi. In
particolare la Corte d’appello, sulla base delle risultanze della disposta
consulenza tecnica, affermava che l’amministrazione non aveva fornito la
prova dell’avvenuta traslazione del tributo su altri soggetti e che doveva
ritenersi accertato che l’energia elettrica di cui alle dichiarazioni, di
consumo era entrata nel processo di produzione della Zanardi ed era stata
impiegata come materia prima.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze; resiste Zanardi Fonderie s.p.a.
Ritenuto in diritto
Con un unico motivo, deducendo violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 4 d.l. n. 250 del 1995 convertito in 1. 349 del 1995 nonché vizio
di motivazione in ordine all’impiego di energia elettrica quale materia
prima nel processo produttivo, il ricorrente chiede a questo giudice di
dire “se l’art. 4 d.l. n. 250 del 1995 convertito con modificazioni in 1.

Considerato in fatto

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle
spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000,00 oltre
spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.

349 del 1995 debba essere o meno interpretato nel senso _ che
all’impiego dell’energia elettrica come materia prima nei processi
industriali elettrochimici ed elettrometallurgici ivi comprese le
lavorazioni siderurgiche e delle fonderie possa essere assimilato quel
processo di riscaldamento del materiale che serve a portarlo alla
temperatura di fusione”.
Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambi i profili di censura. In
particolare, la censura di violazione di legge risulta inammissibile
innanzitutto (e perciò a prescindere da ogni altra possibile valutazione) per
inidonea formulazione del quesito di diritto, la cui funzione, secondo la
giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è quella di far comprendere
alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi
logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente
compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del
ricorrente, la regula uiris da applicare al caso concreto, mentre nella specie
la censura si conclude con un quesito assolutamente generico, privo di
ogni specificità in relazione alla corrispondente “ratio decidendi” della
sentenza impugnata, e formulato in maniera del tutto inidonea sia ad
esprimere la rilevanza ai fini della decisione della risposta al quesito
siccome formulato sia, a fortiori, a chiarire l’errore di diritto imputato alla
sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (v. tra molte
altre cass. n. 7197 del 2009 e n. 8463 del 2009, nonché SU nn. 7257 del
2007 e 7433 del 2009). In relazione al denunciato vizio di motivazione,
manca del tutto l’illustrazione richiesta dall’ultima (arte del citato art. 366
bis c.p.c., applicabile ratione temporis, la quale (secondo la concorde
giurisprudenza di questo giudice di legittimità), pur libera da rigidità
formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso -in relazione al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria- ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza
rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Il ricorso deve
essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza.

:SENTE DA REGIST7tAZIONff
hl SENSI DEL D P ik
N. 131 TAB. ALI.1,3 – N. 5
M ATERíA TRIBUI•ARIA.

Roma 4.12.2015

ensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA