Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10455 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, (ud. 02/07/2019, dep. 03/06/2020), n.10455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22315/2015 proposto da:

D.C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

NICOTERA, 29, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PUGLISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA DI GIAMPIETRO;

– ricorrente –

contro

B.U., M.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1789/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2019 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 24.7.2014, confermava la sentenza del Tribunale di Forlì del 28.6.2005, corretta con ordinanza del 19.6.2007, nel giudizio promosso da D.C.V. nei confronti di M.L., in cui era intervenuto B.U..

1.1. Il giudice di primo grado aveva dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita del 28.5.2000 per inadempimento dell’attrice, trattandosi di immobile non regolare dal punto di vista urbanistico e, in accoglimento della domanda del B., aveva condannato la M. alla restituzione della caparra confirmatoria, pari a L. 50.000.0000.

1.2. Nell’ordinanza di correzione, su ricorso della M., il Tribunale aveva rilevato un errore materiale, nella parte in cui era stata condannata la M. e non la D.C. alla restituzione della somma di Lire 50.000.000 in favore del B..

1.3. La corte territoriale riteneva che fosse percepibile ictu oculi l’errore materiale, in quanto dalla motivazione della sentenza di primo grado emergeva che il contratto fosse stato risolto per inadempimento della D.C., che era, pertanto, tenuta alla restituzione della caparra confirmatoria versata dal B..

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.C.V. sulla base di tre motivi.

3. B.U. e M.L. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte territoriale ravvisato la sussistenza di un errore materiale laddove si tratterebbe di un errore intervenuto nella formazione del giudizio. Non avrebbe, inoltre, esaminato la circostanza, emersa nel corso del giudizio di merito, relativo alla consegna della caparra alla M. da parte del B., sicchè non vi sarebbe alcun errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado, con cui la M. era stata condannata alla restituzione di tale somma, e la motivazione della sentenza di primo grado.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la corte di merito condannato la D.C. alla restituzione della caparra in favore del B., in assenza di domanda.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1307,1372,1385,2055 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto il B. non avrebbe mai versato alla ricorrente la somma di Lire 50.000.000, mentre avrebbe versato la somma di Lire 25.000.000 alla M., sulla base di accordi intercorsi tra i medesimi.

4. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.

4.1. I vizi dedotti in ricorso, aventi natura di carattere processuale, consentono l’esame degli atti di causa, e, segnatamente, della sentenza di primo grado, al fine di verificare se la condanna della D.C. sia stata determinata da un errore materiale o se, invece, vi sia un contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. lav., 20/11/2018, n. 29955).

4.2. Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2018, n. 26074).

4.3. Dalla lettura della sentenza di primo grado, emerge in modo inequivocabile che la risoluzione del contratto preliminare venne dichiarata per l’inadempimento della promittente venditrice D.C., a causa di irregolarità urbanistiche, con conseguente condanna della medesima a restituire al B. la somma di Lire 50.000,00 a titolo di caparra.

4.4. Ne consegue che, correttamente la corte di merito ha ritenuto che la condanna della M. anzichè della D.C. fosse riconducibile ad un mero errore materiale, emendato con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 277 e 278 c.p.c..

4.5. La condanna della D.C. alla restituzione della somma di 50.000,00 non è avvenuta ultra petita, risultando detta richiesta dall’atto di intervento formulato dal B., con cui chiedeva espressamente la condanna della medesima alla restituzione della caparra confirmatoria.

4.5. Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, configurabile nell’ipotesi in cui il giudice non abbia esaminato un “fatto storico” decisivo per il giudizio, mentre, nella specie, la corte territoriale ha ritenuto irrilevanti i rapporti interni tra la M. ed il B., facendo discendere l’obbligo della caparra dall’inadempimento della D.C., una volta ritenuto, la sussistenza dell’errore materiale nel dispositivo della sentenza di primo grado.

4.6. La corte di merito ha escluso che dalla motivazione della sentenza di primo grado fosse emerso che, in virtù di accordi interni tra i promittenti acquirenti, la somma di Lire 50.000.000 non fosse mai stata consegnata alla D.C..

4.7. Il ricorso si risolve in una inammissibile e generica rivalutazione delle risultanze processuali, oggetto di accertamento da parte del giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

6. Non deve provvedersi sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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