Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10454 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 21/04/2021), n.10454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11168/2014 R.G. proposto da:

M.C., M.S., in proprio, quali eredi di

M.G. e MO.AL., e quali uniche socie della società

semplice Eredi M.G., rappresentate e difese dall’avv.

Pietro Riccio, elettivamente domiciliate presso il suo studio in

Roma, via Nemorense, n. 15.

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, (già Equitalia Polis Spa), rappresentata e

difesa dall’avv. Maurizio Cimetti e dall’avv. Giuseppe Parente,

elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane, n.

161, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci.

– controricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, anche quale mandatario di SCCI

SPA, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Sgroi, dall’avv.

Lelio Maritato, dall’avv. Carla D’Aloisio, dall’avv. Emanuele De

Rose e dall’avv. Giuseppe Matano, elettivamente domiciliato presso

il loro studio in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29.

– resistente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia-Romagna, sezione n. 1, n. 81/01/13, pronunciata il

18/04/2013, depositata il 23/09/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 novembre

2020 dal Consigliere Riccardo Guida.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.C. e M.S., in proprio e quali eredi di M.G., impugnarono, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bologna, la cartella di pagamento (di Euro 193.843,51) emessa da Gest Line Spa (in seguito Equitalia Polis Spa), nell’interesse del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei confronti di M.G. e la cartella di pagamento (di Euro 909,75) emessa da Gest Line Spa, nell’interesse dell’INPS, nei confronti di M.G., nonchè tutti gli atti e comportamenti impugnabili, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19;

Gest Line Spa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non si costituirono in giudizio, al quale invece parteciparono l’INPS e SCCI Spa, cessionaria del credito per contributi agricoli vantato dal detto Istituto, e la C.T.P. (con sentenza n. 119/16/08), rigettò il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio di Equitalia Polis Spa (succeduta a Gest Line Spa) ha confermato la sentenza di primo grado sulla base dei seguenti argomenti: (a) vi era difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice del lavoro in relazione al primo motivo d’appello con il quale le contribuenti deducevano che, per effetto della cessione del credito vantato dall’INPS per contributi agricoli a SCCI Spa, alla quale avevano aderito le appellanti, quest’ultima società e non Gest Line Spa fosse legittimata ad azionare tale pretesa creditoria; (b) era priva di fondamento anche la seconda doglianza delle appellanti circa l’omessa pronuncia, da parte della C.T.P. di Bologna, in relazione alla censura concernente la violazione dei termini di decadenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17 in ragione del fatto che il primo giudice aveva esaminato quella questione e aveva rilevato che la tempestività della notifica della cartella, entro il quarto anno successivo a quello relativo alla presentazione delle dichiarazioni per le annualità 2002 e 2003; (c) il terzo motivo d’appello, riguardante sia l’asserita violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, sia la nullità della notificazione delle cartelle al defunto M.G. – dipendente da ciò, che l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto in assenza della preventiva verifica dell’accettazione da parte delle eredi e discostandosi dalle disposizioni in tema di eredità giacente -, suscettibile d’essere esaminata soltanto nella parte ammissibile, rispetto al contenuto delle doglianze fatte valere nel ricorso di primo grado, era infondato in ragione del fatto che la C.T.P. di Bologna aveva spiegato che l’iscrizione a ruolo non richiedeva, nella specie, alcun avviso di accertamento o di liquidazione, derivando essa dalle dichiarazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, ferma la considerazione che l’art. 19, cit., pone limiti tassativi di tutela rispetto ai vizi propri del ruolo e della cartella di pagamento; (d) il quarto motivo, concernente l’erroneità e illogicità della motivazione della sentenza di primo grado, in relazione all’omessa valutazione delle riduzioni e delle agevolazioni fiscali in agricoltura spettanti alla ditta M.G. per il possesso di terreni collocati in zone montane, in zone collinari e in zone svantaggiate, era viziato da genericità e indeterminatezza, non essendo state specificate le ragioni che giustificavano il diritto ai benefici contributivi e fiscali, fermi i limiti d’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento solo per i vizi propri indicati dall’art. 19, comma 3, cit.;

le contribuenti ricorrono, con sei motivi, per la cassazione di questa sentenza; Equitalia Centro Spa resiste con controricorso, mentre le altre parti sono rimaste intimate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a. preliminarmente si deve dichiarare inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale soggetto carente di legittimazione sostanziale e processuale; con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 01/01/2001, essa è succeduta a titolo particolare, al Ministero, nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per cui le spetta, in via esclusiva, la legittimazione ad causam e ad processum nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data (Cass. Sez. un. nn. 3116 e 3118 del 2006); da ciò discende l’inammissibilità del ricorso contro il MEF, soggetto ormai privo di legittimazione passiva e processuale, il quale nemmeno ha il ruolo di contraddittore necessario nel giudizio di merito;

1. con il primo motivo del ricorso (“1. Violazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 Giurisdizione tributaria.)”, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente escluso la giurisdizione del giudice tributario, con riferimento al credito vantato dall’INPS, senza considerare che nella specie l’accertamento richiesto poggia sull’interdipendenza e sulla connessione tra i tributi e i contributi praticati e illegittimamente pretesi dalle controparti;

1.1. il motivo è infondato;

la decisione della C.T.R. è conforme al costante indirizzo di legittimità, sintetizzabile nei seguenti termini: premesso che la giurisdizione si determina in base alla natura della situazione giuridica dedotta in lite, a prescindere dalla procedura di esazione adottata (cfr. Cass. Sez. un. 15168/10; Cass. Sez. un. 6539/10; Cass. Sez. un. 7399/07), come quella a mezzo cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, le Sezioni unite (vedi da ultimo Cass. Sez. un. 19523/2018) hanno stabilito che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario – e non di quello tributario – la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale, anche se originata da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo cartella esattoriale. Ciò deriva non solo dall’intrinseca natura del rapporto, ma anche dal rilievo che il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nell’estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che in presenza di richiesta del versamento di contributi previdenziali il contribuente può proporre innanzi al giudice del lavoro opposizione contro l’iscrizione a ruolo (v. Cass. Sez. un. 15168/10; Cass. Sez. un. 6539/10; Cass. Sez. un. 7399/07). Difatti, alla materia previdenziale è completamente estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario (Cass. Sez. un. 26149/17);

2. con il secondo motivo (“2. Violazione del D.P.R. 29 settembre 1873, n. 602, artt. 17 e 25 nonchè L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5, bis lett. b) conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156, nonchè violazione degli artt. 474,476 e 460 c.c. e L. 27 luglio 2000, n. 122, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere rilevato che, nella specie, non è stato rispettato fl termine decadenziale per la notificazione delle cartelle per la semplice ragione che tale notifica, effettuata il 9/02/2007, era nulla in quanto il debitore M.G. era deceduto il 7/01/2004 e le stesse ricorrenti non avevano ancora accettato l’eredità del de cuius, sicchè si sarebbe dovuto procedere nel rispetto delle disposizioni in tema di eredità giacente, cosa che nel caso in esame non era avvenuta;

sotto altro profilo, si deduce l’errore della sentenza impugnata nella parte in cui in essa è stato escluso che l’iscrizione a ruolo dovesse essere preceduta da un avviso – per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente che, invece, impone, a pena di nullità, l’invio all’interessato di un avviso-invito;

2.1. il motivo è inammissibile;

le censure in esso formulate non focalizzano con precisione la ratio decidendi della sentenza impugnata che, prendendo posizione sul motivo d’appello – attinente all’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, in punto di prospettata decadenza dell’A.F. dal potere di notificare la cartella al contribuente e di violazione del dovere di rivolgere a quest’ultimo l’invito di cui all’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente -, ha escluso che sussistesse “alcuna omessa pronunzia su punti fondamentali della controversia” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

3. con il terzo motivo (“3. Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e art. 19, comma 3, e L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis, lett. b) conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156, nonchè violazione degli artt. 474,476 e 460 c.c. e art. 122 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Nullità della notificazione delle cartelle esattoriali. Difetto di legittimazione passiva. Eredità giacente.)”, le ricorrenti premettono che la C.T.R., senza motivare sul punto, ha erroneamente ritenuto infondate le censure sui vizi di notificazione, trascurando che le notificazioni delle cartelle alle ricorrenti in epoca anteriore al 06/04/2007 – giorno in cui queste ultime avevano assunto la qualità di eredi in virtù dell’accettazione tacita dell’eredità per effetto del rilascio, in pari data, della procura alle liti a margine del ricorso al giudizio tributario – erano nulle poichè le stesse destinatarie non erano eredi e, quindi, erano prive di legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria di cui alle cartelle;

3.1. il motivo è inammissibile;

la censura in esso formulata non focalizza la ratio decidendi della sentenza impugnata che, prendendo posizione sul motivo d’appello – attinente sia all’omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, in punto di prospettata decadenza dell’A.F. dal potere di notificare la cartella al contribuente, sia alla violazione del dovere dell’Erario di rivolgere al contribuente l’invito di cui all’art. 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente -: (a) ha dichiarato inammissibile, quale domanda nuova, che non poteva proporsi per la prima volta nel giudizio d’appello, come stabilito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1, l’eccezione di nullità della notificazione delle cartelle nei confronti del defunto M.G. (per avere l’Amministrazione finanziaria proceduto in assenza di una preventiva verifica dell’accettazione da parte delle eredi e in difformità rispetto alle regole sull’eredità giacente); (b) ha escluso che sussistesse “alcuna omessa pronunzia su punti fondamentali della controversia” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata);

4. con il quarto motivo (“4. Violazione della L. 27 dicembre 1977, n. 984, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito in L. 26 settembre 1981, n. 537, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in L. n. 41 del 1978, della L. n. 537 del 1993 e Delib. CIPE del 25 maggio 2000 sulle riduzioni contributive, dell’art. 17 del regolamento CEE n. 1257/1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, le ricorrenti fanno valere l’errore di diritto della C.T.R. per avere negato che esse avessero specificamente dedotto, in entrambi i gradi di merito, l’omessa applicazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle riduzioni e delle agevolazioni fiscali in agricoltura applicabili alla ditta M.G. per essere i suoi terreni collocati in zone montane, collinari e in zone svantaggiate;

4.1. il motivo è infondato;

la C.T.R., senza commettere alcun errore di diritto, all’esito di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto viziato da genericità e indeterminatezza i0 motivo d’appello con il quale le contribuenti – adducendo un’omessa pronuncia sul punto da parte della C.T.P. di Bologna – hanno riproposto la questione circa la ricorrenza dei presupposti per le riduzioni e agevolazioni fiscali connesse alla natura dei terreni posseduti dall’impresa del loro congiunto;

a ciò si aggiunga che la C.T.R. ha opportunamente precisato che il ruolo e la correlata cartella di pagamento sono impugnabili esclusivamente per vizi loro propri (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3), con ciò implicitamente escludendo che, con l’impugnazione di quegli atti, possano essere rimessi in discussione profili di merito della vertenza tributaria;

5. con il quinto motivo (“5. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4)”, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere dichiarato inammissibile l’eccezione relativa alla nullità/inesistenza della notifica della cartella, tralasciando che, nella specie, si trattava d’inesistenza della notifica, onde la relativa eccezione era ammissibile, essendo anche rilevabile d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2;

5.1. il motivo è infondato;

il presupposto giuridico della doglianza, vale a dire l’inesistenza della notifica delle cartelle, è privo di fondamento alla luce del consolidato indirizzo di questa Corte (Cass. 28/10/2016, n. 21865 che fa proprio l’insegnamento di Sez. un. nn. 14916 e 14917 del 2016) secondo cui, in tema di notifica della cartella di pagamento, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto quale notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale, nella categoria della nullità, sanabile con efficacia “ex tunc” per raggiungimento dello scopo;

nella specie, è da escludere l’inesistenza della notifica in quanto il procedimento notificatorio della cartella si è svolto e – s’intenda bene – la notifica ha raggiunto il proprio scopo, perchè è pervenuta a conoscenza delle contribuenti che, infatti, hanno promosso il giudizio tributario;

6. con il sesto motivo (“6. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere omesso di considerare la nullità e/o inesistenza della notificazione effettuata in data 09/02/2007 “a chi non era legittimato a ricevere in quanto già defunto o non ancora erede” (cfr. pag. 30 del ricorso pe cassazione);

6.1. il motivo è infondato;

a prescindere dalla prospettabile inammissibilità della critica, con la quale non si contesta l’omesso esame di un fatto (in senso storico-naturalistico), ma l’erronea statuizione della C.T.R. su un aspetto giuridico, quale la nullità della notifica della cartella di pagamento, è dato rilevare che, comunque, la censura è priva di fondamento in quanto il giudice d’appello ha esplicitamente affermato di non potere esaminare le questioni concernenti il prospettato vizio di notifica della cartella, perchè compendiato in motivi nuovi e, come tali, inammissibili, per essere stati proposti per la prima volta nel giudizio di gravame;

7. in definitiva, infondati il primo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, inammissibili il secondo e il terzo motivo, il ricorso va rigettato;

8. quanto a Equitalia, le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; nulla va riconosciuto a titolo di spese al MEF e all’INPS che non hanno svolto attività di difesa.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze; nel resto, rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, a corrispondere a Equitalia Centro Spa le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00, a titolo di compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, e oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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