Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10453 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. II, 12/05/2011, (ud. 17/11/2010, dep. 12/05/2011), n.10453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI CAVALESE, (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 14, presso lo

studio dell’Avvocato Stella Richter Paolo, dal quale è rappresentato

e difeso, unitamente agli Avvocati Dalla Fior Marco e Andrea Lorenzi,

per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CONVENTO DI SAN VIGILIO DEI REVERENDI PADRI FRANCESCANI DI

(OMISSIS), (OMISSIS) (in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Pezcoller Alessio e

Bruno Piccarozzi, per procura speciale a margine del controricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Canina n. 6, presso lo

studio dell’Avvocato Piccarozzi;

– controricorrente –

e nei confronti di:

F.F., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in Roma,

via Sant’Alberto Magno n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Severini

Gaetano, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato

Francesco Pompeati, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 437/2004,

depositata in data 29 dicembre 2004;

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17

novembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito con delega dell’Avvocato Paolo Stella Richter, Pasquale Di

Rienzo, per delega, e Bruno Piccarozzi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha chiesto l’accoglimento del primo, secondo e

terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 7 febbraio 1995, il Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani di (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Trento, il Comune di Cavalese e, assumendo di essere tavolarmente intestatario del diritto di usufrutto perpetuo sugli immobili p.f. 2221 e p. ed. 760 del Comune di (OMISSIS), in forza di iscrizione risalente al 1907, mentre nudo proprietario era il Comune convenuto, e che gli immobili erano sempre rimasti nella esclusiva disponibilità del Comune, chiedeva che venisse dichiarato l’intervenuto acquisto di entrambi i beni per usucapione ultraventennale.

Costituitosi il contraddittorio, il Comune chiedeva il rigetto della domanda osservando che, quand’anche si fosse ritenuto che il diritto di usufrutto intavolato fosse cessato da oltre venti anni per decorso del termine di cui all’art. 979 cod. civ., l’attore avrebbe potuto usucapire solo un analogo diritto di durata trentennale, non essendovi stato alcun atto di interversione del possesso.

Interveniva in giudizio F.F., il quale deduceva di essere affittuario del fondo nonchè promissario acquirente del fondo stesso in forza di preliminare stipulato in data 1 a-prile 1992 con la parte attrice.

Con sentenza in data 10 marzo 2003, l’adito Tribunale rigettava la domanda sul rilievo che il diritto di usufrutto perpetuo doveva ritenersi estinto, ex art. 252 disp. att. cod. civ., alla data del 28 ottobre 1971 e che parte attrice non aveva dato prova dell’intervenuta interversione del possesso.

Il Convento proponeva appello, cui resisteva il Comune; nel giudizio di appello si costituiva anche il F., il quale spiegava appello incidentale quanto alle spese.

La Corte d’appello di Trento, con sentenza depositata il 16 dicembre 2004, ha accolto l’appello e ha dichiarato il Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani proprietario degli immobili tavolarmente individuati dalla p.f. 2221 e dalla p. ed. 760 in P.T. (OMISSIS) per maturata usucapione in forza di possesso ultraventennale, e ha compensato interamente tra le parti le spese del grado.

La Corte ha rilevato che il Convento aveva invocato la situazione di possesso animo domini delle particelle oggetto di causa, rapportandosi al momento della situazione creatasi quando, per le ragioni legate alla Regola di San Francesco, che imponeva di non possedere beni, la nuda proprietà venne intestata al Comune a seguito della cessione (nel 1793) della proprietà da parte di Fi.Gi., erede di chi era tenuto a somministrare annualmente e in perpetuo “carra cinque di vino”; ha rilevato altresì che, vigente la legislazione austriaca, a favore della Comunità si era dato vita, in analogia con il diritto di servitù, ad un usufrutto perpetuo; situazione, questa, che poi venne intavolata all’apertura del libro fondiario.

Erroneamente, quindi, il Tribunale aveva valutato la situazione rapportandosi al 1971 – data di cessazione dell’usufrutto perpetuo – in quanto, in considerazione della situazione reale il Convento aveva posseduto i beni per un periodo di gran lunga superiore a quello ventennale richiesto per l’acquisto per usucapione.

La Corte ha quindi osservato che vi era in atti la prova che il Convento si era sempre comportato come proprietario, mantenendo ed esternando una signoria di fatto sugli immobili in questione. In particolare, ciò emergeva dai verbali del Capitolo Provinciale dei Padri Francescani, non contestati dalla controparte, attestanti varie attività spettanti esclusivamente al dominus: fabbricazione di un casotto nel 1914 e suo successivo prolungamento nel 1927 e nel 1936.

Il Comune, del resto, mai aveva fatto valere il proprio diritto di nuda proprietà, essendosi sempre disinteressato della gestione dei beni, così tacitamente riconoscendo il possesso pieno ed esclusivo in capo ai Reverendi Padri; nè poteva attribuirsi alla documentazione invocata dal Comune (convenzione con l’ENEL;

rifacimento di un muro di sostegno) efficacia interruttiva del tempo dell’usucapione.

L’accertata situazione di possesso rendeva irrilevanti le discussioni sulla Delib. del Comune n. 9 del 1994 e sulla lettera del Sindaco del 1990, che denotavano la consapevolezza da parte del Comune della già intervenuta usucapione in favore del Convento. Non a caso, del resto, il F. aveva mantenuto i rapporti con il Convento, conosciuto come proprietario del fondo, mentre la riserva, contenuta nel preliminare in ordine al diritto di nuda proprietà, doveva ritenersi chiaramente collegata, dal punto di vista formale, al fatto che tavolarmente la proprietà era ancora intestata al Comune.

Da ultimo, la Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’intervento del F., trovando il detto intervento fondamento nell’interesse del F. all’esecuzione del preliminare, la cui efficacia dipendeva dall’esito della lite.

Per la cassazione di questa sentenza, il Comune di Cavalese ha proposto ricorso sulla base di tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, il Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani e F.F.; il Comune e il Convento hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Cavalese denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 252 disp. att. cod. civ., degli artt. 1158 e 1164 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione.

Il ricorrente rileva che, in base al citato art. 252, il diritto di usufrutto perpetuo costituito a favore dei Padri Francescani era scaduto il 28 ottobre 1971 e tuttavia questi ultimi avevano continuato a fare uso dei beni con le stesse identiche modalità con le quali avevano goduto del fondo prima di tale data, riconoscendo all’Amministrazione comunale la nuda proprietà tavolarmente iscritta. Conseguentemente, decorsi venti anni di pacifico e non contestato utilizzo dei medesimi beni, alla data del 28 ottobre 1991 essi hanno acquistato per usucapione il diritto di usufrutto per usucapione, sicchè a decorrere dal 28 ottobre 1991 è iniziato a decorrere un nuovo termine di durata trentennale dell’usufrutto costituito a favore di persona giuridica.

Di tali dati di fatto la Corte d’appello non ha tenuto conto, avendo ritenuto che la controversia potesse essere decisa avendo riguardo soltanto alla situazione di possesso che si era venuta a creare allorquando la nuda proprietà era stata intestata al Comune. In tal modo, peraltro, la sentenza impugnata ha completamente omesso di considerare le risultanze tavolari, nonchè l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’usufruttuario è solo detentore del bene, mentre possessore ne è il nudo proprietario, sempre che non vengano posti in essere atti di interversione del possesso; e, nella specie, tali atti non erano stati posti in essere. A tale proposito il ricorrente osserva che gli interventi menzionati nella sentenza impugnata non possono essere in alcun modo considerati come atti di interversione, atteso che rientra nei poteri dell’usufruttuario concedere a terzi in affitto la coltivazione del fondo, fare propri i frutti civili della cosa, risultando peraltro irrilevante il mutamento dell’atteggiamento soggettivo del detentore, qualora tale mutamento non si manifesti nelle forme di cui all’art. 1164 cod. civ.1.2. Con il secondo motivo, il Comune ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 981 e segg., dell’art. 1008 cod. civ., della L. n. 11 del 1971, artt. 10 e 16 e comunque vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

La Corte d’appello avrebbe errato nel considerare che i poteri esercitati dal Convento sui beni – poteri che sono stati ritenuti sintomatici dell’esercizio di una signoria di fatto sugli stessi – eccedessero l’ambito delle facoltà e dei poteri riconosciuti all’usufruttuario. L’unico limite che l’usufruttuario incontra nel godimento del bene, invero, è costituito dalla impossibilità di modificare la destinazione economica del bene, fermo restando in capo al nudo proprietario il diritto di disporre della cosa, come del resto riconosciuto dallo stesso Convento nel preliminare stipulato con il F.. Ritenendo che già prima del 1971 i Padri Francescani avessero utilizzato dei beni animo domini, la Corte d’appello ha completamente disconosciuto l’esistenza e il significato delle iscrizioni tavolari, dalle quali risultava la intestazione in capo al Convento di un diritto di usufrutto. Il Convento, del resto, non ha fornito la prova che a partire da un certo momento la relazione con il bene si sarebbe estrinsecata non più nelle facoltà inerenti l’usufrutto, ma nelle facoltà spettanti al proprietario ; e la Corte d’appello non ha in alcun modo motivato in ordine alle facoltà che spettano all’affittuario di un fondo rustico, con particolare riguardo ai miglioramenti, comparandole con ciò che il Convento ha dedotto di avere fatto.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta ancora il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, con particolare riferimento alla valutazione delle prove documentali in atti. Quanto ai verbali del capitolo provinciale, il ricorrente rileva che essi contengono un elenco di opere del tutto ininfluenti in quanto perfettamente coerenti con le facoltà dell’usufruttuario e comunque eseguite nella gran parte nel periodo in cui il Convento era titolare di un diritto perpetuo di usufrutto, in relazione alle quali la Corte d’appello si è limitata solo a rilevare che il Comune non avrebbe fatto valere il proprio diritto di nuda proprietà. Nè potrebbe valere a dare fondamento alla soluzione adottata dalla Corte d’appello la lettera del Sindaco di Cavalese del 1990, nella quale si ipotizzava, quale modo di acquisto della proprietà, nella impossibilità di procedere ad un trasferimento ad un qualsiasi titolo, la possibilità di far valere l’usucapione, non essendo dalla stessa desumibile un riconoscimento della esistenza di una situazione a monte di usucapione già acquisita. Cosi come non potrebbe essere utilizzata la delibera comunale del 1994, nella quale si affermava che il Comune riconosceva di non avere alcun titolo di proprietà sui beni, non foss’altro perchè tale delibera è stata revocata. Al contrario, la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare ininfluente la documentazione prodotta da esso ricorrente, prevalentemente relativa al periodo successivo al 1971, dalla quale si desumeva come il Comune avesse esercitato le facoltà del proprietario (convenzione ENEL per la imposizione di una servitù di elettrodotto; rifacimento di muri di sostegno; nota della Conf- agricoltori e del F. relativa alla richiesta della conversione del contratto da mezzadria in affitto; sottoscrizione dei rilievi relativi al confine della particella 221; riconoscimento della qualità di proprietario da parte del Convento e del F. nel preliminare tra essi intercorso).

1.4. Con il quarto motivo, il Comune denuncia violazione ed erronea applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe errato nel riconoscere che il F. avesse un interesse giuridico a sostenere le ragioni del convenuto.

L’intervento avrebbe dovuto essere qualificato come dipendente, e il F. avrebbe dovuto essere ritenuto carente di interesse rispetto all’esito della lite, stante la irrilevanza, nei suoi confronti, dell’accertamento di chi fosse il titolare del diritto di proprietà.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

La Corte d’appello ha accolto il gravame proposto dal Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani di Cavalese incorrendo nelle denunciate violazioni di legge.

In particolare, la Corte d’appello ha ritenuto che, ai fini della qualificazione della relazione del Convento con il fondo oggetto della domanda di usucapione, dovesse aversi riguardo non alla intavolazione del diritto perpetuo di usufrutto, ma al fatto che il Convento stesso avesse esercitato sul bene una situazione riconducibile al possesso animo domini e che quindi l’usucapione del maso si fosse senz’altro verificata moltissimo tempo prima del 1971.

Così argomentando, peraltro, la Corte d’appello non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni rilevanti nel caso di specie.

2.1. E’ incontroverso tra le parti che in favore del Convento resistente fosse stato intavolato, nel 1907, un diritto di usufrutto perpetuo sui beni immobili oggetto del presente giudizio. Tale istituto non è più previsto dall’ordinamento vigente, in base al quale l’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trenta anni (art. 979 c.c., comma 2).

La disciplina del passaggio dal vecchio ordinamento, che consentiva l’usufrutto perpetuo, al codice civile del 1942, si rinviene nell’art. 252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, a norma del quale “quando per l’esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione o per l’usucapione il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dal 1 luglio 1939 se esso è stabilito dal 1^ libro del codice, dal 21 aprile 1940 se è stabilito dal 2^ libro, dal 2 8 ottobre 1941 se è stabilito dal 3^ libro e dall’entrata in vigore del codice stesso se è stabilito dagli altri libri, purchè, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore”.

Per effetto di tale disciplina, dunque, deve ritenersi che la posizione di chi fosse titolare di usufrutto perpetuo, si sia trasformata, all’entrata in vigore del codice civile, in quella di titolare di un diritto di usufrutto temporaneo della durata di trenta anni, e quindi sino alla data del 28 ottobre 1971.

Da tale data, ove l’esercizio del diritto abbia continuato a manifestarsi con le medesime modalità, deve ritenersi sia iniziato a decorrere il termine ventennale per l’usucapione dell’anzidetto diritto di usufrutto temporaneo; acquisto che deve ritenersi perfezionato alla data del 28 ottobre 1991 in assenza di atti interruttivi.

2.2. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte d’appello, la quale ha del tutto omesso di valutare la portata della disposizione di cui all’art. 252 disp. att. cod. civ., e ha presupposto esistente, in contrasto con le risultanze delle annotazioni tavolari, una situazione di possesso utile ai fini dell’acquisto della proprietà degli immobili posseduti.

In proposito, la Corte d’appello ha ritenuto che il Convento abbia esercitato un possesso per sua natura equivalente a quello del proprietario da un momento ampiamente antecedente al 1971, argomentando dalla natura dell’usufrutto perpetuo quale era configurato nel previgente ordinamento. Così opinando, la Corte d’appello, ha trasposto nel nuovo ordinamento dell’istituto dell’usufrutto le caratteristiche proprie di quello previsto dal codice civile del 1865 e, sul presupposto che il diritto del Convento sia stato esercitato animo domini, ha ritenuto che a tal fine non fosse necessaria l’interversione del possesso, in considerazione delle caratteristiche soggettive dell’esercizio del diritto.

Appare, peraltro, evidente che in tal modo la Corte d’appello ha violato le disposizioni puntualmente indicate dal Comune ricorrente.

In primo luogo, quella di cui all’art. 252 disp. att. cod. civ., la quale preclude la possibilità di ritenere che l’usufrutto come caratterizzato dal previgente ordinamento possieda una sorta di ultrattività e si possa protrarre con le medesime caratteristiche pur dopo l’entrata in vigore del c.c. del 1942. Per effetto di tale disposizione si deve quindi ritenere che l’istituto dell’usufrutto perpetuo abbia perso la caratteristica della perpetuità e sia diventato temporaneo, essendo sottoposto al limite di durata trentennale di cui all’art. 979 c.c., comma 2, nel caso in cui titolare del diritto sia una persona giuridica. In proposito, è appena il caso di rilevare che non è stato revocato in dubbio l’assoggettamento del Convento resistente alla disciplina propria delle persone giuridiche, ai fini della disciplina dell’usufrutto.

In secondo luogo, la Corte d’appello ha violato l’art. 1164 cod. civ., il quale dispone che “chi ha il possesso corrispondente all’esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l’usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato”. Invero, posto che non può essere revocato in dubbio che, nei rapporti con il proprietario, l’usufruttuario è mero detentore del bene a meno che abbia posto in essere interversione del possesso, la quale non può consistere in un atto di semplice volizione interna, ma deve esteriorizzarsi in modo da rendere inequivocabile e riconoscibile che il detentore, possessore in nome d’altri, ha iniziato a possedere in nome proprio (Cass. n. 762 del 1976; Cass. n. 346 del 1967; Cass. n. 1546 del 1963).

Nel caso di specie, la Corte d’appello non solo non ha evidenziato situazioni di fatto idonee a dimostrare la interversione del possesso, ma ha addirittura dato atto di una circostanza di per sè sola idonea ad escludere che detta interversione si sia verificata.

Non è infatti controverso tra le parti che il contratto preliminare intercorso tra il Convento e il F., avente ad oggetto i beni immobili di cui è causa, contenesse una riserva relativamente al diritto di nuda proprietà in capo al Comune. La semplice menzione della esistenza della nuda proprietà in capo al Comune di Cavalese – coerentemente, del resto, con le risultanze delle iscrizioni tavolari – vale, infatti, a qualificare la posizione dell’usufruttuario in termini di mero detentore e ad escludere che possa essersi verificata alcuna interversione del possesso.

Il primo motivo di ricorso deve quindi essere accolto, con assorbimento del secondo e del terzo motivo.

3. E’ invece infondato il quarto motivo di ricorso.

La Corte d’appello ha correttamente ritenuto sussistente l’interesse del F., promissario acquirente dei beni immobili oggetto del presente giudizio, ad intervenire in causa per sostenere le ragioni del Convento, essendo chiaramente la possibilità di adempimento del preliminare da parte del Convento subordinata al riconoscimento della intervenuta usucapione in capo al Convento.

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Il Collegio ritiene che, per quanto prima evidenziato, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, atteso che la decisione della Corte d’appello è scaturita dalla violazione delle disposizioni di cui all’art. 1164 cod. civ. e all’art. 252 disp. att. cod. civ. e che la richiamata circostanza di fatto della riserva apposta nel contratto preliminare della nuda proprietà in capo al Comune valga di per sè ad escludere che nei rapporti tra le parti sia configurabile l’interversione del possesso.

La causa può quindi essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. civ., con il rigetto della domanda di accertamento dell’usucapione proposta dal Convento resistente.

5. In considerazione della natura della presente controversia e del diverso esito delle precedenti fasi del giudizio, le spese dell’intero giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo;

rigetta il quarto; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del Convento di San Vigilio dei Reverendi Padri Francescani; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di cassazione, il 17 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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