Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10452 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G., quale procuratore di se stesso, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

BANCA DI ROMA SPA AGENZIA (OMISSIS), BANCA DI ROMA SPA,

CANCELLIERE

DIRIGENTE DELLA SEZIONE CIVILE DEL TRIBUNALE DI AREZZO, M.

N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 106/2 009 del TRIBUNALE di AREZZO del

22/01/09, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. LECCISI Giampaolo.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 giugno 2009 G.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 29 aprile 2009, depositata in data 5 febbraio 2009 dal Tribunale di Arezzo, che aveva rigettato l’opposizione all’ordinanza di revoca della precedente ordinanza di assegnazione della somma di Euro 29.470,70 proposta nell’ambito della procedura esecutiva instaurata nei confronti di M.N..

Gli intimati, Banca di Roma S.p.A., Agenzia (OMISSIS) di Arezzo, Banca di Roma S.p.A., Cancelliere Dirigente della Sezione Civile del Tribunale di Arezzo e M.N., non hanno espletato attivita’ difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in Cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione e/o falsa applicazione degli art. 487 e 547 c.p.c. nonche’ dell’art. 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, con il secondo motivo, omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il primo motivo risulta privo di un quesito di diritto che dia ragione delle denunciate violazioni e/o false applicazioni (che non sono sinonimi e, quindi, vanno specificate) di norme processuali, mentre il secondo motivo non contiene il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere i fatto controverso, ma anche per specificare quale capo della sentenza e per quale ragione presenti una motivazione omessa ovvero insufficiente.

Solo al termine dell’esposizione delle argomentazioni a sostegno formula sette quesiti, che risultano scollegati dai vizi denunciati e astratti, in quanto privi dei necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

D’altra parte e’ stato ripetutamente affermato (confronta, per tutte, Cass, n. 1906 del 2008; Cass. n. 5471 del 2008) che il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un si’ o con un no. Ne consegue che e’ inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attivita’ interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate.

4.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie ne’ alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA