Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10452 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21715/2012 proposto da:

Gestione Stralcio della U.L.S.S. n. (OMISSIS) di Pescara, in persona

del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, presso l’avvocato Hernandez

Federico, rappresentata e difesa dall’avvocato Russi Domenico,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Abbott S.r.l., S.F.;

– intimati –

e contro

S.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

da sè medesimo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Gestione Stralcio della U.L.S.S. n. (OMISSIS) di Pescara, in persona

del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Antonio Gramsci n. 14, presso l’avvocato Hernandez

Federico, rappresentata e difesa dall’avvocato Russi Domenico,

giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Abbott S.r.l.;

– intimata –

e contro

Abbott S.r.l., già Abbot S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Pio XI n. 62, presso l’avvocato Azzella Marzia, rappresentata

e difesa dall’avvocato Marcangeli Giovanni, giusta procura in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Gestione Stralcio della U.L.S.S. n. (OMISSIS) di Pescara, in persona

del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata

in Roma, Via Antonio Gramsci n.14, presso l’avvocato Hernandez

Federico, rappresentata e difesa dall’avvocato Russi Domenico,

giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 743/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato FRANCESCO HERNANDEZ, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto

degli incidentali;

udito l’Avvocato S.F., difensore di sè stesso, che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale, l’accoglimento del

proprio incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale Abbott

S.r.l., l’Avvocato GIOVANNI MARCANGELI che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale, l’accoglimento del proprio incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del

ricorso principale con l’assorbimento del secondo motivo, rigetto

dei ricorsi incidentali.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.p.A. Abbott chiese ed ottenne l’emissione di due decreti con cui ingiunse alla USL n. (OMISSIS) di Pescara, nel primo qualificata come Gestione Stralcio Ospedale Civile Santo Spirito, il pagamento rispettivamente di Lire 82.680.421 e di Lire 546.049.076. Riunite le opposizioni e dichiarata l’interruzione del giudizio per l’intervenuta soppressione della USL ex D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con sentenza del 6.4.2005, il Tribunale di Latina le rigettò, condannando l’opponente alle spese di lite, di cui dispose la distrazione in favore dell’Avv. S.F..

Il giudizio d’appello proposto dalla Gestione liquidatoria, interrotto per il decesso del procuratore della stessa e poi riassunto dalla stessa appellante, fu definito con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d’Appello di Roma, che, per quanto d’interesse, considerò che: a) l’eccezione d’estinzione del giudizio sollevata dalla Società Abbott era infondata, per esser la riassunzione del giudizio d’appello tempestiva tenendo conto del periodo feriale; b) la Gestione stralcio della USL (OMISSIS) non rispondeva dei debiti contratti dal soppresso Ente Ospedaliero Santo Spirito, che dovevano esser sopportati dal Comune della L. 23 dicembre 1978, n. 833, ex art. 66 ed della L.R. Abruzzo 4 dicembre 1980, n. 83, art. 8, sicchè il primo decreto ingiuntivo andava revocato; c) la domanda di restituzione delle somme versate a tale titolo, proposta dall’appellante, non poteva accogliersi non essendo provato il pagamento ed avendo la Società ammesso di aver ricevuto somme di denaro, ma non di ammontare pari a quelle richieste; d) le spese dei due gradi di giudizio andavano compensate e, non constando il versamento di somme in favore del procuratore antistatario, anche tale domanda restitutoria andava respinta.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, in via principale, la Gestione Stralcio della USL (OMISSIS) di Pescara, con due motivi, in via incidentale la Abbott S.r.l. (già Abbott S.p.A.) con tre motivi, e l’Avv. Sotis con due motivi. La Gestione stralcio ha resistito con controricorso ad entrambi i ricorsi incidentali.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo del ricorso principale, si deduce il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento alla statuizione sub c) della narrativa. La Corte territoriale, lamenta la ricorrente, aveva ritenuto non provato il pagamento senza dar conto dei documenti, prodotti nel corso del primo grado di giudizio (udienza 1.10.1996) ed idonei ad attestarlo, ed in ispecie dei provvedimenti di assegnazione del giudice dell’esecuzione emessi all’esito della procedura esecutiva intrapresa ex adverso in forza della provvisoria esecuzione dei decreti ingiuntivi e di un mandato di pagamento (prodotto pure dalla Società all’udienza del 6.6.1985).

2. Col secondo motivo, la ricorrente principale deduce, in riferimento alla statuizione sub d), l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate all’Avv. S., non essendovi alcuna statuizione al riguardo in seno al dispositivo.

3. Col primo motivo del ricorso incidentale, la Società denuncia la “omessa pronuncia sulla domanda di estinzione del giudizio nei confronti della Abbott S.p.A. (formulata all’udienza del 21.6.2011), per omessa riassunzione del giudizio, nei suoi confronti, entro il termine di legge”.

4. Col secondo motivo, la Società Abbott censura la statuizione sub b) per violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo n. 83 del 1980, art. 8, commi 1 e 2, disposizione che diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, ha semplicemente inteso imporre alle USL della Regione Abruzzo il pagamento dei debiti già a carico dei disciolti enti ospedalieri, mediante una contabilità separata.

5. Col terzo motivo, la ricorrente incidentale chiede, in via subordinata, la declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione della domanda restitutoria avanzata dalla Gestione stralcio il 14.3.2002, oltre il termine decennale decorrente dalle ordinanze di assegnazione del Pretore di Pescara degli anni 1985-1986.

6. Col primo motivo del ricorso incidentale, l’Avv. S. lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di estinzione del giudizio nei suoi confronti entro il termine di legge.

7. Col secondo motivo l’Avvocato deduce che la questione delle spese legali implica un apprezzamento di merito, con conseguente inammissibilità del ricorso.

8. Il primo motivo del ricorso della Società, che, per la sua priorità logica e giuridica, va esaminato per primo, è totalmente infondato. Il controricorso è, infatti, intestato alla “Abbott S.r.l. (già Abbott S.p.A., giusta verbale di assemblea del 25.9.2007…. con cui è stata disposta la trasformazione della società da S.p.A. a S.r.l.”, sicchè il giudice non aveva nessun obbligo di valutare l’eccezione di estinzione, formulata il 21.6.2011 in riferimento ad un soggetto giuridico ormai estinto, ed in presenza in giudizio del successore, con la conseguenza che la dedotta omessa pronuncia non è configurabile. La questione della tempestività della riassunzione riferita al momento del deposito del relativo ricorso è inammissibile perchè genericamente formulata in modo dubitativo e perchè nuova, essendo stata l’eccezione in precedenza sollevata in riferimento al tempo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza.

9. Il secondo motivo del ricorso della stessa Società, che va ora esaminato, è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 23/3/1991, n. 31237; 15/3/1991, n. 2799; 262/1991, n. 2057; 23/01/1997 n. 692; 10/05/2000 n 5945; 12/07/2006 n. 15761; 14/10/2011 n. 21241) cui si presta adesione, i rapporti passivi già gravanti sui soppressi Enti Ospedalieri non vanno trasferiti alle USL, bensì ai Comuni a norma della L. n. 833 del 1978, art. 66, con la conseguenza che a tali enti va riconosciuta la legittimazione passiva nei giudizi promossi per il recupero dei relativi crediti. Tale disciplina non è stata in alcun modo modificata, per quanto riguarda la Regione Abruzzo dalla L.R. 4 dicembre 1980, n. 83, art. 8, che, come già affermato nelle sentenze nn. 5209 e 5210 del 29/11/1989 e confermato da Cass. 6/2/1993 n. 1505 (a torto invocata in segno contrario), ha introdotto la gestione-stralcio all’esclusivo fine di disciplinare le forme di accertamento e di estinzione dei pregressi rapporti obbligatori, e non ha affatto inciso sulla loro imputabilità, che resta assoggettata alle regole della legislazione nazionale secondo cui, come s’è detto, i debiti sono trasferiti ai Comuni.

10. Procedendo all’esame del ricorso principale, va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità formulata dalla Società, tenuto conto che lo stesso contiene la doverosa riproduzione dei documenti ritenuti pretermessi (limitandosi poi a trascrivere i testi delle sentenze di merito). 11. Il primo motivo è fondato: la Corte ha ritenuto insussistente la prova del pagamento, ai fini della ripetizione di quanto versato per il titolo non dovuto, con motivazione apodittica, senza dar conto delle prove documentali acquisite in giudizio, a carattere decisivo e, peraltro, dando atto, incongruamente, dell’ammissione da parte della Società dell’avvenuta ricezione di somme di danaro (pur se di entità diversa da quella pretesa).

12. Il terzo motivo del ricorso incidentale della Società resta, in conseguenza, assorbito.

13. Il secondo motivo del ricorso principale va rigettato. Deve, infatti, trovare applicazione il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto delle statuizioni formalmente esposte nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, che costituiscono le necessarie premesse logiche e giuridiche della decisione (cfr. Cass., 8/6/2007, n. 13513; 5/3/2003, n. 3245; n 25/9/2015 n. 19074). Nella specie, il silenzio mantenuto in seno al dispositivo sulla domanda di restituzione delle spese legali proposta nei confronti dall’Avvocato distrattario va coniugato, e si riempie di significato, con la statuizione di rigetto per mancanza di prova, contenuta nell’ultimo capoverso della parte motiva. La dedotta omessa pronuncia è, dunque, insussistente.

14. Il ricorso incidentale proposto dal S. resta, in conseguenza, assorbito.

15. La sentenza va cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto, per i necessari accertamenti ed anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, ed i motivi primo e secondo del ricorso incidentale della Società, assorbito il terzo ed il ricorso incidentale di S.F., cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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