Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10452 del 21/05/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 10452 Anno 2015
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso 12419-2013 proposto da:
MARENCO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli
avvocati ERNESTO CONTE, ILARIA CONTE, che la
rappresentano e difendono, per delega a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 21/05/2015

- ricorrente contro

GARNERO IVO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
P.G. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato
MARIO CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente

delega in calce al controricorso;
REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio
dell’avvocato GABRIELE PAFUNDI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA RAVA, per
delega a margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

PROVINCIA DI CUNEO;
– intimata –

avverso la sentenza n. 43/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE
DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
uditi gli avvocati Ernesto CONTE, Cristina CLERICO per
delega

dell’avvocato

Piercarlo

Barale,

Emanuela

ROMANELLI per delega dell’avvocato Gabriele Pafundi;
udito il Proc. Gen. Aggiunto Dott. PASQUALE PAOLO MARIA
CICCOLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

agli avvocati PIERCARLO BARALE, CLAUDIO DEMARIA, per

Svolgimento del processo
La s.r.l. Marenco Costruzioni chiese il 27 settembre 2011 alla Provincia di
Cuneo la concessione di derivazione di acqua ad uso energetico dal canale di
scarico della centrale idroelettrica “Prati Soprani”. L’ Ufficio Acque della
Provincia rispose che, essendo la domanda soggetta alla procedura di
verifica di cui alla legge regionale n. 40 del 1998, avrebbe potuto esser

dopo la produzione del provvedimento dell’ amministrazione competente di
esclusione dalla ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale.
Invece, senza attendere la decisione del competente ufficio, la Provincia, in
data 15 novembre 2011, dichiarò la domanda improcedibile, ai sensi degli
artt. 8 e 9 del precitato D.P.G.R. per mancata produzione del documento di
“sintesi non tecnica” (Al), ritenuto indispensabile per una valida
presentazione dell’ istanza, mentre l’ ufficio valutazione Impatto Ambientale
in data 14 dicembre 2011 comunicò l’ esclusione del progetto dalla
procedura di valutazione, ai sensi degli artt. 6 del D.Igs. n. 152 del 2006 e
s.m.i. e 4 della legge n. 40 del 1998 essendo il sito già deturpato da
preesistente derivazione.
La s.r.l. Marenco Costruzioni impugnò la delibera della Provincia di Cuneo
del 9 novembre 2011 n. 464 dinanzi al TSAP per: 1) violazione di legge.
Art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 perché il provvedimento non era
stato preceduto dal preavviso di rigetto; 2) violazione dell’ art. 12 D.Igs. n.
387 del 2003; 3) violazione dell’ art. 14 della legge n. 241 del 1990; 4)
eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta illogicità, essendo stato
violato il principio di unicità dell’ autorizzazione per la realizzazione d .
impianti alimentati da fonti rinnovabili, sì che la Provincia avrebbe dovuto
aprire un unico procedimento a cui, ai sensi dell’ art. 14 della legge n. 241
del 1990, avrebbero dovuto partecipare tutte le amministrazioni interessate;
inoltre, senza attendere la chiusura del procedimento di verifica,
contraddittoriamente la Provincia aveva anticipato l’ esito della domanda di
concessione dichiarando l’ improcedibilità per mancanza di sintesi “non
tecnica”; 5) illegittimità del regolamento regionale perché in maniera illogica
e comunque in contrasto con norme comunitarie e nazionali richiede, a

/

istruita – art. 26, comma 2, D.P.G.R. n. 10/R del 2003 e s.m.i. – soltanto

pena di improcedibilità, un documento inutile – la sintesi non tecnica – ai fini
dell’ istruttoria.
Il TSAP, con sentenza del 14 marzo 2013, ha respinto il ricorso sulle
seguenti considerazioni: 1) gli artt. 8 e 9 del regolamento della Regione
Piemonte 10/R/2003 richiedono, a pena di improcedibilità della domanda di
concessione di derivazione di acqua, la presentazione della “sintesi non

Provincia e di conseguenza non sussisteva la violazione dell’ art. 10 bis
della legge n. 241 del 1990 per mancanza del preavviso di esso, che
comunque non avrebbe avuto contenuto diverso; 2) la sintesi non tecnica ha
Io scopo di fornire le principali informazioni relative al progetto in un
linguaggio comprensibile a chi non conosce la scienza idraulica per
assicurare, in coerenza con i principi comunitari, la piena attuazione del
principio di pubblicità che informa l’ attività della P.A. per il rilascio di
concessioni demaniali onde consentire ai soggetti interessati di comprendere
e valutare le caratteristiche del progetto, presentando memorie scritte e
documenti; 3) il procedimento di cui è causa era distinto dal procedimento
di autorizzazione unica.
Ricorre, avverso detta sentenza, notificata il 26 marzo 2013, la s.r.l.
Marenco Costruzioni con atto del 10 maggio 2013, cui resistono la Regione
Piemonte e Ivo Garnero, controinteressato. Le parti hanno depositato
memorie. La Regione Piemonte ha rinunciato, alli udienza di discussione, al
rilievo di tardività del ricorso.

Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo la ricorrente deduce: “Violazione degli artt. 49 e 56
del Trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea (diritto di stabilimento e
libera prestazione di servizi: ex artt. 43 e 49 del Trattato CE), nonché dell’
art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’ art. 1 della legge 7 agosto
1990 n. 241, dell’ art. 12 del D.Igs. 29 dicembre 2003 n. 387, dell’ art. 7 del
R.D. del 1933 n. 1775, dell’ art. 21 del R.D. 1920 n. 1285, delle direttive
comunitarie 2001/77/CE e 2009/28/CE”, in quanto l’art. 8 del regolamento
regionale 29 luglio 2003, n. 10/R dispone che la domanda di concessione è
redatta “secondo le specifiche” indicate nell’ allegato A in relazione alla

tecnica” e quindi il provvedimento emesso era vincolante e doveroso per la

tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo. Nell’ allegato A sono
elencati gli allegati tecnici alla domanda di concessione di derivazione da
acque superficiali e tra questi, al n. Al, è indicato la “sintesi non tecnica nel
caso di derivazioni di portata massima richiesta uguale o maggiore di 100
litri al secondo, ridotti a 50 litri al secondo per le derivazioni che prevedono
scarichi”, da redigere “in linguaggio non tecnico e deve contenere le

relazione idrologica che accompagnano le istanze di derivazione, nonché una
adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e
caratterizzare le opere in progetto”, mentre l’ art. 9 del regolamento dispone
che “qualora ad un primo esame l’ ufficio riscontri la mancanza di uno o più
documenti previsti dall’ art. 8, dichiara l’ improcedibilità della domanda”.
Detta sintesi non aggiunge nessuna informazione a quelle risultanti dalla
relazione tecnica particolareggiata, dalla corografia, dalla planimetria, dai
profili e dagli altri documenti, essendo volta soltanto a riassumere le
principali informazioni in linguaggio comprensibile, e quindi non è un
documento utile a fini istruttori del procedimento a cui sono preposti
funzionari che conoscono la scienza idraulica. Peraltro le norme del
regolamento regionale sono in contrasto con le disposizioni legislative in
materia di utilizzazione delle energie rinnovabili e con le direttive
comunitarie 2001/77/CE e 2009/28/CE che promuovono dette energie e
inoltre, a norma del R.D. del 1933 n. 1775, art. 7 e R.D. del 1920 n. 1285,
art. 21, le domande di concessione di derivazioni di acqua pubblica devono
esser corredate da un progetto di massima, mentre il progetto esecutivo è
richiesto dopo il rilascio della concessione. A norma dell’ art. 12 del D.Igs. n.
387 del 2003, emanato in attuazione della direttiva 2001/77/CE, le opere
volte alla realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovam.r •
– come l’ energia idroelettrica – “sono soggette ad autorizzazione unica,
rilasciata all’ esito di procedimento unico .. nel rispetto del principio di
semplificazione”, ed il secondo comma dell’ art. 1 della legge n. 241 del
1990 vieta alla P.A. di aggravare il procedimento, se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’ istruttoria, e perciò il
regolamento illegittimo va disapplicato. Inoltre, diversamente da quanto
ritenuto dal TSAP, a norma degli artt. 49 e 56 del Trattato sul
funzionamento dell’ Unione Europea e degli artt. 43 e 49 del Trattato CE,

,
….___

informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella

secondo la Corte di Giustizia dette norme perseguono la finalità di assicurare
I’ imparzialità della procedura e di concessione e l’ apertura alla concorrenza
e quindi di rendere informati coloro che, nell’ ambito della UE, sono
interessati a partecipare alle gare, e non già un pubblico indifferenziato di
persone, e quindi il documento non poteva esser previsto a pena di
improcedibilità della domanda non essendo di interesse per i non addetti ai
lavori. Neppure è sostenibile che la sintesi non tecnica, essendo prevista

ambientale, può divenire necessaria in quanto le finalità sono diverse dal
procedimento di concessione di acqua e diverso è l’ ambito della pubblicità.
Nel procedimento di concessione di acqua infatti non vi è un bando di
concorso, ma la domanda è resa pubblica per consentire agli interessati di
proporre domande concorrenti e quindi ad addetti ai lavori. Invece la
funzione del procedimento di impatto ambientale, ai sensi dell’ art. 24, lett.
a) D.Igs. n. 152 del 2006, è di assicurare che le nuove opere non siano
nocive alla salute, alla qualità della vita umana, al mantenimento della
varietà della specie, alla capacità di riproduzione dell’ ecosistema, etc., e
perciò ai sensi di detta norma, lett. b) di ciascun progetto deve esser
valutato l’ impatto sull’ uomo, sulla fauna, sul suolo, sulla flora, sul clima,
sull’ aria, sulle acque, sul paesaggio, etc. e in questo procedimento la lettera
e) del predetto art. 24 prevede la garanzia dell’ informazione e la
partecipazione del pubblico al procedimento potendo qualsiasi persona
fornire segnalazioni sulla salvaguardia dei precitati beni e quindi è
giustificata la sintesi non tecnica.
1.1 – Con il terzo motivo, connesso, la ricorrente lamenta: “Omesso esame
di altri fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra
le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.)” in quanto la mancanza del documento
meramente formale, essendo agli atti le informazioni salienti – elaborati
grafici, relazione tecnica, studio preliminare ambientale – in cui l’ impianto
era descritto in linguaggio corrente e peraltro di estrema semplicità,
prevedendo il progetto la derivazione dell’ acqua dal canale di scarico di una
centrale idroelettrica già esistente da molti decenni, con la conseguenza che
ogni problema di natura idrologica era stato già risolto dalli impianto a
monte, le cui caratteristiche erano di pubblico dominio, oltre che note alli
ufficio.

l

dall’ art. 27, comma 6, del D.Igs. n. 152 del 2006 per lo studio di impatto

I motivi, connessi, sono fondati.
La normativa di riferimento è la seguente.
1.2- La Regione Piemonte, con legge del 2000 n. 61, all’ art. 2 stabilì: “In
attuazione dell’ art. 20, comma 7, della legge n. 59 del 1997 sono emanati
regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei
procedimenti amministrativi di cui all’ allegato A, in conformità ai criteri e ai

legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle
acque”.

,,

L’ allegato A (art. 2) incluse, nei procedimenti oggetto di delegificazione al
n. 1: “Procedimenti relativi alle derivazioni di acqua superficiale o
sotterranea (principali riferimenti normativi: R.D. 14 agosto 1920 n. 1285,
legge 1994 n. 36, D.Igs. n. 152/1999, leggi regionali 1996 n. 22 e 1996 n.
88).
In attuazione di detta legge il Consiglio regionale del Piemonte il 29 luglio
2003 emanò il regolamento n. 10/R che, dopo aver classificato (art. 3) gli
usi delle acque pubbliche, disciplinò il procedimento di concessione. In

C(SN

particolare l’ art. 8 – modalità di presentazione della domanda – disponeva:
” ..La domanda di concessione, unitamente al relativo progetto, è presentata
alla Provincia nel cui territorio insistono le opere di presa o la parte
prevalente di essa ed è redatta secondo le specifiche indicate nell’ allegato A
in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo”. La Parte I,
IV, di detto allegato, prevedeva l’ allegazione, tra l’ altro, di tre copie della
sintesi non tecnica, che (A 1.), “in linguaggio non tecnico deve contenere le ,
informazioni più significative presenti nella relazione tecnica e nella
relazione idrologica che accompagnano l’ istanza di derivazione, nonch ‘ un’
adeguata riproduzione cartografica che permetta di localizzare e
caratterizzare le opere in progetto. Le informazioni minime da inserire nella
sintesi in linguaggio non tecnico riguardano: la motivazione, il costo e i
tempi dell’ intervento, l’ ubicazione delle opere di presa; le caratteristiche
del prelievo (portata massima, portata media, durata del prelievo ed
eventuale modulazione dello stesso nel tempo, rilasci in alveo); le
caratteristiche dell’ opera stessa; le caratteristiche delle infrastrutture a

principi di cui all’ art. 20, comma 5, della legge n. 59/1997, nonché della

servizio dell’ opera di presa e di quelle finalizzate all’ uso dell’ acqua; l’
ubicazione di eventuali opere di restituzione e loro caratterizzazione, l’
inquadramento nel progetto in relazione alle norme e agli strumenti di
pianificazione vigenti; le finalità dell’ opera di derivazione alla luce del
quadro socio – economico locale; l’ analisi dei prevedibili impatti che la
derivazione comporterà sul corpo idrico e la descrizione delle misure
previste per limitarne gli effetti. L’ elaborato deve esser redatto utilizzando

successivi paragrafi A 2., A 3., A 4., A 5., A 6., A 7., A 8., A 9., A 10. A.11,
richiedevano poi l’ allegazione della relazione tecnica particolareggiata, il
fabbisogno idrico, l’ idrologia, la determinazione del minimo deflusso vitale,
il quadro degli utilizzi esistenti, la corografia, la planimetria, i profili
longitudinali e trasversali, i disegni particolareggiati delle principali opere d’
arte, il piano finanziario delle opere progettate, i cronoprogramma dei lavori,
la scheda del catasto derivazioni idriche, la compatibilità ambientale del
prelievo idrico.
L’ art. 9 del regolamento in esame sanciva l’ improcedibilità o il rigetto della
domanda qualora l’ ufficio avesse riscontrato la mancanza di uno o più dei
documenti previsti dall’ art. 8, salva la necessità di un loro completamento o
regolarizzazione, nel qual caso era prevista l’ assegnazione al richiedente di
un termine per la regolarizzazione.
1.3 – La legittimità di dette disposizioni del regolamento regionale deve
esser esaminata alla luce della normativa comunitaria e nazionale.
La direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla
promozione, in via prioritaria, dell’energia elettrica prodotta da

fonti

energetiche rinnovabili – a cui appartiene quella idraulica – (poiché ques,
contribuiscono alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile,
creando altresì occupazione locale, avendo un impatto positivo sulla
coesione sociale, a livello regionale e locale, specialmente per le piccole e
medie imprese e i produttori indipendenti di elettricità, e alla sicurezza degli
approvvigionamenti, permettendo di conseguire più rapidamente gli obiettivi
di Kyoto, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici e dei pacchetti di politiche intese ad onorare ulteriori impegni:

un linguaggio che permetta la facile comprensione a un ampio pubblico”. I

considerando 1), all’ art. 6 – Procedure amministrative – stabiliva che: “1.
Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri
valutano l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle
procedure di autorizzazione .. applicabili agli impianti per la produzione di
elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: ridurre gli ostacoli
normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti
energetiche rinnovabili; razionalizzare e accelerare le procedure

trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle
particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili”. La
medesima direttiva stabiliva poi l’ obbligo per gli Stati membri di pubblicare
entro il 27 ottobre 2003 una relazione anche sul quadro di svolgimento, in
particolare per quanto riguarda: il coordinamento fra i diversi organi
amministrativi in materia di scadenze, ricezione e trattamento delle
domande di autorizzazione; l’eventuale definizione di linee guida e la
fattibilità dell’instaurazione di una procedura di programmazione rapida per i
produttori di elettricità che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, nonché la
designazione di autorità con funzioni di mediazione nelle controversie fra le
autorità responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti, e di
“mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il
27 ottobre 2003”. Lo Stato Italiano ha attuato detta direttiva con il D.Igs. 29
dicembre 2003 n. 387 avente la finalità, tra l’ altro, di: (art. 1)

a):

“promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla
produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario”. Per
razionalizzazione e semplificare le procedure autorizzative, il medesimo
D.Igs. ha stabilito – art. 12 – : “1. Le opere per la realizzazionei gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi
impianti .. 3.- .. come definiti dalla normativa vigente .. sono soggetti ad
una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in
materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e’ convocata dalla
regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

all’opportuno livello amministrativo; garantire che le norme siano oggettive,

4. L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a
costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato .. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente

1.4- La precitata direttiva CE del 2001/77 è stata abrogata dalla direttiva
2009/28/CE del 13 aprile 2009 sulla promozione dell’ uso dell’ energia da
fonti rinnovabili, per effetto della quale – art. 13. 1, lett. c) – gli Stati
membri si sono obbligati ad assicurare che “le procedure amministrative
siano semplificate e accelerate a livello amministrativo adeguato”, che lett. d) – “le norme in materia di autorizzazione .. siano oggettive,
trasparenti, proporzionate”, che – lettera f) – “siano previste procedure di
autorizzazione semplificate e meno gravose per i progetti di piccola
dimensione”.

Lo Stato Italiano ha attuato detta direttiva con legge n. 96 del 2010
delegando il Governo ad emanare decreti legislativi informati ai criteri
generali secondo cui: (art.2.1 lett. a): “Le amministrazioni provvedono alli
attuazione dei decreti legislativi .. secondo il principio della massima
semplificazione dei procedimenti.. “, e in particolare (capo II, art. 17. 1,
lett. d): “semplificare, anche con riguardo alle procedure .. i procedimenti di
autorizzazione alla costruzione e all’ esercizio di impianti alimentati da fonti
rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche sulla base dell
specificità di ciascuna tipologia di impianto e dei siti di installazione, ..”.
Quindi, il D.Igs. n. 28 del 3 marzo 2011, in vigore dal 29 marzo 2011, all’
art. 4 – Principi generali – ha stabilito che la costruzione e l’ esercizio di
impianti alimentati da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali
procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed
adeguate, sottoponendo i progetti all’ autorizzazione unica (art. 5) di cui all’
art. 12 D.Igs. n. 387 del 2003, e che – art. 6.2 – si applica una procedura
abilitativa semplificata, in base alla quale la relazione dettagliata a firma di

comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

un progettista abilitato deve attestare la compatibilità con gli strumenti
urbanistici e i regolamenti edilizi ed il rispetto delle norme di sicurezza e di
igiene sanitaria, con allegati gli elaborati tecnici (da presentare al Comune
fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali).

1.5 – Nel caso di specie non è contestato che alla domanda della s.r.l.
Marenco fossero allegati gli elaborati tecnici richiesti nella parte UV e 11.1
dell’ allegato A del regolamento 10/R del 2003 della Regione Piemonte del
2003 – tra i quali sono previsti la relazione tecnica particolareggiata, il
fabbisogno idrico, l’ idrologia, la determinazione del minimo deflusso vitale,
il quadro degli utilizzi esistenti, la corografia, la planimetria, i profili
longitudinali e trasversali, il piano finanziario delle opere progettate, i
cronoprogramma dei lavori, la scheda del catasto derivazioni idriche, la
compatibilità ambientale del prelievo idrico, il piano di gestione e
manutenzione delle opere – mentre mancava la sintesi non tecnica,
documento estraneo a quelli che devono corredare l’ istanza – anche
secondo le Linee Guida per l’ autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, adottate con D.M. per lo Sviluppo economico del 10 settembre
2010 (paragrafo 13), richiamato dalla stessa Regione Piemonte, e che
devono essere relativi alle competenze degli enti tenuti ad esprimersi nell’
ambito del procedimento (paragrafo 6.1 delle Linee in esame).
1.6- Pertanto il ricorso va accolto perché la grave sanzione di definitiva
improcedibilità della domanda per la mancanza del documento di sintesi non
tecnica è in contrasto con le disposizioni e i principi comunitari e nazionali di
proporzionalità, speditezza e semplificazione del procedimento e non è uno
strumento efficace per incentivare ed incrementare la produzione di en ia
da fonti rinnovabili, obbiettivo primario degli Stati membri della CEE, come
ribadito anche nelle innanzi esaminate Linee Guida ministeriali secondo cui:
“I’ elevato livello di decentramento delle competenze si deve trasformare in
una risorsa a vantaggio degli operatori”, e non in prescrizioni di rango
secondario di molteplici oneri documentali la cui inosservanza, anche in
relazione ad un solo documento non essenziale, precluda definitivamente la
prosecuzione del procedimento senza nessuna possibilità di successiva
produzione (prevista invece dalle stesse Linee Guida, paragrafo 14.4).

.

Conseguentemente la sentenza del Tsap va cassata e poiché il giudice di
legittimità di un giudice speciale ha gli stessi poteri del giudice a quo (ex
multis S.U. 9830 del 2014), non essendo necessari altri accertamenti di
fatto, ai sensi dell’ art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. va disapplicato
I’ art. 9 del regolamento 10/R del 2003 della Regione Piemonte nella parte in
cui commina l’ improcedibilità della domanda del 27 settembre 2011 della
s.r.l. Marenco per la mancanza, tra “le specifiche indicate nell’ allegato A”,

del 2011 della Provincia di Cuneo che ha dichiarato detta improcedibilità.
2.- Il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta: “Omesso esame di fatti
decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art.
360 n. 5 c.p.c.)”

per non avere il Tsap considerato né che

contraddittoriamente l’ Ufficio Acque della Provincia dapprima aveva
affermato che la concessione doveva esser sottoposta al procedimento di
verifica ambientale e, alli esito, all’ esame dell’ Ufficio Acque; né che poi,
senza attendere l’ esito del procedimento di VIA, non aperto perché l’ Ufficio
competente non ne aveva ravvisato i presupposti, ha dichiarato l’
improcedibilità della domanda, né tenuto conto che in un caso del tutto
analogo la richiedente era stata invitata a depositare il documento
mancante, è assorbito.
3.- La specificità della materia e la complessità della normativa induce a
compensare le spese dinanzi al Tsap e di questo giudizio.

P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
decidendo nel merito annulla la delibera della Provincia di Cuneo n. 464 del
2011 di improcedibilità della domanda s.r.l. Marenco Costruzioni del 27
settembre 2011 di concessione di derivazione di acqua ad uso energetico dal
canale di scarico della centrale idroelettrica “Prati Soprani”.
Compensa le spese del giudizio dinanzi al Tsap e di cassazione.

J

della sintesi non tecnica, e va annullata, per illegittimità, la delibera n. 464

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2014.

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