Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10452 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. III, 12/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32072-2006 proposto da:

COOPERATIVA AGRICOLA “LA TERRA SILVESTRO FIORE ARL” (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra P.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo

studio dell’avvocato ARIETA GIOVANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TRISORIO LIUZZI GIUSEPPE giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FOGGIA, (OMISSIS), in persona del Sindaco legale

rappresentante pro tempore, dott. C.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio

dell’avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARELLA MASSIMO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 691/2006 del TRIBUNALE di FOGGIA, Sezione

Specializzata Agraria, emessa il 19/04/2006, depositata il

07/07/2006; R.G.N. 1747/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato CARELLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per inammissibilità o rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Coop. Agricola “La Terra di Silvestro Fiore” a r.l., assoggettata a procedura esecutiva per il rilascio dei terreni agricoli siti in (OMISSIS) e dell’estensione di ha 237.07.96 contro di lei intentata dal Comune di Foggia in forza di sentenza di condanna al rilascio resa in data 16.6.99 dalla sezione specializzata del Tribunale di Foggia (confermata dalla sezione specializzata agraria della Corte di appello di Bari con sentenza n. 104 del 6.2.02 e dalla Corte di cassazione con sentenza 16 marzo 2005, n. 5685), propose opposizione – con ricorso depositato il 15.2.05 – ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, invocando il diritto di ritenzione dei medesimi, ai sensi della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20, comma 2, vantato per i miglioramenti eseguiti nel corso della durata della concessione ed oggetto di separato giudizio.

2. La medesima sezione specializzata agraria rigettò peraltro l’opposizione, con sentenza n. 691/06, pubblicata il 7.7.06 e notificata il 18.9.06, richiamandosi a Cass. 20.10.98, n. 10386, in particolare ritenendo inammissibile l’eccezione di ritenzione allorquando la domanda di miglioramenti fosse stata, come nel caso di specie, dichiarata inammissibile per tardività.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, affidandosi ad un unico motivo, la Coop. Agricola “La Terra di Silvestro Fiore” a r.l.; resiste con controricorso, illustrato anche da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., il Comune di Foggia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. La ricorrente formula un unico motivo, corredandolo del quesito di diritto richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ.; ed in particolare lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20 ritenendo che il precedente richiamato nella gravata sentenza, a leggere con attenzione la motivazione per esteso, consenta invece alla parte di domandare l’accertamento del credito per miglioramenti la prima volta anche in sede di esecuzione.

5. L’intimato Comune contesta la lettura che del precedente posto dalla gravata sentenza a fondamento della decisione da la ricorrente, ribadendo che, in mancanza del previo o contestuale accertamento della sussistenza del credito tutelato, il diritto di ritenzione non può esser fatto valere in via autonoma.

6. La gravata sentenza erra nell’applicazione della disciplina richiamata, ma il suo dispositivo è comunque conforme a diritto in relazione alla peculiarità della fattispecie: sicchè, sia pure previa correzione della motivazione, essa non va cassata ed il ricorso non può trovare accoglimento.

7. Invero (Cass. 20 ottobre 1998, n. 10386):

7.1. il diritto di ritenzione non è autonomo, ma si configura come situazione giuridica strumentale alla (auto)tutela di altra situazione attiva, generalmente costituita da un diritto di credito;

7.2. la L. n. 203 del 1982, art. 20 consente alla parte di domandare l’accertamento del credito anche e per la prima volta in sede di esecuzione, opponendo il diritto di ritenzione;

7.3. la parte può però anticipare la richiesta di accertamento del credito al giudizio di cognizione, ma in questo caso deve seguire le relative regole: se non le rispetta, la sua richiesta dovrà essere dichiarata inammissibile;

7.4. in tal caso, peraltro, la sua richiesta, quando non fosse esaminata nel merito del giudizio di cognizione, è suscettibile di essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione.

8. Da tale orientamento il collegio non ritiene di discostarsi, corrispondendo del resto la soluzione così prospettata ai principi generali in materia; ed infatti (da ultimo, Cass. 19 aprile 2010, n. 9267):

8.1. il diritto di ritenzione, che è riconosciuto in via generale nell’art. 1152 cod. civ. e si configura come situazione non autonoma ma strumentale all’autotutela di altra situazione attiva generalmente costituita da un diritto di credito, è contemplato in favore a dell’affittuario di fondo rustico nella L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20 (così come lo era, già, nella precedente L. n. 11 del 1971, art. 15) in stretta correlazione al diritto di credito per le indennità spettanti al coltivatore diretto per i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni da lui apportati al fondo condotto;

8.2. in tal modo, presupponendo l’esistenza di un credito derivante dalle opere indicate e realizzate dal coltivatore diretto, un tale diritto non è scindibile dall’esistenza di detto credito o dall’accertamento di questo; così, eccepito dall’affittuario che si opponga all’esecuzione del rilascio di un fondo rustico il diritto di ritenzione a garanzia del proprio credito per i miglioramenti apportati al fondo, il giudice non può limitarsi ad accertare l’esistenza delle opere realizzate dall’affittuario, ma deve verificarne anche l’indennizzabilità.

9. Orbene, se un cosiffatto accertamento è presupposto per il riconoscimento dell’operatività dell’eccezionale strumento di autotutela consistente nella ritenzione, è evidente che l’accertamento stesso può avere luogo anche in separato giudizio; ma questo comporta sensibili conseguenze in ordine all’azionabilità del diritto di ritenzione che su di esso si basa. In particolare:

9.1. il diritto di ritenzione può essere fatto valere in via di azione o di eccezione:

9.1.1. sia nel giudizio di cognizione relativo all’indennità per miglioramenti, nel qual caso e solo nel qual caso la relativa azione od eccezione è soggetta alle regole proprie di questo e quindi ai termini ed alle forme per la sua proposizione e così all’eventuale decadenza.

9.1.2. sia nel processo esecutivo o in vista di questo, nelle forme – allora – dell’opposizione all’esecuzione minacciata o intrapresa dalla controparte che non intenda riconoscerlo: ma in tal caso necessitando, per la carenza di sua autonomia, anche della domanda di accertamento del diritto alla indennità per miglioramenti;

9.2. una tale opzione, lasciata appunto alla discrezionalità del titolare del diritto, non comporta affatto di per sè considerata la consumazione del diritto di opporre la ritenzione;

9.3. una volta liberamente scelto dal titolare di anticiparne l’attivazione in sede cognitiva, egli deve però sottostare alle conseguenze di tale scelta e potrà allora presentarsi la seguente alternativa:

9.3.1. o la sua pretesa, così resa oggetto di un’ammissibile domanda od eccezione in sede di cognizione, è esaminata nel merito: in tal caso, passa o è suscettibile di passare – in giudicato in danno del titolare del diritto soltanto una espressa pronuncia con cui si escluda nel merito il diritto, per insussistenza dei relativi fatti costitutivi o sussistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi; ma occorre pur sempre attendere, se il giudizio – per scelta discrezionale del conduttore – resta separato, che sul diritto sussista la positiva pronuncia di merito;

9.3.2. oppure, invece, la pretesa di ritenzione non è esaminata nel giudizio di cognizione in dipendenza di una pronuncia in mero rito sulla medesima: in tal caso essa è lasciata impregiudicata e, come si esprime appunto e per di più testualmente il precedente richiamato nella qui gravata sentenza, può allora essere riproposta in sede di opposizione ad esecuzione; ma pur sempre a condizione che in quest’ultima sia anche chiesto l’accertamento del diritto all’indennità, visto che la sua sussistenza non è stata oggetto di precedente pronuncia.

10. E’ pertanto errato sostenere che la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa ai miglioramenti, avutasi nel corso di un giudizio di cognizione non correlato alla concreta esecuzione per rilascio del fondo già oggetto del rapporto, comporta di per sè sola considerata l’inammissibilità dell’opposizione a tale ultima esecuzione.

11. E tuttavia, nel caso di specie:

11.1. la domanda del conduttore di riconoscimento delle indennità per asseriti miglioramenti è stata dispiegata dall’odierna ricorrente una prima volta in via riconvenzionale nel medesimo giudizio conclusosi con la sua condanna al rilascio;

11.2. detta riconvenzionale è stata dichiarata inammissibile per vizi di forma (omessa istanza di fissazione di nuova udienza nella comparsa di risposta ai sensi dell’art. 418 c.p.c., comma 1), con sentenza che si adduce ormai definitiva;

11.3. parallelamente – e prima dell’instaurazione del giudizio di opposizione concluso in primo grado con la sentenza oggi qui impugnata – peraltro la conduttrice ha dispiegato altro giudizio per il riconoscimento del diritto ai miglioramenti, che essa stessa indica come pendente al n. 3464/99 r.g. del tribunale di Foggia;

11.4. espressamente, nell’instaurare l’opposizione all’esecuzione conclusa in primo grado con la sentenza qui oggi impugnata, essa ha chiesto che le fosse “riconosciuta, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 20, comma 2 la ritenzione di detti fondi sino a quando non sia stato soddisfatto credito vantato per i miglioramenti eseguiti nel corso di tutta la durata della concessione … e in relazione al quale è pendente dinanzi al Tribunale di Foggia – sez. spec. Agraria – il giudizio iscritto al n. 3464/99 r.g..

11.5. tale ulteriore giudizio di cognizione, separatamente pendente, ha – o aveva – ad oggetto la richiesta dell’odierna ricorrente di riconoscere ad essa spettante “l’indennità per le opere di miglioramento eseguite anche in forza del patto contrattuale nella misura che emergerà in sede di giudizio e comunque in via immediata non inferiore a quella indicata dagli stessi organi Comunali in L. 555.360.000 …”;

11.6. dell’esito di tale altro giudizio non si conosce altro se non quanto addotto dal controricorrente (a pagine 6 e 7 del controricorso: sospensione – con sentenza n. 1031/01 del Tribunale di Foggia – in attesa della definizione del primo – poi avutasi con sentenza di questa Corte del 16.3.05, n. 5865 – e mancata riassunzione nel tempo successivo);

11.7. pertanto, il diritto di ritenzione è stato inammissibilmente fatto valere nel presente giudizio di opposizione in via autonoma:

11.7.1. nonostante cioè la pendenza – dipesa da scelte processuali discrezionali della medesima conduttrice – di altri giudizi di cognizione sulla spettanza dell’indennità per miglioramenti, sulla quale si sarebbe dovuto o potuto basare il vantato diritto di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 20;

11.7.2. e comunque – circostanza questa che deve qualificarsi dirimente – senza che nel presente si fosse chiesto l’accertamento del diritto a quella stessa indennità (impregiudicata poi la questione di un’eventuale litispendenza, indotta peraltro sempre dalle ricordate scelte processuali discrezionali della conduttrice, ma con ogni probabilità rilevante soltanto nella fase successiva a quella sommaria dell’opposizione, cioè all’eventuale sospensione dell’esecuzione per rilascio oggetto di questa);

11.8. è questo pertanto il motivo per il quale la Coop. Agricola “La Terra di Silvestro Fiore” a r.l. non poteva agire separatamente, con successiva opposizione all’esecuzione, per opporre il diritto di ritenzione fondato su di un diritto a miglioramenti oggetto di separati giudizi.

12. In conclusione:

12.1. se, da un lato, è erronea la valutazione dei giudici di merito sull’inammissibilità della tutela del diritto di ritenzione in dipendenza della dichiarazione di inammissibilità della domanda per miglioramenti, dovendosi affermare il seguente principio di diritto:

il diritto di ritenzione per miglioramenti al fondo di cui alla L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 20 può essere oggetto di un’opposizione del debitore all’esecuzione per rilascio in suo danno intentata anche quando la domanda per l’indennità per i medesimi miglioramenti sia stata dichiarata inammissibile in altro giudizio o penda in separata sede cognitiva;

12.2. dall’altro lato, è comunque inammissibile l’opposizione all’esecuzione per rilascio di fondo già oggetto di contratto agrario, fondata esclusivamente sul diritto di ritenzione per miglioramenti, quando sul diritto a questi ultimi sia tuttora pendente un separato giudizio di cognizione e con l’opposizione non sia formulata espressa domanda di riconoscimento del diritto stesso;

12.3. la gravata sentenza, così corretta la motivazione, non va pertanto cassata per essere conforme a diritto il suo dispositivo: ed il ricorso deve invece essere rigettato;

12.4. la stessa necessità della correzione della motivazione integra peraltro, ad avviso del collegio, un giusto motivo di integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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