Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10451 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15690/2012 proposto da:

Azienda Sanitaria Locale ROMA (OMISSIS), già Azienda USL RM

(OMISSIS), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3, presso

l’Avvocatura dell’Azienda, rappresentata e difesa dall’avvocato Di

Gregorio Gloria, giusta procura per Notaio Dott. N.S. di

(OMISSIS) – Rep. n. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

F.R., P.M., V.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1992/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal cons. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GLORIA DI GREGORIO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale SALVATO

Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo e secondo

motivo, assorbito il resto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Avv. F.R. chiese ed ottenne dal Tribunale di Roma l’emissione di un decreto ingiuntivo per i compensi prestati per la difesa di P.M. e di V.E., medici della ASL Roma (OMISSIS), in un processo penale conclusosi col proscioglimento dei due imputati. Costoro proposero opposizione al decreto e contestualmente

chiamarono in giudizio la ASL Roma A per esserne garantiti. Il Tribunale adito confermò il decreto e condannò l’Azienda a rivalere i sanitari, e la decisione fu confermata, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla Corte d’Appello di Roma, secondo cui: a) l’eccezione d’inammissibilità della chiamata in giudizio dell’Azienda, perchè contenuta nell’atto d’opposizione, era stata ritenuta rinunciata dal giudice di primo grado con l’ordinanza resa nel corso della prima udienza, e su tale provvedimento, avente natura di sentenza, non era stata fatta riserva d’impugnazione, sicchè la statuizione era passata in giudicato; b) a mente dell’art. 25 del CCNL di categoria per gli anni 1998-2001, sussisteva il diritto dei sanitari al rimborso delle spese legali, senza limitazioni ai minimi tariffari.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda USL RM (OMISSIS) affidato a quattro motivi, gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Il primo ed il secondo motivo, con cui il ricorrente censura la statuizione sub a) di parte narrativa, rispettivamente, per violazione degli artt. 279 e 340 c.p.c. e per vizio di motivazione sono fondati. Il provvedimento con cui il giudice di primo grado ha ritenuto di esser esentato (per la supposta rinuncia) dal decidere sulla questione di ordine processuale sottopostagli, non ha natura di sentenza, non contenendo alcuna statuizione di natura decisoria, sicchè non vi era onere, per l’Azienda, di formulare riserva d’appello. Inoltre, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, l’opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d’ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato (cfr. da ultimo, Cass. 29/10/2015 n.22113, e sentenze ivi richiamate).

3. La sentenza va, in conclusione, cassata, restando assorbiti i motivi terzo e quarto (relativi alla statuizione sub b), e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va dichiarata ex art. 384 c.p.c., comma 2, la nullità della chiamata in causa della AUSL.

4. Le spese del giudizio tra opponenti e chiamata vanno interamente compensate, per essersi la giurisprudenza consolidata in epoca successiva alla proposizione del giudizio.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa e, decidendo nel merito, dichiara la nullità della chiamata in causa dell’Azienda USL Roma (OMISSIS). Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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