Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10451 del 20/05/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10451 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
ORDINANZA
sul ricorso 24448-2013 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
(80002170720), in persona del Rettore in carica pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO CARBONARA,
MARCELLA LOIZZI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
REEG ULRIKE (RGELKM57C62Z112L), elettivamente domiciliata in
ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato
EDOARDO GHERA, rappresentata e
difesa dall’avvocato
DOMENICO GAROFALO giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
Data pubblicazione: 20/05/2016
avverso la sentenza n. 2569/2013 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 12/6/2013, depositata 1’1/8/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/4/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’avvocato PATRIZIA SCAPPATURA (per delega dell’avvocato
riporta agli scritti.
1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e
375 cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti:
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2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, co. 2, cod.
proc. civ..
Ric. 2013 n. 24448 sez. ML – ud. 20-04-2016
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L’irrilevanza, nella fattispecie in esame, dell’estinzione rende
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in
materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5,
cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha
integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il
comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
La suddetta condizione sussiste nel caso in esame.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed euro 3.700,00 per
compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in
misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
Ric. 2013 n. 24448 sez. ML – ud. 20-04-2016
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4- In conclusione il ricorso va rigettato.
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016