Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10451 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. III, 12/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29823-2006 proposto da:

TENUTA AGRICOLA SETTEBAGNI SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS), in

persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Sig.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI

LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato CICALA CURZIO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FURUNO SRL, (OMISSIS), in persona dell’Amm.re Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 43, presso lo

studio dell’avvocato DONZELLI GIULIO, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23218/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione 4^,

depositata il 31/10/2005; R.G.N. 44892/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.1. La Tenuta Agricola Settebagni srl in liq.ne propone ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, n. 23218/05 e pubbl. il 31.10.05, con la quale è stata rigettata la sua opposizione avverso le esecuzioni immobiliari in suo danno intentate dalla Furuno srl;

1.2. quest’ultima resiste a sua volta con controricorso, sottolineando diversi profili di inammissibilità e comunque contestando nel merito il gravame;

1.3. con riferimento all’udienza pubblica del di 11.4.11, cui nessuno compare, viene comunicata la notizia della dichiarazione di fallimento della ricorrente (sentenza n. 1/09 del Tribunale di Milano).

2. La ricorrente:

2.1. premette di avere già dispiegato appello avverso la medesima sentenza, per il caso che non potesse ritenersi assoggettata al nuovo testo dell’art. 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla L. 52 del 2006, che dichiara non impugnabili le sentenze rese all’esito delle opposizioni ad esecuzione;

2.2. con un primo motivo, di omessa pronuncia e violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ., censura una cattiva interpretazione del giudicato sugli “interessi come richiesti in ricorso per decreto ingiuntivo, sulla capitalizzazione trimestrale;

2.3. con un secondo motivo, di violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 cod. civ. e del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2001, n. 24), lamenta che il tasso, sebbene non originariamente usurario, una volta divenuto tale deve comunque essere ridotto ad una percentuale non usuraria;

2.4. chiede la cassazione e la decisione nel merito, riprendendo analiticamente le conclusioni prese davanti al tribunale.

3. La resistente, prima di contestarne analiticamente nel merito i motivi sostenendo la correttezza dell’interpretazione del giudicato recato dal titolo esecutivo giudiziale posto a base dell’opposta esecuzione, eccepisce l’inammissibilità del ricorso:

3.1. per la persistente pendenza dell’appello previamente proposto dalla stessa ricorrente;

3.2. per il decorso del termine breve dal momento del deposito del ricorso in appello;

3.3. per carenza dei quesiti di diritto.

4. Va negata qualsiasi rilevanza alla comunicazione dell’intervenuta declaratoria di fallimento di una delle parti, essendo di norma insensibile, per scolastica nozione, il giudizio di cassazione alle vicende interruttive che possano colpire le parti.

5. Ciò posto, effettivamente il ricorso è inammissibile, poichè, a prescindere da qualunque altra considerazione (v. anche, quanto alle medesime conclusioni, per ulteriori ampi riferimenti e per la specifica confutazione del cd. principio tempus regit processim e dei dubbi residui di incostituzionalità della normativa, Cass. 15 febbraio 2011, n. 3688):

5.1. si tratta di una sentenza in materia di opposizione all’esecuzione pubblicata prima della modifica dell’art. 616 cod. proc. civ., con l’inserimento dell’ultimo periodo, recante la previsione della non impugnabilità della sentenza, in forza della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 in vigore dal 1 marzo 2006 e senza alcuna disciplina transitoria;

5.2. il regime di impugnazione di una sentenza – e cioè la facoltà di impugnativa, i modi ed i termini per esercitarla resta regolato dalla legge processuale in vigore al momento della sua pubblicazione (tra le ultime: Cass. Sez. Un., 20 dicembre 2006, n. 27172; Cass. Sez. Un., 27 luglio 2007, n. 16618);

5.3. di conseguenza:

5.3.1. se la sentenza sull’opposizione dispiegata ex artt. 615 o 619 cod. proc. civ. sia stata pubblicata prima del 1 marzo 2006, essa resta esclusivamente appellabile (cfr. Cass. 20 settembre 2006, n. 20414);

5.3.2. se essa sia stata pubblicata a partire da tale data, ma fino al 4.7.09, qualunque sia l’epoca di instaurazione del processo sia stato iniziato non è più ammissibile il rimedio dell’appello in forza dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., come introdotto dalla L. n. 52 del 2006, ma soltanto quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7 (da ultimo, v. Cass., ord. 22 settembre 2009, n. 20392);

5.3.3. se infine essa sia resa in un giudizio pendente ancora in primo grado al 4.7.09, essa torna ad essere appellabile, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ. (come introdotto dal richiamato L. n. 52 del 2006, art. 14) dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 49, comma 2, norma applicabile – ai sensi dell’art. 58 della stessa Legge – anche ai giudizi pendenti in primo grado al momento dell’entrata in vigore di tale legge;

5.4. poichè, nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato dispiegato avverso una sentenza di primo grado pubblicata il 31 ottobre 2005, l’unico mezzo di impugnazione ammissibile restava l’appello e di conseguenza è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione.

6. In considerazione di tanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e restano assorbiti gli ulteriori profili di inammissibilità; e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore della Furuno srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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