Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10450 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22751/2012 proposto da:

D.F.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso l’avvocato Sciubba

Pietro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato De

Felice Carla, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R., D.M., M.M., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Emanuele Gianturco n. 11, presso l’avvocato

Romano Andrea Nicolangelo, rappresentati e difesi dall’avvocato

Rispoli Fabio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Comune di Ari;

– intimato –

avverso la sentenza n. 350/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 04/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. DE FELICE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti M. + 2, l’Avvocato M. MARRA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione notificata il 10.9.1996, D.F.R. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti il Comune di Ari, chiedendone la condanna al pagamento della metà dell’indennità di espropriazione di un fondo, di cui era nudo proprietario jure successionis e gravato da enfitetusi in favore di tal M.R..

Nel contraddittorio col Comune e con l’intervento volontario di M.R. e M.G. nonchè di D.M., i quali rivendicarono la piena proprietà, per averla il loro dante causa M.R. acquistata a seguito di aggiudicazione intervenuta nel 1960 in una procedura esecutiva immobiliare, e per averla, comunque, usucapita, il Tribunale adito rigettò la domanda, e la decisione fu confermata dalla Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe. I giudici d’appello ritennero che, essendo la procedura esecutiva stata promossa in danno dell’enfiteuta, il decreto che la aveva conclusa non aveva trasferito l’intera proprietà, ma, essendo titolo idoneo a trasferirla e provenendo da un terzo, aveva comportato l’interversione del possesso, sicchè, non avendo l’appellante contestato che, successivamente, il fondo era rimasto nell’esclusivo e pacifico possesso dell’aggiudicatario, il quale non aveva pagato alcun canone nè ricevuto richiesta in tal senso, il bene era stato usucapito ex art. 1164, ed il D.F. non era, in conclusione, legittimato a reclamare l’indennità.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il soccombente affidato a due articolati motivi, successivamente illustrati da memoria, resistiti con controricorso da M.R. e M.G. e da D.M.. Il Comune non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma sintetica.

2. Col proposto ricorso, si deduce: a) la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. e vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato che la mancata specifica contestazione non comportava l’accertamento dell’intervenuta usucapione ventennale, da parte degli intervenienti, anche tenuto conto del tenore delle difese, oggettivamente incompatibili col riconoscimento implicito dell’acquisto ex adverso del fondo. Gli intervenienti, prosegue il ricorrente, avrebbero dovuto provare l’interversione del possesso mediante una prova certa dalla quale poter desumere il dies a quo del decorso prescrizionale, non valendo a tal proposito il mancato pagamento dei canoni; b) il vizio di motivazione in cui è incorsa l’impugnata sentenza, laddove dapprima ha affermato che il decreto di trasferimento è idoneo a trasferire il diritto di enfiteusi espropriato ai debitori, e poi ha sostenuto che è titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza: 1) la ricorrente si duole che il fatto del pieno possesso da parte dei controricorrenti sul bene sia stato ritenuto non contestato, ma riporta passaggi delle difese, svolte al riguardo, che sono assolutamente generici; 2) la tesi secondo cui la contestazione sarebbe implicita nell’impostazione difensiva non tiene conto che le difese sono volte a contrastare la questione, diversa e non sovrapponibile, del contenuto del diritto reale vantato dagli eredi dell’assegnatario e non anche la relazione di fatto col bene; 3) l’interversione del possesso è stata riconnessa al decreto di trasferimento del 5 ottobre 1960, emesso in sede di esecuzione immobiliare (e non all’omesso pagamento del canone) e la sua valutazione in termini di atto proveniente da un terzo idoneo a comportarla e dal quale far decorrere il termine di usucapione resiste alla censura motivazionale, essendo stato equiparato, ai fini che qui rilevano, ad una vendita a non domino.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 200,00, per spese vive, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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