Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10450 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. III, 12/05/2011, (ud. 11/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27455-2005 proposto da:

R.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA S SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

MONACO LOMBARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CODACCI

PISANELLI ALFREDO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.C., M.M., D.B.N., P.

V., C.C., B.M., P.

G. (OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 31655-2005 proposto da:

P.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato SPERANZA

CRISTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato NERI CLAUDIO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

R.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

SEBASTIANELLO 9, presso lo studio dell’avvocato STUDIO MONACO

LOMBARDI, rappresentato e difeso dall’avvocato CODACCI PISANELLI

ALFREDO giusta procura a margine del controricorso avverso ricorso

incidentale;

– controricorrente –

e contro

P.V., D.B.N., D.C., M.

M., B.M., C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 222/2004 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

emessa il 30/07/2004, depositata il 24/08/2004; R.G.N. 135/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato CODACCI PISANELLI ALFREDO;

udito l’Avvocato NERI CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per accoglimento 2^ e 3^ motivo,

rigetto 1^ assorbito 4^ motivo, rigetto ricorso incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. R.N. propone, con atto notificato il 28.10.05, ricorso per cassazione, articolato su tre motivi (il secondo dei quali impostato su cinque profili), avverso la sentenza n. 222/04 del 24.8.04 della Corte di Appello di Campobasso, con la quale il suo appello avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di quella città, di determinazione delle modalità dell’esecuzione di obblighi di fare in suo danno intrapresa da P.G., è stato dichiarato ammissibile ma rigettato nel merito. Quest’ultimo dispiega a sua volta ricorso incidentale – cui replica con controricorso il ricorrente principale – e gli altri intimati, convenuti nel giudizio di appello (gli acquirenti degli immobili coinvolti nell’esecuzione, tali P.V. e D. C., M.M. e C.C., D.B.N. e B.M.) non depositano controricorso. Il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. e sia lui che il controricorrente prendono parte alla discussione orale alla pubblica udienza del giorno 11.4.11.

2. Il R., a sostegno del ricorso:

2.1. lamenta violazione degli artt. 102 e 354 cod. proc. civ. e vizio di motivazione in ordine all’omessa pronuncia sulla carenza di integrazione del contraddittorio nei confronti di altri titolari di unità immobiliari nel fabbricato interessato alla contestata esecuzione dì obblighi di fare;

2.2. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 612 cod. proc. civ. ed omessa e contraddittoria motivazione: per omessa considerazione della denunciata ultrapetizione, consistente nella ben maggiore ampiezza delle opere ordinate ex art. 612 cod. proc. civ. rispetto al contenuto del titolo esecutivo; per incongruità tra le conclusioni del C.T.U. – anche all’esito dei disposti chiarimenti – e dispositivo dell’ordinanza impugnata; per omessa considerazione delle soluzioni alternative – e di molto meno invasive – pure prospettate dal C.T.U.; per omessa considerazione della doglianza sulle conseguenze urbanistiche della radicale soluzione imposta dalla gravata ordinanza; per l’erroneità dell’affermazione dell’impossibilità di gravare il creditore del peso derivante dall’adeguamento dell’opera;

2.3. si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 2058 e 2933 cod. civ., perchè l’esecuzione della sentenza comporterebbe un risultato antieconomico.

3. Il P., oltre a contestare partitamente i motivi di ricorso principale, lamenta pure con apposito ricorso incidentale l’erroneità della valutazione, da parte della Corte territoriale, di ammissibilità dell’appello avverso l’ordinanza resa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ..

4. Una volta riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. per essere quelli proposti avverso la medesima sentenza, preliminare questione da affrontare è quella della tardività della proposizione del ricorso per cassazione principale e, di conseguenza, di quello incidentale. Il collegio ritiene infatti di dare continuità al consolidato orientamento espresso da questa stessa Corte con sentenza 22 marzo 2007, n. 14591, a mente del quale la sospensione dei termini processuali in periodo feriale indicata dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, come stabilito dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 (ordinamento giudiziario), a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all’esecuzione, di cui agli artt. 615, 617 e 619 cod. proc. civ., ed a quelli di accertamento dell’obbligo del terzo di cui all’art. 548 c.p.c., ma neppure all’appello avverso un provvedimento di carattere decisorio, avente valore di sentenza, reso nel procedimento esecutivo di obblighi di fare e di non fare, poichè detto appello assume necessariamente valore di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 per contestare il diritto della controparte ad agire in executivis nelle forme di cui all’art. 612 e segg. cod. proc. civ., atteso che i due mezzi condividono in tal caso l’aspetto funzionale di strumento per rimuovere atti del procedimento esecutivo emessi in violazione di legge.

5. Del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (e, in virtù della vista equiparazione, anche gli appelli avverso ordinanze ai sensi dell’art. 612 cod. proc. civ.), non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (taler cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione) e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004, n. 2342; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006, n. 817; Cass. 2 marzo 2010, n. 4942; Cass. 1 febbraio 2011, n. 2345; Cass. 11 febbraio 2011, n. 3466; Cass. 6 aprile 2011, n. 7854; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991, n. 13055; Cass. 20 giugno 1994, n. 5932; Cass. 24 marzo 1995, n. 3478; Cass. 4 marzo 2000, n. 2450;

Cass. 26 luglio 1996, n. 6753; Cass. 4 novembre 1997, n. 10823; Cass. 8 aprile 1998, n. 3629; Cass. 3 gennaio 2001, n. 44).

6. Ne consegue che il ricorso principale, proposto con atto notificato il 28.10.05, è tardivo in relazione alla maturazione del termine annuale, avutasi ad un anno esatto dalla pubblicazione della gravata sentenza (24.8.04) e cioè il 24.8.05: si impone al riguardo la declaratoria di inammissibilità; di conseguenza, il ricorso incidentale, benchè depositato nei termini prescritti dall’art. 370 c.p.c., comma 1 e art. 371 cod. proc. civ., è tardivo rispetto alla maturazione del termine annuale per proporre impugnazione e va così dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 344 c.p.c., comma 2.

7. L’inammissibilità del ricorso principale comporta la condanna del soccombente alle spese del giudizio di legittimità sostenute dal controricorrente mentre nei rapporti con gli intimati, atteso il mancato dispiegamento di attività difensiva in questa sede da parte loro, può tralasciarsi qualunque statuizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il principale ed inefficace l’incidentale; condanna R.N. al pagamento, in favore di P.G., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200, di cui Euro 200 per esborsi;

nulla per le spese nei rapporti tra li ricorrente e gli altri intimati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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