Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1045 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 1045 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 13869-2008 proposto da:
CAPARROTTI

ANTONIA

C.F.

CPRNTN35H41D086Y,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 54,
presso lo studio dell’avvocato SFERRA CARINI ANTONIO,
che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;
– ricorrente –

contro

2013
3472

I.N.P.S.

SOCIALE

C.F.

ISTITUTO

NAZIONALE

80078750587,

rappresentante pro tempore,
in

ROMA,

VIA 1DELLA
e” • B

FREZZA

in

DELLA

persona

PREVIDENZA
del

legale

elettivamente domiciliato
lj ,

Z—e-C-AR ì et i

29

presso

l’Avvocatura

Data pubblicazione: 20/01/2014

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
avvocati RICCIO ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, BIONDI
GIOVANNA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2007 R.G.N.
7651/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato SFERRA CARINI ANTONIO;
udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE,che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 1713/2006 della CORTE

RG 13869-08

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione, rigetta, confermando la sentenza del Tribunale di Roma,

volta ad ottenere una diversa decorrenza della pensione di vecchia
(ossia dal 10 giugno 1998 anziché dal 1 ° dicembre 1999) con
conseguente condanna del predetto Istituto al pagamento dei ratei di
pensione spettanti dalla predetta data, dell’incremento della
percentuale annua di commisurazione della pensione nella misura di
legge,della differenza dei ratei mensili erogati dal>(1 ° giugno 1998
e delle maggiori somme dovute.Tanto in ragione del versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo dal)/(1 °
giugno 1998 al 31 maggio 2000, effettuatodalla Banca di Roma in
base alla sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva
dichiarato l’inefficacia del licenziamento – intimatole in data 31
maggio 1998 per il compimento dell’età pensionabile – con diritto
alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 31 maggio 2000,
data del compimento del 65^ anno di età,e con condanna della Banca
al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite dal
rgiugno 1998 al 31 maggio 2000.
A base del

decisum

la Corte del merito pone il rilievo fondante

secondo il quale, stante il passaggio in giudicato della predetta
sentenza della Corte di Appello, “essendo il rapporto di lavoro
ancora in essere nel periodo interessato alla presente vicenda

1

la domanda di Antonia Caparrotti, proposta nei confronti dell’INPS,

processuale, il rapporto previdenziale non può ritenersi instaurato
all’epoca”.
Avverso questa sentenza la Caparrotti ricorre in cassazione sulla
base di due censure, illustrate da memoria.
L’INPS deposita delega a margine del ricorso notificato.

Con la prima censura parte ricorrente, deducendo vizio di
motivazione, assume, in via conclusiva, che la Corte del merito ha
omesso di motivare sui seguenti decisivi fatti controversi:
mancata reintegrazione nel posto di lavoro, mancata prosecuzione del
rapporto di lavoro sino al 31 maggio 2000 “così come
incotrovertibilmente accertati e statuiti dalla decisione n. 324/00″
– con conseguente decorrenza della pensione di vecchiaia daltil °
giugno 1998 al momento del licenziamento dichiarato inefficace.
Formula, pertanto il seguente interpello:”avendo il giudizio di
cassazione oggetto l’applicazione della norma ai fatti così come
incontestabilmente accertati e statuiti dalla decisione n. 324/00la stessa è incorsa nel vizio di omessa o insufficiente motivazione
circa fatti controversi e decisivi per il giudizio con l’effetto
giuridico che la regola di condotta del caso concreto è data dalle
statuizioni della sentenza n.324/00 passate in giudicato,
assimilabile alla norma di diritto?”.
Con il secondo motivo la Caparrotti, denunciando falsa applicazione
degli artt.6, comma 2 ° , della legge n.1155 del 1981 e 6, comma 5 ° ,
della legge n. 54 del 1982, conclude con il seguente interpello: “la

MOTIVI DELLA DECISIONE

sentenza impugnata è incorsa nel vizio di falsa applicazione delle
richiamate norme di diritto con l’effetto giuridico che la regola di
condotta concreta del caso è data dalle norme di cui all’art. 6,c.1
della L.N. 155/81 e all’art. l, c.7, del dlg 30.12.92 n. 530 che
dispongono che il beneficio al trattamento previdenziale decorre dal

requisito della sufficienza contributiva e s’era verificata la
cessazione del rapporto di lavoro?”.
Le due censure, che in quanto strettamente connesse dal punto di
vista logico-giuridico vanno tratte unitariamente, sono, a parte
ogni considerazione circa il mancato pieno rispetto della
disposizione di cui all’art. 366 bis cpc ( V. Cass. 23 dicembre 2009
n. 27123 )relativamente ad una fattispecie sovrapponibile alla
presente), infondate.
Rileva il Collegio che la critica di omessa motivazione in ordine ,
alle statuizione della sentenza n. 324/00 della Corte di Appello di
Roma che aveva, come osservato in narrativa, dichiarato
l’inefficacia del licenziamento, intimato alla Caparrotti in data 31
maggio 1998 per il compimento dell’età pensionabile, con diritto
alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 31 maggio 2000,
data del compimento del 65″ anno di età e con condanna della Banca
al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite dal
1 giugno 1998 al 31 maggio 2000, non sono affatto obliterate dalla
,
sentenza impugnata, anzi sono proprio queste statuizionft -passate in
giudicato- che vengono, con motivazione congrua e priva di

3

momento in cui la Caparrotti compiva l’età pensionabile, v’ era il

contraddizioni, poste a base del decisum.
La Corte del merito, invero, nella sentenza in questa sede
impugnata, rilevando che per effetto della predetta sentenza
324/00

n.

il rapporto di lavoro, stante l’avvenuta declaratoria

d’inefficacia del licenziamento intimato in data 31 maggio 1998,

coerentemente reputa non sussistente il diritto alla pensione di
vecchiaia reclamato dalla Caparrotti alla data del licenziamento,
ovverosia – come si afferma in sentenza – ritiene non instaurato a
tale epoca il rapporto previdenziale.
Tanto dà conto, altresì, dell’infondatezza dell’ulteriore censura
atteso che sancita,

ex

sentenza n. 324/00, l’inefficacia del

licenziamento del 31 maggio 1998, su cui l’attuale ricorrente basa
il proprio diritto alla pensione da tale epoca, e stabilita, sempre
ex sentenza citata, la continuità del rapporto di lavoro sino al 31
maggio 2000 ( data del compimento del 65 anno di età) non può che
conseguire l’insussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia a
decorrere da un data in cui il rapporto di lavoro non era ancora,
per effetto della richiamata sentenza, cessato.
La regola di condotta concreta del caso è, quindi, non quella
prospettata dalla parte ricorrente, bensì quella asserita nella
sentenza impugnata la quale per tale ragione risulta conforme alle
norme di legge denunciate.
Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso,
.

va rigettato.

4

doveva intendersi proseguito sino alla data del 31 maggio 2000,

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità liquidate in E. 100,00 per

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2013
Il Presidente

esborsi ed E. 3000,00 per compensi oltre accessori di legge.

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