Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1045 del 17/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.17/01/2017),  n. 1045

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 19832 – 2011 proposto da:

B.C., B.B., nelle rispettive qualità di socio

il primo e di liquidatore della Cooperativa Agricola B. Scrl,

il secondo, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO TORRISI, rappresentati e

difesi dall’avvocato MASSIMO GAROFALO giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SORGENIA SPA, in persona del suo procuratore speciale, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SGARRELLA, CRESCENZO

RUBINETTI giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSESSORATO REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE REGIONI SICILIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 926/2014 della CORTI D’APP1ThLO di CATANIA,

depositata il 25/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La Corte d’appello di Catania, con sentenza 25 giugno 2014, ha rigettato il reclamo di B.C. e B.B. rispettivamente socio e liquidatore Cooperativa Agricola B., in liquidazione, avverso la sentenza Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato lo stato di insolvenza di quest’ultima, in considerazione dell’esistenza di un credito della Sorgenia spa riguardante il corrispettivo di un servizio di primaria importanza (qual era la somministrazione di energia elettrica) nei confronti della Cooperativa, portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e in considerazione della situazione fortemente compromessa della medesima Cooperativa.

I reclamanti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposta la Sorgenia.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5 e 15, per avere dichiarato lo stato di insolvenza sulla base di un solo credito contestato in giudizio e per non avere considerato un pagamento effettuato dalla Cooperativa, ai fini della sussistenza del requisito dimensionale di cui al citato art. 15, comma 9.

Esso è manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in ordine alla situazione notevolmente compromessa della Cooperativa B., già da diversi anni in liquidazione volontaria, con perdite di esercizio rilevanti ed in considerazione dell’assoluta insufficienza degli elementi attivi del patrimonio sociale;

inoltre, ricorrenti non hanno specificamente censurato l’argomentazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il dedotto pagamento era estraneo al credito azionato dalla B. ed era stato indicato genericamente.

Il secondo motivo, che denuncia vizio di “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” in ordine alla mancanza di una pluralità di creditori da soddisfare attraverso l’eventuale liquidazione coattiva del patrimonio, è inammissibile: non solo perchè formulato in modo non corrispondente al vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. D.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), in base al quale è ormai esclusa la censurabilità per cassazione del vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione (v. Cass., sez. un., n. 8053/2014), ma anche perchè introduce solo nel giudizio di legittimità una questione che non è stata esaminata dal giudice di merito e non risulta che gli sia stata sottoposta.

Le parti non hanno presentato memorie.

Il Collegio condivide la predetta relazione.

Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 4000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017

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