Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10449 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12395-2009 proposto da:

E.C., E.V., E.M. tutti

eredi legittimi di M.M.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 83/A, presso lo studio

dell’avvocato MARCO DEL GAISO, rappresentati e difesi dall’avvocato

NAPOLITANO BRUSCINO BRUNO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1848/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

30.4.08, depositata il 16/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 14 maggio 2009 E.M., E.C., R.E.V., nella qualità di eredi di M.M.L., hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 16 maggio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, aveva rigettato la domanda proposta da M. M.L. di esecuzione specifica del contratto di compravendita relativo al preliminare intervenuto con salvatore P..

Quest’ultimo non ha espletato attività difensiva.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – I ricorrenti denunciano, con il primo motivo, violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., e, con il secondo motivo, errata applicazione dell’art. 2932 c.c.. Nessuno dei due motivi contiene il prescritto quesito, nè postula l’enunciazione di un principio di diritto basato sulle norme di cui è stata denunciata, rispettivamente, la violazione e la errata applicazione. Inoltre entrambe le censure si rivelano assolutamente aspecifiche, poichè non prendono in esame la motivazione della sentenza impugnata e, quindi, non adducono argomenti idonei a dimostrare l’enunciazione di erronee regole di diritto.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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