Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10449 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. III, 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9278-2009 proposto da:

STUDIO SAN PIO X S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore e liquidatore GUIDA VERONICA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BEVILACQUA ALDO giusta delega a margine o del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.T.A. nata a (OMISSIS), A.

F. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

D.T.A. nata a (OMISSIS), A.

F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI LUIGI, che

li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

STUDIO SAN PIO X S.R.L. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2008 della CORTE D’APPELLO di TRENTO – 2^

SEZIONE, emessa il 15/1/2008, depositata il 26/02/2008, R.G.N.

111/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO (per delega dell’Avv. BENEDETTO

GARGANI);

udito l’Avvocato ADRIANA ROMOLI (per delega dell’Avv. LUIGI PARENTI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- A.F. e D.T.A. convennero dinanzi al Tribunale di Trento l’agenzia immobiliare Studio San Pio X s.r.l. al fine di ottenere la restituzione della provvigione versata per la mediazione relativa all’acquisto di un immobile, non perfezionatosi per fatto imputabile al venditore.

Sostennero che l’affare non era stato concluso perchè il figlio di C.G., quest’ultimo proprietario dell’immobile, presentatosi dal notaio per la stipulazione del contratto definitivo dopo avere egli stesso sottoscritto l’accordo preliminare, era privo della procura a vendere. Prospettarono anche la responsabilità dell’agenzia per non essere stati informati del difetto di procura in capo al C..

L’agenzia convenuta contestò la domanda, affermando che gli attori avevano formulato la proposta di acquisto e che era stato concluso un contratto preliminare, previo versamento da parte degli acquirenti di quanto dovuto al promettente venditore ed all’agenzia. Affermò che l’affare non si era concluso per l’inadempimento del proprietario, poi addivenuto ad una transazione con i promettenti acquirenti;

transazione con la quale il contratto preliminare era stato consensualmente risolto mediante restituzione della caparra da quelli versata e la corresponsione di altro a titolo di risarcimento del danno. Ravvisarono in questo una ratifica da parte del proprietario dell’operato del figlio, falsus procurator.

Il Tribunale respinse la domanda con sentenza n. 996 del 2006.

2.- La Corte d’appello di Trento, riformando la decisione di primo grado con sentenza n. 43 del 2008, ha condannato la s.r.l. Studio San Pio X a pagare agli attori la somma complessiva di Euro 3.150,00, oltre agli accessori.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la soccombente Studio San Pio X s.r.l., affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria.

Resistono con controricorso A.F. e D.T. A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo è denunciata insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per non avere la corte d’appello adeguatamente considerato che il proprietario dell’immobile non aveva potuto conferire la procura al figlio perchè malato e che per gli stessi motivi non si era recato dal notaio; e inoltre che, concordando la risoluzione del contratto preliminare sottoscritto dal figlio privo di procura, egli aveva così ratificato l’operato del falsus procurator.

2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1755 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto che il diritto alla provvigione in favore del mediatore sorga solo in presenza di un definitivo contratto di compravendita, mentre esso nasce tutte le volte che tra le parti si sia instaurato un vincolo giuridico che consenta alla parte non inadempiente di agire coattivamente per l’esecuzione o per il risarcimento.

3.- Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente scrutinati per la connessione che li connota, sono infondati.

Premesso che le ragioni per le quali la procura non era stata conferita sono del tutto irrilevanti, il fatto accertato è che il contratto preliminare di compravendita era stato sottoscritto da un falsus procurator, sicchè non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 2932 c.c., il quale presuppone che l’obbligazione rimasta inadempiuta sia stata assunta dal titolare del diritto nei confronti del quale è destinato a prodursi, con sentenza, l’effetto (nella specie traslativo) del contratto definitivo non concluso.

Che poi il proprietario, concludendo una transazione con la quale aveva composto la controversia che sarebbe potuta nascere, avesse ratificato il contratto preliminare concluso dal figlio, costituisce una mera prospettazione della ricorrente, che non illumina la corte circa il contenuto dell’atto transattivo.

Fatto sta che, in ragione di un’irregolarità originaria, l’affare non si era concluso; che non sussistevano i presupposti per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto; che non sono prospettati fatti che avrebbero consentito ai promettenti acquirenti di agire per il risarcimento nei confronti del titolare del diritto di proprietà sull’immobile promesso in vendita; e che, dunque, difettavano i presupposti per dire concluso l’affare (compravendita).

Non sussisteva conseguentemente, ex art. 1755 c.c., il diritto del mediatore alla provvigione.

4.- Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.075,00 di cui Euro 200 per spese, oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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