Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10448 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11983-2009 proposto da:

COMMERCIO e FINANZA LEASING e FACTORING SPA già BN Commercio e

Finanza SpA in persona del suo Procuratore Speciale e Responsabile

dell’Ufficio Legale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO

VERA 19, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO D’AMBROSIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati NAPPI SEVERINO, GEBBIA

ANTONINO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NETWORK COMPUTIONAL SYSTEMS SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato D’AMATO ANTONIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale alla lite in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1162/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

7.3.08, depositata il 26/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 Con ricorso notificato l’8 maggio 2009 la Commercio e Finanza Leasing e Factoring S.p.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 26 marzo 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli che, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva accolto l’opposizione proposta dal Network Computational System S.r.l. a decreto ingiuntivo per L. 126.087.910 intimatole.

La Network Computational System S.r.l. ha resistito con controricorso.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia errore in procedendo costituito dall’omesso esame di eccezione introdotta in causa;

violazione dell’art. 112 c.p.c.. Tale eccezione concerne l’asserita mutazione nell’atto di appello della controparte della causa petendi, in quanto in primo grado essa non aveva mai sollevato la questione relativa alla trasmissione degli estratti conto relativi al rapporto di factoring. La censura, non supportata dalle necessaire riproduzioni testuali richieste dal principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, implica l’interpretazione del contenuto e dei limiti della opposizione (è appena il caso di ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’intimante – opposto è attore sostanziale) atteso che in primo grado la Network aveva dedotto l’inesistenza del rapporto sottostante. D’altra parte il quesito di diritto sottoposto all’esame della Corte in tema di errore in procedendo e di formulazione del quesito di diritto, non ritenuta necessaria allorchè l’inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto in relazione al quale si chiede alla Corte di verificare la correttezza dell’attività compiuta dal giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, contrasta con l’orientamento espresso da questa stessa sezione (Cass. Sez. 3, n. 13194 del 2008).

Con il secondo motivo viene ipotizzata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c..

Il motivo, che si conclude con un quesito astratto in quanto non postula l’enunciazione di un principio di diritto basato sulla norma che si assume essere stata violata e falsamente applicata (trattandosi di concetti diversi la ricorrente avrebbe dovuto specificarle), ma si limita a chiedere di verificare la correttezza della sentenza impugnata, si basa su un contratto in relazione al quale non è stato rispettato il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1832 c.c. in relazione al successivo art. 2797 c.c..

Il quesito finale presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate per il precedente. Inoltre la censura non prescinde da esame delle risultanze processuali e apprezzamenti di fatto.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato;

le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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