Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10448 del 27/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18173/2012 proposto da:

Slav S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n. 27, presso

l’Avvocato Tomassini Antonella, rappresentata e difesa dagli

Avvocati Pagano Alessandro, Tozzi Silvano, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Consorzio Iricav Uno, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede n. 97,

presso l’Avvocato Dè Medici Leopoldo, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato Calzoni Lietta, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Slav S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n. 27, presso

l’avvocato Tomassini Antonella, rappresentata e difesa dagli

Avvocati Pagano Alessandro, Tozzi Silvano, giusta procura a margine

del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso le sentenze n. 1265/2009 e 3440/2011 della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI, depositate rispettivamente il 15/04/2009 ed il 09/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

S.M. GHIRELLI, con delega, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto

del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La S.r.l. SLAV, proprietaria di un’area compresa in un agglomerato ASI, espropriata in parte, con decreto del 16.10.2006, per la realizzazione delle linee ferroviarie del sistema dell’alta velocità, convenne in giudizio innanzi alla Corte d’appello di Napoli il Consorzio Iricav Uno e la TAV Treno Alta Velocità S.p.A. e chiese la determinazione della giusta indennità di occupazione, asservimento ed espropriazione parziale della sua proprietà, lamentando che quella offerta, calcolata col sistema dimidiato di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, era illegittima per violazione dei principi della CEDU, e perchè non teneva conto dei danni alle porzioni residue.

La Corte adita, con sentenza non definitiva in data 15.4.2009, dopo aver estromesso dal giudizio la TAV, in quanto priva di legittimazione passiva, rigettò l’eccezione di nullità della procura ad litem sollevata dal Consorzio e, con sentenza definitiva in data 9.11.2011, determinò il dovuto in conformità del valore venale del suolo riconosciuto dal Consorzio relativamente a fondi limitrofi, esclusi gli abbattimenti. La Corte disattese le risultanze della disposta CTU, ritenendola inattendibile, anche, in ordine alla diminuzione del fondo residuo, che non era rimasto intercluso essendo la via ferrata sopraelevata, con conseguente possibilità di transito da una parte all’altra, senza soluzione di continuità – ed aveva mantenuto la natura edificatoria a fini industriali.

Per la cassazione della sentenza definitiva, la SLAV ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi, ai quali resiste il Consorzio Iricav Uno, che ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza non definitiva, resistito con controricorso dalla ricorrente principale. Il Consorzio ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto ricorso incidentale, che va esaminato con priorità, il Consorzio lamenta che, con la sentenza non definitiva, la Corte territoriale è incorsa nella “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto” in riferimento al rigetto dell’eccezione di nullità della procura. 2. Il motivo è inammissibile per la sua genericità. L’impugnata sentenza ha risolto in senso sfavorevole alla ricorrente incidentale la questione relativa alla mancata identificazione del soggetto che aveva rilasciato la procura, evidenziando che, dalle risultanze del registro delle imprese, emergeva che uno solo era l’amministratore delegato, munito di potere di firma e rappresentanza sociale e tale soggetto era identificato in modo inequivoco (nella persona di R.S.), in corretta applicazione del principio affermato da Cass. Sez. U. 7/3/2005 n. 4810, e, poi, costantemente riaffermato. Il ricorrente incidentale non specifica, quindi, se abbia contestato e con quali argomenti, innanzi al giudice del merito, il fatto, diverso e non sovrapponibile, relativo alla rispondenza a realtà di tale enunciazione, vizio che appare esiziale, avendo la Società SLAV affermato che la questione era stata risolta nei limiti in cui era stata dedotta. Ogni ulteriore questione resta assorbita.

3. Col primo ed il secondo motivo, la ricorrente principale deduce, rispettivamente: a) la violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 39 e 40; D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità delle valutazioni estimative contenute nella CTU ed in ordine all’individuazione del più probabile valore di mercato del bene espropriato, che la Corte aveva erroneamente mutuato da quello oggetto dell’offerta, avvenuta nel 2002, quando invece doveva fare riferimento alla data di emissione del decreto ablativo del 2006; b) il vizio di motivazione nella scelta dei criteri estimativi comparativi (accertamento dell’Agenzia delle Entrate; attestazioni di due agenzie immobiliari ben individuate; valore confermato dal metodo analitico). 4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati. Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, il valore venale unitario del fondo è stato determinato in riferimento alla data di adozione del decreto di espropriazione, essendo stati tenuti in considerazione atti ad esso coevi (cessioni volontarie stipulate il 29.9.2006); laddove, nella logica del metodo sintetico comparativo, in concreto utilizzato dalla Corte territoriale, ciò che rileva non è la categoria degli atti da cui desumere il probabile valore di mercato dell’area, bensì il preventivo motivato riscontro della rappresentatività dei dati utilizzati per la comparazione, che, nella specie, la Corte territoriale ha verificato, in concreto, essendo relativi al medesimo agglomerato industriale. L’impugnata sentenza espone poi, in modo adeguato, le ragioni per cui ritiene di dissentire dalla valutazione del CTU; laddove le ulteriori considerazioni sono volte, inammissibilmente, a conseguire una diversa valutazione estimativa.

5. Col terzo ed il quarto motivo, si deduce la violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 40 e D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 33 e vizio di motivazione, in ordine alla quantificazione dell’indennizzo a ristoro del pregiudizio del suolo rimasto in proprietà, per non avere la Corte tenuto conto, rispettivamente, dell’interclusione di parte del fondo derivante dall’espropriazione e del peso dovuto alla costituzione di una servitù di passaggio (motivo terzo) nonchè della perdita della possibilità di realizzare uno stabilimento industriale (motivo quarto). 6. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità dei motivi, che riportano per autosufficienza i dati fattuali rilevanti ai fini della decisione, riproducendoli in parte (la tecnica dell’assemblaggio che comporta l’inammissibilità riguarda il diverso caso della pedissequa riproduzione dell’intero, letterale, contenuto degli atti processuali), le censure sono, in parte, fondate. L’esclusione della natura interclusa di parte del fondo residuo riconnessa alla concreta possibilità di transito all’altra parte dello stesso (salvo la zona su cui insistono i piloni) non tiene conto che l’area sottostante alla rotaia sopraelevata è stata espropriata e dunque non è più di proprietà della ricorrente (con ogni conseguenza relativa al titolo per il transito nell’altra porzione del fondo), nè è stato a tal fine chiarito se la servitù di passaggio, che la sentenza afferma esser stata costituita in seno al decreto di espropriazione, attraversi il tratto espropriato e dunque se insista espressamente su di esso. 7. La decisione è, invece, giuridicamente corretta laddove evidenzia che la natura non edificatoria della zona di rispetto è collegata al carattere generale di tale tipo di vincolo (in relazione al quale la Corte Costituzionale ha escluso profili di illegittimità: decisioni n. 133 del 1971, n. 79 del 1971 e n. 63 del 1970); vincolo che, da punto di vista soggettivo, riguarda tutti i proprietari di determinati beni che si trovino in una determinata situazione e non per le loro qualità e condizioni e, dal punto di vista oggettivo, grava su immobili individuati a priori per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto ad un’opera pubblica. Pertanto, ancorchè resi concretamente applicabili in conseguenza della destinazione di interesse pubblico data alla parte sottratta al privato, tali vincoli non arrecano in via specifica alcun deprezzamento del quale debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell’immobile, facendo difetto il nesso di causalità diretto sia con l’ablazione, sia con l’esercizio del pubblico servizio cui l’opera è destinata e senza che possa assumere rilievo l’eventuale trasferimento della relativa volumetria (cfr. Cass. 21.1.2.2015 n. 25668 e giurisprudenza ivi richiamata).

8. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Rigetta i motivi primo, secondo e quarto del ricorso principale ed il ricorso incidentale, accoglie il terzo del ricorso principale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA