Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10448 del 20/05/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10448 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
ORDINANZA
sul ricorso 20217-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante pro
tettoore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA.’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, giusta
mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
PICONE SERGIO (PCNSRG57P12G2731 -1), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA Giuseppe FERRAIU, 11, presso lo studio dell’avvocato
Data pubblicazione: 20/05/2016
DINO VALENZA, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO
GIACONIA, giusta procura autonoma allegata in calce al controricorso;
– controricorrenteavverso la sentenza n. 1322/2013 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/4/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato ALESSANDRO DI MEGLIO per delega verbale
dell’Avvocato ANTONINO SGROI difensore del ricorrente, che si
riporta agli scritti.
1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex ara. 380 bis e
375 cod. proc. civ.:
<
2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, co. 2, cod.
proc. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in
materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5,
cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 – In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo che, in diversa
composizione, attenendosi ai principi sopra illustrati, procederà,
relativamente alle posizioni sopra evidenziate, ad un nuovo esame e
provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Ric. 2013 n. 20217 sez. ML – ud. 20-04-2016
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periodi indicati operava, in favore dell’Istituto, la presunzione di una
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di appello di Palermo, in diversa
composizione.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016