Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10448 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. III, 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9081-2009 proposto da:

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA I DEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato ROMOLI

ADRIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato GONZATO SILVIA con

studio in 36100 VICENZA, CORTE DEI RODA N. 4 giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. DIVISIONE LA PREVIDENTE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 390/2008 del TRIBUNALE di VICENZA – SECONDA

SEZIONE CIVILE, emessa il 26/2/2008, depositata il 06/03/2008, R.G.N.

7326/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ADRIANA ROMOLI (per delega dell’Avv. SILVIA

GONZATO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n. 76/2004 il giudice di pace di Vicenza condannò il convenuto B.V. a pagare a Milano Assicurazioni s.p.a.

la somma Euro 1.392,39, oltre agli accessori, per rate di premi scadute, relative alle polizze Benessere e Abitare.

Ritenne che, in assenza di un nuovo accordo tra le parti o di una proposta proveniente dal B., pur essendo operante l’estromissione dalla polizza Benessere dei due figli dello stipulante il contratto restasse in vigore in forza della disciplina di cui agli artt. 1411 e 1891 c.c. e che le prestazioni in favore dei figli rimanessero a beneficio dello stesso stipulante.

2.- Il Tribunale di Vicenza, decidendo con sentenza n. 390/08 sull’appello del B., in parziale riforma della sentenza di primo grado lo ha condannato a pagare (per la sola polizza Benessere) la minor somma di Euro 813,72.

Ha rilevato che l’assicuratore, non essendo receduto dal contratto dopo la comunicazione, a decorrere dalla rata successiva (il 1.10.2002) poteva esigere, ex art. 1897 c.c., solo il minor premio corrispondente al minor rischio conseguente all’estromissione di due assicurati. Ha poi dato atto che all’udienza di precisazione delle conclusioni l’assicuratrice aveva così ridotto la domanda, rispetto a quella di Euro 1082,54 formulata in primo grado.

3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione B.V., affidandosi a sei motivi.

La Milano Assicurazioni non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi quattro motivi, che per la loro stretta connessione possono essere congiuntamente esaminati, il ricorrente rispettivamente denuncia:

– 1) “Art. 360 c.p.c., n. 5: motivazione contraddittoria sul punto decisivo riguardante la qualificazione della domanda, proposta dalla Milano per la prima volta all’udienza di precisazione delle conclusioni in sede di appello, di pagamento del premio ridotto a seguito dell’estromissione di due delle quattro persone inizialmente assicurate con la polizza azionata”;

– 2) “Art. 360 c.p.c., n. 5: insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione della domanda di pagamento del premio ridotto a seguito dell’estromissione dal contratto di due assicurati, formulata per la prima volta in sede di p.c. nel giudizio d’appello, come mera riduzione di petitum”;

-3) “art. 360, n. 4: nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione al mancato rilievo della novità e quindi della inammissibilità della domanda, formulata dalla Milano per la prima volta in appello all’udienza di p.c., di pagamento di minor premio rispetto a quello indicato nella citazione introduttiva e non più legato alla polizza azionata ma ad una sua modifica a seguito dell’estromissione di due assicurati”;

– 4) “art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al fatto controverso relativo all’esistenza o meno dell’obbligo di B. di corrispondere il minor premio conseguente all’estromissione di due assicurati con effetto dall’1.10.02 come ricalcolato per la prima volta dalla Milano all’udienza di p.c. in sede di appello in data 12.11.07”.

Sostiene che la variazione del petitum da Euro 1.082,54 ad Euro 813,72, non poteva essere ritenuta dal Tribunale come una mera riduzione del quantum, come tale ammissibile, dal momento che la modifica della domanda non solo alterava i termini sostanziali della controversia, ma introduceva nuovi temi d’indagine.

1.1.- i motivi sono infondati.

La diversa quantificazione della pretesa, in una minor somma, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta la prospettazione di una nuova causa petendi e non da luogo pertanto ad una domanda nuova, inammissibile in appello ai sensi dell’art. 345 e 437 c.p.c., ma incide solo sul petitum, senza alterare i termini sostanziali della controversia o introdurre nuovi temi di indagine (Cass., 20.4.2007, n. 9522 e Cass., 12.2.2005, n. 2853).

Non si riscontrano, inoltre, vizi di motivazione in quanto l’impugnata sentenza ha congruamente, seppur sinteticamente, giustificato la soluzione adottata.

2.- Con il quinto motivo si denuncia: “art. 360, n. 3: violazione degli artt. 1882, 1895 e 1904 c.c. in relazione al fatto controverso dell’esistenza o meno di un rischio assunto dalla Milano per l’evento malattia riferito al B. ed alla di lui moglie per il periodo assicurativo 1.10.02-1.10.03”.

Si sostiene che il Tribunale, condannando il B. a pagare il premio che la Milano aveva ricalcolato solo in data 23.11.2007 e ridotto con riferimento alla copertura limitata a due sole delle quattro persone originariamente assicurate, ha violato gli artt. 1882, 1895 e 1904 c.c., per i quali il contratto di assicurazione è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto o se, al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste alcun interesse dell’assicurato al risarcimento dei danni.

2.1.- Con il sesto motivo si deduce: “art. 360n n. 3: falsa applicazione e violazione dell’art. 1897 c.c. in relazione all’estromissione di due delle quattro persone originariamente assicurate”.

Secondo il ricorrente il corretto inquadramento della fattispecie nell’ambito del combinato disposto degli artt. 1896 e 1411 c.c. avrebbe dovuto portare a ritenere che, una volta cessato il rischio relativo ai terzi assicurati per effetto della revoca della stipula a loro favore, il contratto non era più in essere per le parti estromesse e doveva essere riformato per quelle che intendevano restare assicurate, per le quali era necessaria una modifica della polizza al fine di adeguare il premio alla diversa e più limitata copertura assicurativa; modifica che, solo se concordata, avrebbe potuto vincolare le parti per il futuro.

3.- Anche questi motivi sono infondati.

In presenza della diminuzione del rischio derivante dall’esclusione di due dei quattro assicurati, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione, non può esigere che un minor premio, pur avendo la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata effettuata la comunicazione (art. 1897 c.c.). Nel caso in esame la società assicurativa non ha effettuato alcuna comunicazione di recesso e pertanto poteva richiedere al B. il premio minore dovuto a seguito dell’estromissione dei due assicurati.

Che abbia a torto insistito per ottenere l’intero premio durante i giudizi di primo e secondo grado, riducendo solo alla fine la propria pretesa creditoria, non comporta che la pretesa stessa fosse, per questo, totalmente infondata. Lo era in parte, come correttamente statuito dalla corte d’appello.

L’art. 1411, secondo comma, c.c. stabilisce del resto che il terzo acquista il diritto nei confronti del promettente per effetto della stipulazione, indipendentemente dalla sua accettazione, occorrendo invece il suo rifiuto di profittarne. E nella specie non si sostiene che l’estromissione dei due figli dello stipulante fosse intervenuta prima che la società assicuratrice affrontasse alcun rischio in ordine alle malattie che potessero colpirli nel lasso di tempo per il quale anch’essi erano coperti dall’assicurazione.

4.- Il ricorso va conclusivamente respinto. In difetto di attività difensiva da parte dell’intimata non esistono i presupposti per provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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