Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10448 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10448
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3578-2019 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI,
113, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MATTAVELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENATO LAVIANI,
SALVATORE SCHEMBARI;
– ricorrente –
contro
TRIBUNALE DI MILANO SEZ. IV CIV., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
8018440587;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. R.G. 6790/2018 del TRIBUNALE di MILANO,
depositata il 22/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., S.P. proponeva opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso e delle spese per l’attività da egli svolta quale curatore dell’eredità beneficiata di P.A. (rilasciata dagli eredi P.L., P.M.V., P.E. e P.A.), chiedendo la maggiore liquidazione di Euro 44.191,15.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata il 22 novembre 2018, in parziale accoglimento dell’opposizione riteneva “equo liquidare circa il 4% del valore delle entrate e dei beni amministrati” e, riguardo alle spese, affermava che esse rientravano nella somma liquidata a titolo rimborso spese generali del 15% dell’onorario.
2. Contro l’ordinanza ricorre per cassazione S.P.. L’intimato “Tribunale di Milano, sez. IV civ., rappresentato e difeso dal Ministero della Giustizia” non ha proposto difese.
La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile, con proposta di inammissibilità del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il Collegio rileva preliminarmente la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, parte nei cui confronti è stata pronunciata l’ordinanza impugnata, e che è invece indicato nel ricorso non quale parte, ma quale difensore del Tribunale di Milano. Al riguardo non rileva che la notificazione del ricorso sia avvenuta presso l’Avvocatura dello Stato (peraltro quella distrettuale anzichè quella generale, in applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte in materia di ricorso per cassazione nei confronti della pubblica amministrazione, ex multis, Cass., sez. un., 608/2015), in quanto – come insegnano le sezioni unite – in relazione “agli errori di identificazione incidenti su soggettività diverse (e quindi, in definitiva, sulla stessa legitimatio ad causam) l’operatività della L. n. 260 del 1958, art. 4, è circoscritta al profilo della rimessione in termine,
con esclusione, dunque, di ogni possibilità di automatica stabilizzazione nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio” (Cass., sez. un., 8516/2012).
P.Q.M.
La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020