Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10447 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10447 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 16144-2013 proposto da:
SALUMIFICIO GERINI S.P.A. (01230300483), in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro
tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE REGINA

INLAs RGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO
VALLEFUOCO, rappresentata e difeso dall’avvocato LUCA
TARTAGLIONE giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente Contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (01165400589), in
persona del Dirigente Generale, Direttore della Direzione Centrale
Rischi, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,
presso la Sede Legale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 20/05/2016

GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’ giusta
procura in calce al controricorso;

– controricorrente nonchè contro

– intimata avverso la sentenza n. 208/2013 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 14/2/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/4/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA ,MAROTTA;
udito l’avvocato FABIO COSTA (per delega dell’avvocato LUCA
TARTAGLIONE) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’avvocato GIANDOMENICO CATALANO difensore del
controricorrente che si riporta agli scritti.
1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e
375 cod. proc. civ.:
<>.
2 – La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis, co. 2,
cod. proc. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le

condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in
materia e non scalfite dalla memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. con la
quale la ricorrente ha sostanzialmente ribadito le ragioni poste a
fondamento dei motivi di ricorso, insistendo nel sottolineare che la
documentazione extracontabile posta dai giudici di appello a base della
decisione non era mai stata prodotta agli atti di causa, che in ogni caso il
contenuto della stessa avrebbe potuto avere al più valore meramente
indiziario, che erroneamente era stato ritenuto soddisfatto dall’I.N.A.I.L.
l’onere probatorio sullo stesso gravante. In realtà ai suddetti rilievi la
medesima relazione ha offerto una esauriente replica; in ogni caso va
ulteriormente evidenziato che le valutazioni della Corte territoriale (cui
spettava in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di controllare l’attendibilità e la concludenza delle
prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi
sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi
di prova cfr. ex muffis Cass. 14 novembre 2013, n. 25608) sono state
basate su molteplici elementi di giudizio (dichiarazioni testimoniali del
capitano della Guardia di Finanza Emanuele Di Tullio, relative non solo
al contenuto di plurime scritturazioni, diverse da quelle ufficiali,
rinvenute in sede di accesso – quaderno con riepiloghi, libri non vidimati
– e contenenti dati significativamente tra loro coincidenti, ma anche

RIc. 2013 n. 16144 sez. ML ud. 20-04-2016
-8-

considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto

all’accertamento di vendite ‘a nero’ con conseguente ricavo di somme
non contabilizzate – verosimilmente destinate proprio alla erogazione
dei compensi non inseriti in busta paga -; comportamento processuale e
extraprocessuale della parte appellata); tali elementi sono stati, nel
complesso, soppesati con l’utilizzo ragionevole del potere discrezionale

non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo
(stanti la non verosimiglianza delle giustificazioni fornite dai titolari del
Salumificio e la inattendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori
destinatari dei pagamenti) a ritenere provata la pretesa creditoria.
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 – In conclusione il ricorso va rigettato.
5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha
integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il
comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
La suddetta condizione sussiste nel caso in esame.

P.Q.M.

Ric. 2013 n. 16144 sez. ML ud. 20-04-2016
-9-

attribuito dagli artt. 115 e 116 cod, proc. civ. e ritenuti idonei, in quanto

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore dell’INAIL, delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in curo 100,00 per esborsi ed curo 3.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del
15%.

della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA