Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10447 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 35366-2018 proposto da:

L.A., L.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARLO SCARCIA;

– ricorrenti –

contro

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PAGANICA,

N. 13, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BIASI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO DE GIORGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 911/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. Uliveti Salentini s.c.a., L.A. ed L.E. proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2012 con cui il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, aveva loro ingiunto il pagamento della somma di Euro 21.120 in favore di P.R., quale saldo del prezzo dovuto in base al contratto con cui P. aveva venduto a Uliveti Salentini “il frutto oleario pendente dagli oliveti”, contratto in calce al quale ” L.E. e L.A. dichiaravano di prestare garanzia solidale e incondizionata con riferimento a tutti gli obblighi nascenti dal contratto, incluse le penali”.

Il Tribunale, con sentenza n. 3027/15, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto opposto, ritenendo la cifra già versata dagli attori alla convenuta congrua a fronte dell’accertato inadempimento di quest’ultima rispetto a un elemento essenziale del contratto (la consegna della certificazione circa la natura biologica del frutto).

2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.R..

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 20 settembre 2018, n. 911, accoglieva il gravame e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, confermava il decreto opposto.

3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione L.A. e L.E..

Resiste con controricorso P.R..

La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile, con proposta di manifesta infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il Collegio constata come, preliminarmente, vada rilevato il difetto

di instaurazione del contraddittorio nei confronti della società cooperativa agricola Uliveti Salentini, parte attrice – insieme ad L.A. e a L.E. – del giudizio di opposizione al decreto che l’aveva condannata, in solido con L.A. ed E., al pagamento di Euro 21.120.

Se la creditrice poteva agire separatamente nei confronti dei tre debitori solidali, una volta instaurato il rapporto processuale nei confronti di tutti e tre, si è costituito un litisconsorzio processuale, divenuto necessario nei gradi di impugnazione (cfr., ex multis, Cass. 20313/2019).

Va pertanto disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Uliveti Salentini s.c.a.

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Uliveti Salentini s.c.a. entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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