Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10446 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8765-2009 proposto da:

ORMI SAS IN LIQUIDAZIONE in persona dell’attuale liquidatore della

società, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52,

presso lo studio dell’avvocato MENGHINI MARIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BRUYERE GABRIELE, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ATET – AZIENDA TORINESE ELETTRONICA TELECOMUNICAZIONI SRL in persona

del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato BARBERIS

GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BONZO

ALESSANDRO, giusta mandato ad litem a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’8.2.08, depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Mario Menghini che deposita copia

conforme dell’ordinanza della Cassazione n. 4711/82010 ed insiste per

l’accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi; in subordine

chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giorgio Barberis che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 3 aprile 2009 la Ormi S.a.s. in liquidazione ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 18 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Torino, confermativa della sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della Atet e avente ad oggetto il pagamento delle provvigioni conseguenti al contratto di agenzia intercorso tra le parti.

L’Atet ha resistito con controricorso.

2 – La formulazione dei due quesiti non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nei quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione. In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 112 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. E’ orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

L’onere processuale sopra indicato non è stato rispettato con riferimento alla C.T.U. e alla sentenza n. 2146/1998 del Tribunale di Torino su cui la doglianza è basata.

Inoltre il quesito finale non da ragione dei vizi lamentati e si rivela astratto, poichè non adeguatamente collegato al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2943 c.c. e art. 112 c.p.c..

Anche in questo caso il quesito si rivela inidoneo poichè astratto, implica esame e valutazione degli atti in contrasto con l’accertamento effettuato dalla Corte territoriale in rifermento al tema della prescrizione.

4 – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; le parti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

E’ agevole rilevare che il precedente giurisprudenziale costituito dall’ordinanza di questa Corte su cui parte ricorrente ha fatto leva per sollecitare la trattazione in pubblica udienza non afferma alcun principio di diritto, ma si limita a rilevare la complessità delle questioni sollevate, situazione che occorre valutare caso per caso e che non ricorre in quello di specie;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.00,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA