Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10446 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 25/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13383/2012 proposto da:

M.A. (c.f(OMISSIS)), Mo.Gi. (c.f. (OMISSIS)),

Mo.Ma. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma,

Via Giovanni Battista De Rossi n. 30, presso l’avvocato Santangelo

Giovan Battista, rappresentati e difesi dall’avvocato Lemmo Gian

Luca, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato Andrea Verdicchio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC Società Cooperativa,

incorporante il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione

e Lavoro Società Cooperativa per Azioni, quale

capogruppo-mandataria dell’ATI Cons. Ravennate-Rillo Costruzione e

La.bit S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Ottaviano n. 6, presso

l’avvocato Barile Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato

Sauchella Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1062/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato TAMMARO CHIACCHIO, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A., Mo.Gi. e Mo.Ma., premesso di essere proprietari di immobili nel Comune di Boiano, occupati e parzialmente espropriati dalla Provincia di Benevento per la realizzazione di una strada; di avere rifiutato l’indennità provvisoria offerta e di avere ricevuto la notifica del decreto di esproprio, senza che le indennità definitive fossero state determinate, hanno chiesto alla Corte d’appello di Napoli di determinarle.

Nel contraddittorio con la Provincia di Benevento e il Consorzio Ravennate, la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda, avendola intesa come opposizione a una stima definitiva mancante.

Ad avviso della Corte, sarebbero venute meno le ragioni ravvisate nell’esigenza di evitare che la tutela giurisdizionale del proprietario sia paralizzata dall’inerzia dell’amministrazione nella determinazione e comunicazione delle indennità – che avevano indotto la Corte costituzionale (con sentenze n. 470/1990 e n. 67/1990) ad ammettere l’azione giudiziale in mancanza della determinazione delle indennità in sede amministrativa, in considerazione del ventaglio degli strumenti di tutela giurisdizionale che, nel mutato quadro normativo, sarebbero riconosciuti ai privati dinanzi al giudice amministrativo, nei casi di inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di poteri amministrativi.

In particolare, la Corte, con riguardo all’indennità di occupazione, ha tratto argomenti del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 50, comma 2, che prevede che la competente commissione, in mancanza di accordo e su istanza di chi vi abbia interesse, determini l’indennità e ne dia comunicazione al proprietario e, dal successivo comma 3, secondo cui il proprietario può fare opposizione contro la suddetta determinazione (nella specie, mancante); con riguardo all’indennità di espropriazione, la Corte ha fatto leva sull’art. 54 D.P.R. cit. che prevede che i privati possano ricorrere al giudice avverso la determinazione dell’indennità solo quando siano decorsi trenta giorni dalla comunicazione, prevista dall’art. 27, comma 2, del deposito della relazione di stima. Pertanto, ad avviso della Corte, la domanda degli attori era inammissibile, non essendosi concluso il procedimento amministrativo per la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione.

Avverso questa sentenza gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui si sono opposti il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop. e la Provincia di Benevento con controricorsi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 1, comma 4 e art. 54, artt. 24 e 111 Cost., artt. 6 e 13 della Cedu e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per essersi la Corte di merito discostata dal principio secondo cui, emesso il decreto di esproprio, il proprietario può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio senza attendere la conclusione del subprocedimento di determinazione dell’indennità definitiva; inoltre, l’avversata interpretazione, imponendo al privato di conseguire dapprima, dinanzi al giudice amministrativo, la stima definitiva dell’indennità, all’esito eventualmente del giudizio sul cd. silenzio dell’amministrazione, e poi di proporre opposizione alla così determinata indennità definitiva dinanzi alla Corte d’appello, favorirebbe il pendolarismo giurisdizionale tra giudice amministrativo e giudice ordinario che è esclusa in materia, avendo la legge previsto la competenza esclusiva della predetta Corte nelle controversie riguardanti la determinazione e corresponsione delle indennità.

Il ricorso è fondato.

Il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 54, comma 1, nel testo applicabile ratione temporis (ed in parte qua non modificato dalla L. 1 settembre 2011, n. 150) dispone che, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito della relazione di stima dei tecnici o della Commissione provinciale prevista dall’art. 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbia interesse possono “impugnare innanzi alla corte d’appello, nel cui distretto si trova il bene espropriato, gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, la stima fatta dai tecnici o dalla Commissione provinciale, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell’indennità”.

L’azione di determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio è, dunque, testualmente prevista dalla norma in esame, in aggiunta a quella di opposizione alla stima, come attestato dalle parole “e comunque”. La relativa previsione costituisce la codificazione del principio secondo cui, una volta emanato il provvedimento ablativo, sorge contestualmente, ed è per ciò stesso immediatamente azionabile, il diritto del proprietario a percepire il giusto indennizzo di cui all’art. 42 Cost., che va determinato con riferimento alle caratteristiche del bene alla data del provvedimento, senza essere subordinato alla liquidazione in sede amministrativa (Cass. n. 17604/2013; 11406/2012; 20997/2008; 11054/2001).

All’espropriato è, infatti, attribuita una duplice azione per chiedere la determinazione della giusta indennità di espropriazione: l’opposizione alla stima, nel caso in cui l’indennità definitiva sia stata calcolata dalla Commissione provinciale; l’azione per la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, nel caso in cui sia stata soltanto offerta dall’espropriante l’indennità provvisoria, come si è verificato nella fattispecie, nel qual caso non è possibile ritenere che l’azione possa esser proposta dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione della stima, dal momento che la stima non è avvenuta e, in conseguenza, non possono venire in rilievo termini e comunicazioni che ne presuppongono l’esistenza.

A questo orientamento, di recente ribadito (v., con riferimento al t.u. del 2001, Cass. n. 22844/2016 in motiv.), si deve dare continuità.

L’errore ermeneutico in cui è incorsa la Corte napoletana è confermato dal fatto che l’Adunanza generale del Consiglio di Stato del 29 marzo 2001 – che ha definito, della L. n. 50 del 1999, ex art. 7, comma 5, lo schema del Testo Unico, poi sostanzialmente recepito dal D.P.R. n. 327 del 2001 – ha chiarito che il criterio adottato dall’art. 54 è volto ad unificare le discipline previste dalla L. L. n. 2359 del 1865, art. 51 e della L. n. 865 del 1971, artt. 19 e 20 (quali risultanti dalle sentenze di incostituzionalità n. 67 e 470 del 1990) ed ha aggiunto che, in mancanza di stima, può essere proposta l’azione di diretta determinazione giudiziale dell’indennità.

Non può sottacersi, inoltre, che l’impostazione della sentenza enfatizza, a torto, la natura impugnatoria del giudizio, tenuto conto che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre escluso che il giudizio di opposizione alla stima dell’indennità si configuri come un giudizio d’impugnazione dell’atto amministrativo, affermando, piuttosto, che esso introduce un ordinario giudizio sul rapporto, che non si esaurisce nel mero controllo delle determinazioni adottate in sede amministrativa, ma è diretto a stabilire il quantum dell’indennità, effettivamente dovuto, nel quale il giudice compie la valutazione in piena autonomia (nei limiti del principio della domanda).

In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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