Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10446 del 20/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10446 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 13956-2013 proposto da:
IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI PIZZI BENITO DI
PIZZI ANDREA & C. S.A.S. (01132040492), in persona del suo legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in RON1A, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VITO VANNUCCI giusta procura a margine del ricorso;
– *Un-ente –

contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del Presidente legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE

Data pubblicazione: 20/05/2016

DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO
MARITATO giusta mandato speciale in calce al controricorso;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1343/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/4/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’avvocato ALESSANDRA DI MEGLIO (delega verbale
avvocato ANTONINO SGROI) difensore del controricorrente che si
riporta agli scritti.
1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e
375 cod. proc. civ.:
<>.
2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, co. 2, cod.
proc. civ..
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in
materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5,
cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 – In conclusione il ricorso va rigettato.
5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità dcl 2013 (art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha
integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il
comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà

Ric. 2013 n. 13956 sez. MI – ud. 20-04-2016
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minimo riferimento non solo all’importo contributivo che si assume

atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.
La suddetta condizione sussiste nel caso in esame.

P.Q.M.

favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che
liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del
15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in

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