Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10446 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. III, 12/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8714-2009 proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato FABIO COLLAVINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GLIOZZI ETTORE MARIA con studio

in 10121 TORINO, CORSO VINZAGLIO 5 giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI – AGENZIA DI TORINO CROCETTA, COPPOLINO

E SCAGLIA S.A.S. DI COPPOLINO AURELIO E SCAGLIA ATTILIA

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1015/2008 del TRIBUNALE di TORINO – SEZIONE

TERZA CIVILE, emessa il 11/2/2008, depositata il 18/02/2008, R.G.N.

27592/2006; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 24/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- A.F. propose opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di Euro 1.368,66, oltre accessori, emesso dal Giudice di Pace di Torino in favore della ricorrente Reale Mutua di Assicurazioni s.p.a..

Il Giudice di Pace revocò il decreto ingiuntivo nella contumacia dell’opposta.

2.- Con sentenza n. 1015/08 il tribunale di Torino, in accoglimento dell’appello della società assicuratrice, ha ritenuto nulla la notifica dell’opposizione al decreto ingiuntivo ed ha dunque dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, rimettendo la causa avanti al Giudice di Pace e condannando la A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

3.- Ricorre per cassazione la A. sulla, base di cinque motivi.

L’intimata società non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso la ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli artt. 138 e 645 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa la validità della notifica a mani del creditore ex art. 138 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo”.

Sostiene che a norma degli artt. 138 e 465 c.p.c. la notificazione effettuata direttamente a mani del destinatario ed in particolare del creditore nel proprio domicilio reale, anzichè nel domicilio eletto, è sempre valida, anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

2.- Con il secondo motivo è dedotta, in via. subordinata, “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 1387 ss. c.c., nonchè omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia quale la legittimazione passiva dell’agente procuratore di assicurazione”.

Si afferma la validità della notifica a mani di S.A. e la conseguente corretta formazione del contraddittorio, stante la legittimazione passiva dell’agenzia Torino Crocetta, ovvero della Coppolino & Scaglia s.a.s. in rappresentanza della Reale Mutua Assicurazione; e, ancora, che gli agenti di assicurazione possono essere convenuti in giudizio in nome dell’assicurazione per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato.

3.- Con il terzo motivo la sentenza è censurata per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 138 e 645 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione circa la validità della notifica a mani dell’agente di assicurazione ex art. 138 c.p.c. in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quale soggetto convenuto in nome dell’assicurazione”.

Sostiene la ricorrente che la notifica effettuata a mani di S. A., quale procuratrice speciale della Reale Mutua Assicurazione, era stata non solo valida, ma anche idonea a realizzare la corretta instaurazione del contraddittorio, pur se non si riconoscesse la qualifica di creditore alla Coppolino & Scaglia s.a.s.; ciò in quanto la rappresentanza processuale e la legittimazione passiva di quest’ultima deriverebbe dalla qualifica di agenti procuratori rivestita da entrambi i soggetti in favore della Compagnia Assicurativa Reale Mutua assicurazioni.

4.- Tutti e tre i motivi sono infondati.

Premesso che gli ultimi rilievi della ricorrente di cui al paragrafo che precede sono del tutto inconferenti, va osservato che a norma dell’art. 645 c.p.c., comma 1, l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall’opponente al ricorrente “nei luoghi di cui all’art. 638” e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui. Solo quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, la notifica dell’opposizione può avvenire nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l’indicazione del procuratore ed anche (nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona) la dichiarazione di. residenza o l’elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto (art. 638 c.p.c., comma 2);

ciò che non esclude per l’opponente, sempre (e solo) nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l’opposizione, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore (Cass., 18.9.2003, n. 13739; Cass., 8.6.2004, n. 10825;

Cass., 30.6.2008, n. 6410).

Nel caso in esame A. ha notificato l’opposizione al decreto ingiuntivo nel domicilio reale dell’intimante anzichè in quello da questi eletto, presso il procuratore nominato in sede di ricorso per ingiunzione. Correttamente il tribunale di Torino ha perciò dichiarato la nullità della sentenza ed ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace al fine della riassunzione del processo.

Quanto alla denunciata omessa motivazione, va rilevato che essa è invece del tutto congrua e priva di vizi logici.

5.- Con il quarto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 90 e 91 c.p.c.”.

Sostiene il ricorrente che la condanna alle spese processuali del giudizio di primo grado (liquidate, cumulativamente e senza distinzione, in una a quelle di secondo grado) non poteva essere pronunciata a favore della società contumace che, per non aver partecipato al giudizio, non aveva ovviamente sostenuto le relative spese.

6.- Con il quinto motivo (erroneamente indicato anch’esso come quarto) si denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare dell’art. 91 c.p.c. e violazione della inderogabilità della tariffa professionale D.M. 8 aprile 2004, n. 127, ex art. 4, comma 2”.

Sostiene il ricorrente che la quantificazione delle spese processuali da parte del giudice deve rispettare i limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa professionale vigente e che nella specie i massimi erano stati superati.

7.- Entrambi i motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente esaminati, sono fondati.

La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un suo diritto e, pertanto, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato le spese al cui rimborso avrebbe potuto aver diritto. Ha perciò errato il Tribunale di Torino nel condannare A. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato che la Reale Mutua era contumace in primo grado.

Risultano del pari superati i massimi tariffar in relazione al valore della controversia.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa sul punto nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, liquidandosi le spese come in dispositivo.

8.- In conclusione, rigettati i primi tre motivi del ricorso, vanno accolti il quarto ed il quinto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado. Restano ferme le statuizioni della sentenza impugnata nella parte estranea alla regolazione delle spese del primo e del secondo grado.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la prevalente soccombenza della società assicuratrice, considerato che l’unica questione definita è appunto quella relativa alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta i primi tre motivi, accoglie il quarto ed il quinto, cassa in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito in punto di spese, condanna A.F. a rimborsare a Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. le spese del giudizio d’appello, che liquida in Euro 1.080,00 di cui Euro 1.000,00 per diritti e onorar ed Euro 80 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata;

condanna Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. a rimborsare a A. F. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA