Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10446 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 03/06/2020), n.10446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29557-2018 proposto da:
SS LAZIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI, 27, presso lo
studio dell’avvocato GIAN MICHELE GENTILE, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
PLURIEL LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DE’ CESARINI 3,
presso lo studio dell’avvocato ANGELA BUCCICO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GIANANDREA PILLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4903/2018 della CORTE D’APPELLO di RONL-,
depositata il 12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA
BESSO MARCHEIS.
Fatto
RITENUTO
CHE:
1. Con atto di citazione regolarmente notificato la Società Sportiva Lazio s.p.a. proponeva opposizione al decreto n. 23976/2012, con cui il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.600.000 in favore della società inglese Pluriel Limited, quale rata del corrispettivo pattuito nell’ambito di un contratto di mandato per l’ingaggio del calciatore Z.M.M..
Il Tribunale, con sentenza n. 15908/2014, respingeva l’opposizione e confermava il decreto opposto.
2. Avverso tale sentenza faceva valere appello la Lazio, riproponendo l’eccepito difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione sportiva prevista dallo statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 12 luglio 2018, n. 4903, ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Società Sportiva Lazio s.p.a.
Resiste con controricorso la società Pluriel Limited.
La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c.
La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile, con proposta di manifesta infondatezza del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
Il Collegio, anche alla luce della memoria depositata dalla società ricorrente, ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5 e, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020