Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10445 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7695-2009 proposto da:

P.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA

320, presso lo studio dell’avvocato CAPPELLINI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOVECCHI MARIO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 139/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

10/01/08, depositata il 07/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 20 marzo 2009 P.Y. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 7 febbraio 2008 dalla Corte d’Appello di Firenze, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Livorno nella parte in cui aveva rigettato la domanda di indennizzo da incidente stradale svolta contro la Reale Mutua di Assicurazioni, mentre l’aveva condannato al pagamento delle spese del doppio grado.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c..

Il quesito finale non postula l’enunciazione da parte della Corte di un principio di diritto decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma si risolve in una verifica dell’interpretazione di una clausola contrattuale da parte del giudice d’appello. Inoltre il quesito non appare adeguatamente definito con riferimento alla peculiarità del caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata e implica apprezzamenti fattuali (si veda l’argomento secondo cui il P. avrebbe ricercato il percorso più facile e meno trafficato).

Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell’art. 1370 c.c..

La censura si basa su argomentazioni assolutamente generiche e presenta un quesito assolutamente astratto poichè non contiene i necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata e non definisce la diversa interpretazione ritenuta corretta.

Con il terzo motivo il P. lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto storico controverso (viaggio di ritorno del P.), con travisamento dei fatti, non avendo la Corte fiorentina preso in considerazione tutti gli elementi che componevano un fatto storico complesso, che andava attentamente considerato, e interpretando illogicamente gli elementi considerati.

Alla lunghezza della titolazione della censura si associa la brevità genericità delle argomentazioni a sostegno. Il P. prospetta la propria tesi, ma il travisamento di fatto non è vizio sindacabile in cassazione e la ricostruzione del fatto storico implica accertamenti di merito che possono essere censurati nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5 il quale non autorizza il giudice di legittimità a valutare in modo difforme autonomamente le risultanze processuali. D’altra parte la censura è priva del momento di sintesi necessario, oltre che per circoscrivere il fatto controverso, anche per specificare le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, rispettivamente, insufficiente, contraddittoria, omissiva.

Il quarto motivo rappresenta violazione dell’art. 183 c.p.c., rapportato ai successivi artt. 189 e 190 c.p.c., per avere la Corte d’Appello fondato la decisione anche su eccezione e deduzione avanzata dalla controparte per la prima volta con la memoria di replica.

Anche in questo caso il quesito finale pecca di genericità e astrattezze assolute.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

11 ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione poichè, da un lato, non dimostrano l’ottemperanza all’onere processuale di cui all’art. 366 bs c.p.c. e, dall’altro lato, lo stesso ricorrente ammette che il ricorso trova la sua ragione della mala interpretatio da parte dei giudici di merito di una clausola della polizza, cioè chiede a questa Corte un intervento non consentito;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA