Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10445 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/04/2017),  n. 10445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13591/2014 proposto da:

Immobiliare G.C. s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazzale Don Giovanni Minzioni n. 9, presso l’avvocato Ennio

Luponio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Cristina Bellomi, Corrado Ferri, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.P., P.G., elettivamente domiciliati

in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14 A-4, presso l’avvocato Gabriele

Pafundi, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Stefania Panebianco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 11/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ENNIO LUPONIO che rinuncia al

ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI che chiede

il pagamento delle spese in quanto non aderisce alla rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS

Pierfelice, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– Visto l’atto depositato il 1 febbraio 2017, con cui la ricorrente Immobiliare G. s.p.a. ha ritualmente rinunciato al ricorso e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio;

– Rilevato che tale rinuncia è stata notificata alle parti controricorrenti che non vi hanno aderito;

– Ritenuto che ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità (cfr., in tema, anche Cass. SS.UU., n. 19980/2014; Cass., n. 1878/2001), con condanna della società rinunciante alle relative spese (cfr., da ultimo, Cass., n. 3971/2015);

– Visti gli artt. 375, 390 e 391 c.p.c..

PQM

Dichiara estinto il giudizio di cassazione (R.G. 13591/2014) e condanna l’Immobiliare G.C. s.p.a. alle spese del giudizio di cassazione, che vengono liquidate nella misura di Euro 8.200,00 (di cui Euro200,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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