Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10445 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 08/02/2017, dep.27/04/2017), n. 10445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13591/2014 proposto da:
Immobiliare G.C. s.p.a., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,
Piazzale Don Giovanni Minzioni n. 9, presso l’avvocato Ennio
Luponio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Cristina Bellomi, Corrado Ferri, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P.P., P.G., elettivamente domiciliati
in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14 A-4, presso l’avvocato Gabriele
Pafundi, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Stefania Panebianco, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 584/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 11/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/02/2017 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato ENNIO LUPONIO che rinuncia al
ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI che chiede
il pagamento delle spese in quanto non aderisce alla rinuncia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS
Pierfelice, che ha concluso per la cessazione della materia del
contendere.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
– Visto l’atto depositato il 1 febbraio 2017, con cui la ricorrente Immobiliare G. s.p.a. ha ritualmente rinunciato al ricorso e chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio;
– Rilevato che tale rinuncia è stata notificata alle parti controricorrenti che non vi hanno aderito;
– Ritenuto che ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del presente giudizio di legittimità (cfr., in tema, anche Cass. SS.UU., n. 19980/2014; Cass., n. 1878/2001), con condanna della società rinunciante alle relative spese (cfr., da ultimo, Cass., n. 3971/2015);
– Visti gli artt. 375, 390 e 391 c.p.c..
PQM
Dichiara estinto il giudizio di cassazione (R.G. 13591/2014) e condanna l’Immobiliare G.C. s.p.a. alle spese del giudizio di cassazione, che vengono liquidate nella misura di Euro 8.200,00 (di cui Euro200,00 per esborsi).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017