Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10445 del 20/05/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10445 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA
ORDINANZA
.sul
ricorso
6079-2013 proposto da:
DE LEO LUIGI (DLILLG U46S0C4891 -)), in qualità’ di erede unico
della Sig.ra Lopez Bomhina, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIA PIGNATELLI 290, presso lo studio dell’avvocato
VINCENZO COTARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO MIRABELLI giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (80078750587), in persona del Presidente legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO
(
rappresentato e difeso dagli avvocati
Data pubblicazione: 20/05/2016
CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO
RICCI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente nonché contro
(80415740580), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1004/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO del 5/6/2012, depositata il 4/9/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/4/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;
udito l’Avvocato EMANUELA CAPANNOLO difensore del
controricorrente – I.N.P.S. – che si riporta agli scritti.
1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 cod. proc.
civ., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e
375 cod. proc. civ.:
<
2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis, co. 2, cod.
proc.
3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto
condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in
Ric. 2013 n. 06079 sez. ML – ud. 20-04-2016
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questa, che nella ricostruzione della Corte territoriale avrebbe potuto
materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5,
cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4- In conclusione il ricorso va rigettato.
5 – Infine, non vi è luogo a condanna della parte soccombente alle
spese, avendo il ricorrente depositato formale dichiarazione ai fini
risultante a seguito delle modifiche di cui all’art. 42 comma 11 d.l.
30/9/2003, n. 269, conv. – con modificazioni – nella legge n. 326 del
24/11/2003, ratione temporis applicabile, trattandosi di procedimento
avviato successivamente al 2 ottobre 2003.
6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo
posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità
dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo
introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero,
in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della
sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore
contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l’obbligo di tale
pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al
fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa
valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per
l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la
previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano
funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle,
pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. un. n.
22035/2014).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
Ric. 2013 n. 06079 sez. ML – ud. 20-04-2016
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dell’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016