Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10445 del 03/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 03/06/2020), n.10445
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9816-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4,
presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO
ABBATE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 72/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositato il 24/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’01/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA
FALASCHI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di appello di Perugia, con decreto n. 72/2019 depositato il 24 gennaio 2019, respingeva l’opposizione proposta da M.S., ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter, avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo la domanda di equa riparazione formulata dalla stessa ricorrente
liquidava l’indennizzo in complessivi Euro 1.800,00 e in 250,00 le spese del procedimento, ritendo infondate le doglianze relative alle sole spese di lite.
Avverso il decreto della Corte di appello perugina propone ricorso per cassazione la Mannelli, fondato su due motivi.
Il Ministero intimato ha solo depositato “atto di costituzione” finalizzato alla partecipazione alla fase decisoria.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., n. 5, per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza, stante la rilevanza delle critiche mosse circa il criterio di determinazione delle spese in presenza della sola fase monitoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 1 ottobre 2019 – riconvocata il 28 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020