Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10444 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7626-2009 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

73, presso lo studio dell’avvocato NANNI NICOLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato CONTRINO ANTONIO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 195/2008 del TRIBUNALE di AGRIGENTO – Sezione

Distaccata di CANICATTI’ del 29.11.08, depositata il 04/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 17 aprile 2009 M.F. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 17 gennaio 2009, depositata in data 4 dicembre 2998 dal Tribunale di Agrigento – Sezione distaccata di Canicattì, che aveva rigettato l’opposizione all’esecuzione promossa nei suoi confronti da C.V..

2 – Il ricorso è al tempo stessi improcedibile e inammissibile per due ordini di ragioni, ciascuna delle quali è di per se decisiva.

E’ improcedibile poichè risulta dallo stesso ricorso che la sentenza del Tribunale oggetto del medesimo è stata notificata il 17 gennaio 2009. Ma la copia autentica a disposizione della Corte risulta priva della conseguente relata. Tale omissione determina l’improcedibilità del ricorso (Cass. Sez. Un. nn. 9005 e 9006 del 2009) in quanto l’onere di deposito è funzionale al riscontro, da parte della Corte – a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto d’impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relativa notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria d’improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo all’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine beve da parte del contro ricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione.

3. – D’altra parte i due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuose” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Con il primo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.

La censura non presenta un momento di sintesi, che sia immediatamente percepibile e non richieda attività interpretativa da parte della Corte, espresso secondo i criteri sopra enunciati.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1174, 1175 e 1176 c.c., art. 612 c.p.c..

Il quesito (plurimo) si rivela astratto poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso di specie e alla motivazione della sentenza impugnata e non postula l’enunciazione di un principio di diritto che, basato sulle norme indicate, risulti al tempo stesso decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti; Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato improcedibile; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso improcedibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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