Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10444 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10444
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Banca di Cividale spa, domiciliata in Roma, Via Tacito 50, presso
l’avv. Bruno Cossu, che la rappresenta e difende con l’avv. Amedeo
De Toma, come da mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) spa, domiciliato in Roma, Via Ceresio 85, presso
l’avv. Aurelio Richichi che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. Michele Malcangio, come da mandato a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 900-86/2011 del Tribunale di Treviso,
depositato il 15 dicembre 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Banca di Cividale spa impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Treviso che ne rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) spa dal quale era stato escluso un suo credito per circa settecentomila Euro.
Successivamente la Banca di Cividale spa ha depositato e notificato atto di rinuncia al ricorso, il fallimento ha depositato memoria.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 391 c.p.c., va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Si giustifica la compensazione delle spese in ragione dell’incertezza giurisprudenziale sulla questione controversa (opponibilità al fallimento di decreto ingiuntivo definitivo ma non ancora dichiarato esecutivo).
PQM
Dichiara estinto il giudizio.
Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017