Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10444 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19940-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ALLEVAMENTO BERTOCCHI GIUSEPPE SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 124/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 05/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 19.6.2006 è stato notificato alla “Allevamento Berlocchi Giuseppe sas” un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 5.5.2005), che ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia n. 101/14/2001 che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di rettifica per IVA 1995.

Non ha svolto attività difensiva la parte contribuente.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 6.4.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso l’Amministrazione ha rettificato la dichiarazione IVA relativa all’anno 1995 della società odierna intimata sulla premessa che con verbale di constatazione in data 18.1.2000 la GdF di Desenzano aveva contestato alla predetta società l’omessa fatturazione di prestazione di servizi relativi all’accrescimento di vitelli da latte per conto di tale “Agriveneta sas di Scolaro Amarilis & C.” nonchè l’omessa auto fatturazione “di acquisti imponibili di 20 e 16 animali ricevuti in pagamento”, operazioni che – secondo l’Amministrazione stessa – avrebbero dovuto considerarsi di genere “permutativi)” e non in attuazione del contratto di soccida che appariva stipulato tra le anzidetto parti.

Infatti, da alcuni tabulati reperiti presso la “Agriveneta” era risultato che il “compenso” attribuito alla odierna intimata, per le sue prestazioni di simulata soccida, risultava essere determinato in ragione “del numero delle gabbie esistenti e delle presenze di animali, con riferimento ad un corrispettivo giornaliero per presenza” nonchè con applicazione di una clausola di “vuoto per pieno”, e cioè indipendentemente dalla effettiva presenza degli animali.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR. oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che – attesa resistenza tra le parti di un regolare contratto di soccida – questo non può ritenersi simulato per il solo fatto che le “le modalità delle ripartizioni non corrispondono a quelle previste nel codice civile”. Infatti si tratta di previsioni non essenziali ai fini della tipologia del contratto, che va qualificato come soccida per il solo fatto che i suoi caratteri corrispondano – come nel caso di specie – a quelli contemplali nell’art. 2170 cod. civ..

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due distinti motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite nella somma di Euro 10.000.00 circa – con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale statuizione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 61 e 36. Nullità della sentenza per mancanza assoluta di motivazione. Omessa o carente motivazione su punti decisivi della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”.

Nel contesto di un motivo di impugnazione improntato (in rubrica) a ben tre diverse tipologie di vizio, la parte ricorrente si duole -in sostanza – dell’inadeguatezza ed apoditticità della pronuncia di appello perchè “non specifica i presupposti di legge in base ai quali troverebbe fondatezza la pretesa della società contribuente”.

Si tratta di una censura palesemente infondata, atteso che la ragione di nullità della sentenza per diletto assoluto di motivazione si concretizza solo nell’ipotesi in cui non sia possibile ricostruire – dal complessivo esame della parte in fatto e di quella in diritto del provvedimento impugnato – l’iter logico seguito dal giudicante per pervenire al proprio convincimento.

Nella specie di causa ciò è radicalmente da escludersi, apparendo chiare – per quanto sostenute con motivazione essenziale – le ragioni (che sono state riassunte al punto 3 di questa pronuncia) per le quali il giudice di appello ha ritenuto di respingere il gravame.

7. I secondo motivo d’impugnazione.

Il secondo motivo di impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione degli artt. 1362 e 2170 e sgg. c.c.. Omessa motivazione su punti decisivi della controversia – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

La ricorrente Agenzia si duole del fatto che il giudice di appello non si sia avveduto che le parti del rapporto giuridico di cui qui si tratta “hanno mantenuto la propria autonomia patrimoniale e negoziale e non hanno dato luogo ad una soggettività distinta o comunque distinguibile per la gestione dell’impresa comune”, così tradendo il peculiare carattere associativo su cui la soccida si fonda.

Ciò posto (e dopo avere richiamato le massime di alcune pronunce di legittimità), la ricorrente assume che il giudice di appello “non ha adeguatamente e legittimamente applicato le disposizioni richiamate nell’epigrafato motivo, nè ha adeguatamente motivato in ordine alle conclusioni cui è pervenuta, anche alla luce delle pretese censure ed agli esatti rilievi mossi dalla Amministrazione alla sentenza di primo grado”.

Il motivo di impugnazione è inammissibile, atteso che si fonda (da parte la trascrizione di alcune massime giurisprudenziali di cui non è agevole intendere quale sia il nesso con la vicenda qui. in esame) esclusivamente su assunti apodittici ovvero del tutto privi di correlazione con gli argomenti della decisione impugnata: invero, la motivazione di una pronuncia di merito può essere inadeguata in rispetto a specifici fatti (art. 360 c.p.c., n. 5) ma non può essere tale rispetto alle “censure cd. ai rilievi” (così genericamente indicati).

Al riguardo, va semplicemente osservato che questa Corte ha costantemente affermato che il diletto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 n. 5 epe può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche o comunque le ragioni a fondamento della decisione che attengano ad applicazione di norme o principi di diritto (tra le tante Cass, 22979/2004: “La nozione di punto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. sotto un primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto”).

A questa regola contravviene il motivo di impugnazione formulato dalla parte ricorrerne, per l’aspetto afferente il vizio di motivazione, sicchè non vi è dubbio che esso sia inammissibile.

Quanto poi all’aspetto del motivo con cui la ricorrente adombra la violazione degli artt. 1362 e 2170 cod. civ. basti dire che la medesima ricorrente non si è curata nè di produrre in questo grado di giudizio il contratto di cui dovrebbe farsi interpretazione (pur avendo censurato la pronuncia del giudice di appello proprio per violazione di una delle norme che regolano t’interpretazione della fonte contrattuale) e neppure di evidenziare da quale fonte si dovrebbe desumere che le parti del contratto di cui qui si tratta avrebbero mantenuto la propria “autonomia patrimoniale e negoziale”, sicchè è chiaro che l’assunto circa la violazione del precipuo carattere associativo della soccida non può neppure essere esaminato, in difetto di una autosufficientemente adeguata delineazione dei contorni fattuali della vicenda. La stessa narrativa in fatto del ricorso introduttivo di questo grado appare, infatti, una libera ricostruzione della realtà, del tutto scollegata rispetto al materiale istruttorio di causa.

In specie non si intende la ragione per la quale la parte ricorrente replichi il riferimento generico ad asseriti “importi da corrispondere ai pretesi soccidari”; ad asserito “compenso per il posto gabbia”: ad assente “modalità di determinazione del compenso”, quando poi dalla pronuncia impugnata si desume con chiarezza che uno dei rilievi mossi alla odierna intimata era stato quello di omessa autofatturazione “di animali ricevuti in pagamento”, ciò che induce a supporre che fossero proprio detti animali l’oggetto del “prelevamento” riservato a favore della soccidaria-odierna intimata.

Ed è appunto con riferimento a detto “prelevamento” che il giudice di appello ha evidenziato (in coerenza con i più recenti insegnamenti di questa Corte: Cass. Sez. 3. Sentenza n. 5613 del 08/06/1999) che un eventuale difetto di corrispondenza tra le modalità contrattuali di determinazione e la regola codicistica non snatura la tipologia nominate del contratto, unica affermazione del provvedimento impugnato che è rimasta, peraltro, esente da specifica critica.

Nulla sulle spese, poichè la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA