Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10443 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6098-2009 proposto da:

N.M., G.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI TRASONE 8/12, presso lo studio dell’avvocato FORGIONE

CIRIACO, rappresentati e difesi dall’avvocato ABBONDANDOLO PALMIRA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, S. RESTITUTA DI NOCERA CARMINE SNC, UGF

ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

UGF ASSICURAZIONI SPA, (nuova denominazione assunta dalla Compagnia

Assicuratrice Unipol Spa), in persona del suo procuratore ad negotia,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 13, presso lo

studio dell’avvocato LIUZZI MILENA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CUSANO CARMINE, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

N.M., G.S., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, S.

RESTITUTA DI NOCERA CARMINE SNC;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/2 008 del TRIBUNALE di SANT’ANGELO DEI

LOMBARDI, depositata il 06/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Ciriaco Forgione, (delega avvocato Palmira

Abbondandolo), difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti

insistendo per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI che nulla

osserva rispetto alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 marzo 2009 N.M. e G.S. hanno chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 6 febbraio 2008 dal Tribunale di S. Angelo dei Lombardi che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Frigento, aveva rigettato la loro domanda di risarcimento danni da sinistro stradale proposta nei confronti della S.n.c. Santa Restituta e della Unipol Assicurazioni S.p.A..

L’UGF Assicurazioni S.p.A. (già Compagnia Assicuratrice Unipol S.pA.) ha proposto ricorso incidentale.

La Santa Restituta S.n.c. non ha espletato attività difensiva.

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2 – I sei motivi del ricorso principale risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo i ricorrenti principali lamentano omessa, erronea o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La censura, peraltro priva di argomentazioni a sostegno e meramente espositiva della propria tesi, non contiene il momento di sintesi necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare le ragioni dei vizi asseriti, tanto più necessarie ove si consideri che una motivazione non può essere, al tempo sesso, omessa e contraddittoria. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 176 nuovo C.d.S., n. 5, (D.P.R. n. 285 del 1992). Formulano un quesito che si rivela astratto in quanto prescinde totalmente dalla motivazione addotta dalla sentenza impugnata e che tende a generalizzare un comportamento che invece può variare in dipendenza delle circostanze del fatto concreto.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 176 nuovo C.d.S., n. 8, (D.P.R. n. 285 del 1992). Il quesito di diritto appare del tutto simile a quello precedente ed è, quindi, connotato dalle medesime caratteristiche negative.

Con il quarto motivo essi lamentano erronea, contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo della controversia.

Questa censura, come la precedente, riguarda l’obbligo del conducente di un automezzo costretto a sostare su un’autostrada di collocare l’apposito segnale mobile. Essa implica la ricostruzione del fatto e un appezzamento di merito che non possono trovare sfogo in questa sede. Il Tribunale ha spiegato che l’incidente a causa del quale il torpedone si era fermato si era appena verificato, sottintendendo che l’autista non aveva avuto a disposizione il tempo necessario per provvedere all’incombente ed ha poi affermato che in quella particolare situazione l’operazione si sarebbe verificata addirittura pericolosa. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 141 C.d.S. (D.P.R. n. 285 del 1992). Il quesito finale appare inappropriato per le medesime ragioni indicate con riferimento a quello del secondo motivo.

Con il sesto motivo viene ipotizzata motivazione erronea, perplessa su un punto decisivo della controversia. Manca il necessario momento di sintesi e la censura attiene al merito.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio esponendo argomentazioni che attengono al merito;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quello incidentale inefficace; spese compensate; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara il ricorso principale inammissibile, inefficace l’incidentale. Condanna i ricorrenti principali al pagamento in solido delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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