Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10443 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. I, 27/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10443
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) srl, domiciliata in Roma, via Pacuvio 34, presso l’avv.
Guido Romanelli, che la rappresenta e difende con l’avv. Alberto
Lupi, come da mandato in data 10 ottobre 2015;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) srl;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1324/2011 della Corte d’appello di Catanzaro,
depositata il 20 dicembre 2011;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso in quanto proposto da difensore officiato
con procura rilasciata prima della pronuncia della sentenza
impugnata.
Fatto
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) 2000 srl impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ne ha respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa del suo fallimento.
Propone un unico motivo d’impugnazione, illustrato anche da memoria, mentre non ha spiegato difese l’intimato fallimento.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ fondata e assorbente l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore generale, essendo stato proposto il ricorso in forza di una procura generale rilasciata per atto notarile il 23 settembre 2010, antecedentemente alla pronuncia della sentenza impugnata, depositata il 20 dicembre 2011.
E’ infatti indiscusso nella giurisprudenza di questa corte che, “ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, sotto il profilo della sussistenza della procura speciale al difensore iscritto nell’apposito albo, richiesta dall’art. 365 c.p.c., è essenziale, da un lato, che la procura sia rilasciata in epoca anteriore alla notificazione del ricorso e, dall’altro, che essa investa il difensore espressamente del potere di proporre ricorso per cassazione contro una sentenza determinata e pronunciata necessariamente in epoca antecedente al rilascio della procura speciale” (Cass., sez. 3, 28 marzo 2006, n. 7084, m. 590629, Cass., sez. L, 24 giugno 2008, n. 17145, m. 603652).
Non c’è pronuncia sulle spese in mancanza di difese dell’intimato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017