Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10443 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 12/05/2011), n.10443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19587-2006 proposto da:

IMMOBILIARE NEVA DI NELLO FIORI & C. SAS in

persona

dell’Amministratore Unico Socio Accomandatario e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato DE STEFANO MARIO

ANTONINO RODOLFO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 12/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il giorno 21.6.2006 è stato notificato alla Agenzia delle Entrate un ricorso della “immobiliare NE.VA di Nello Fiori & C. sas” per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma descritta in epigrafe (depositata 12.5.2005) che ha disatteso l’appello proposto dalla predetta società contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 320/02/2003 che aveva pure disatteso il ricorso della società contribuente avverso avviso di rettifica parziale per IVA 1993.

L’Agenzia non ha svolto attività difensiva.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

I fatti di causa.

2. Con avviso di rettifica parziale di data 9.11.1998 l’Agenzia ha rettificato la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 1993 ai fini di recuperare l’indebito riporto del credilo concernente l’anno precedente (1992) in riferimento al quale non era stata presentata la dichiarazione annuale con conseguente asserita perdita del diritto al riporto nella dichiarazione dell’anno successivo. L’adita CTP aveva ritenuto di non accogliere il ricorso in impugnazione per difetto di prova a sostegno delle censure. L’appello proposto dalla parte contribuente avverso l’anzidetta pronuncia è stato disatteso dalla CTR di Roma.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che l’appello risultava fondato sull’assunto che si dovesse considerare definitiva una.

pronuncia non ancora passata in giudicato (adottata in primo grado e favorevole al contribuente con riferimento ad altro avviso di rettifica relativo all’anno d’imposta 1992) e ciò sulla premessa che l’avviso qui impugnato fosse “conseguenza logica del precedente avviso emesso per la citata omissione del contribuente”. Non potendosi considerare passata in giudicato la sentenza valorizzata dalla società contribuente, il giudicante aveva ritenuto di non poter accogliere l’appello.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con due motivi d’impugnazione e – dichiarato il valore della causa nella misura di Euro 75.376,37- si conclude con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese processuali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. I motivi di d’impugnazione.

a) IL primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30, 37 e 54 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

b) Il secondo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: “Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con entrambi i motivi la parte ricorrente si duole del fatto che – da un canto per erronea applicazione del richiamato art. 30 e d’altro canto per omessa considerazione delle prove documentali prodotte nel corso del giudizio sub doc. da 1 a 7 del fascicolo di parte – il giudicante di secondo grado abbia ritenuto che non potesse essere preso in considerazione il credito IVA 1992 riportato nella dichiarazione per l’anno 1993. Quanto alla violazione della menzionata norma di legge, la parte ricorrente lamenta – in specie – che il giudicante non abbia temilo in considerazione l’indirizzo costante di questa Corte secondo cui, anche in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, il credito di imposta può essere conservato ed esposto nella dichiarazione relativa all’anno successivo, purchè il contribuente abbia operato le detrazioni del credito nelle liquidazioni periodiche dell’anno di riferimento.

Entrambi i motivi – che possono essere perciò esaminati contestualmente, perchè collegati dalla stessa ratio di rigetto – sono stati inammissibilmente proposti.

Infatti il giudice di appello ha posto a fondamento della decisione impugnata un unico argomento, che non ha alcuna attinenza con le ragioni su cui si fondano le menzionate censure. e per la soluzione di una questione che è stato esaminata e risolta dal predetto giudice come ragione unica di censura proposta nei confronti della decisione di primo grado.

Non essendosi la parte oggi ricorrente doluta di omesso esame di censure proposte in grado di appello e non avendo prospettato di averne proposte – in coerenza con quelle in cui si fondano gli odierni motivi di impugnazione nonchè risultando manifesto il diletto di correlazione tra i motivi di impugnazione qui proposti e le questioni oggetto del thema decidendum relativo al grado di appello del processo, non resta a questa Corte che applicare il principio tante volte affermato secondo cui: “la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al “decisum” della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e rileribilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate”. (Cass. Sez. 5. Sentenza n. 17125 del 03/08/2007).

Nulla sulle spese di lite non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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