Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10442 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. III, 29/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 29/04/2010), n.10442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3193-2009 proposto da:

CEDI SRL, in persona del suo amministratore unico e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 11, presso lo studio dell’avvocato DE PRIAMO LUCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIRAS GIORGIO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SILVESTRI 240, presso lo studio dell’avvocato DI PALMA GIOACCHINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BANDINELLI STEFANIA, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 425/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIAMPAOLO LECCISI.

La Corte, Letti gli atti depositati:

 

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 22 gennaio 2009 la CEDI S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 2 dicembre 2008, depositata in data 22 ottobre 2008 dalla Corte d’appello di Cagliari, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione di precedente sentenza della medesima Corte territoriale, con la quale era stata confermata la sentenza del Tribunale di condanna di D. L. e della CEDI a restituire le somme versate da S.M. G. per l’acquisto di un appartamento.

Il S. ha resistito con controricorso, mentre il D. non ha espletato attività difensiva.

2 – I quattro motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366- bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella dei 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4 per avere la Corte escluso il carattere decisivo di due degli errori lamentati. La censura, ai limiti della comprensibilità, si conclude con un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto decisivo per il giudizio ma anche di applicazione generalizzata basato sulla norma di cui si denuncia la violazione. Piuttosto la censura sembra finalizzata a rimettere in discussione – inammissibilmente – le valutazioni della Corte territoriale, peraltro trascurandone la motivazione.

Con il secondo motivo la CEDI lamenta contraddittorietà della motivazione circa l’affermata disponibilità dell’assegno circolare.

La stessa ricorrente ammette che la Corte cagliaritana ha dedotto l’accertamento dell’errata supposizione che sarebbe stata raggiunta la prova “sulla base di una pluralità di elementi indiziari” e perciò solo viene a cadere la configurabilità di un errore di fatto percepibile ictu oculi.

Comunque manca la chiara indicazione del fatto controverso e il momento di sintesi necessario per circoscriverlo e per specificare le ragioni del lamentato vizio di motivazione.

Il terzo motivo prospetta insufficiente motivazione per avere la Corte ritenuto che l’assegno circolare fosse stato consegnato dal S. al D. e da questi all’ A.. Anche questa censura si colloca fuori della configurabilità dell’errore revocatorio ed è priva del momento di sintesi prescritto dall’art. 366 bis c.p.c..

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte escluso che il procacciamento della provvista dell’assegno circolare da parte del S. sia un fatto costitutivo del diritto da lui fatto valere rientrante nell’onere dello stesso di darne la prova.

Anche questa censura esula dall’errore di fatto e il quesito finale si rivela astratto, in quanto del tutto svincolato dai necessari riferimenti al caso di specie e alla motivazione della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La società ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non sono condivisibili – contrastando con gli arresti giurisprudenziali in materia – per quanto riguarda il mancato rispetto dell’art. 366 bis c.p.c.; gli ulteriori, argomenti spesi confermano che le censure esondano dai limiti dell’errore revocatorio.

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro. 1.700,00, di cui Euro. 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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