Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10442 del 21/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 21/04/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 21/04/2021), n.10442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5364-2015 R.G. proposto da:

Fertrans s.r.l. rappresentata e difesa dall’avv. Marco Annecchino

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via

Cassiodoro n. 1;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione tributaria

regionale dell’Emilia-Romagna n. 1392/3/2014 depositata l’otto

luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del’8 settembre

2020 dal Consigliere Catello Pandolfi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Ferrotrans s.r.l. operante nel settore del trasporto si gomma, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 1392/3/14 depositata l’8 luglio 2014.

La vicenda trae origine dalla notifica tra aprile e luglio del 2012 di tre avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione ha recuperato a tassazione somme che la Ferrotrans aveva portato in detrazione ai fini IRAP sul presupposto che fossero costi per servizi laddove erano risultati essere costi per personale. In particolare, negli anni 2007,2008 e 2009 la società ricorrente aveva stipulato contratti con società di diritto straniero (le società: Truck Rom International srl e la Truck Roma Service srl di diritto romeno; la Trans Cargo D.o.o Maglaj, (OMISSIS), la Ferbulla L.t.d. (OMISSIS)). Tali contratti, indicati dalla Ferrotrans di appalto di servizi, erano stati considerati dagli accertatori, in realtà, come somministrazione di personale, i cui costi non potevano perciò essere detratti dalla base imponibile ai fini IRAP. Evidenziava che le suddette società estere erano tutte amministrate da F.G., padre di F.E., socio al 50%, con il fratello E., e legale rappresentante della società verificata, ricorrente in questa sede.

Secondo l’accertamento, le società estere “prestavano” alla Ferrotrans il personale, adibito alla guida delle motrici degli automezzi, utilizzandolo secondo le sue esigenze organizzative per l’espletamento dell’attività di trasporto, da essa autonomamente programmato e alle cui spese provvedeva interamente. Motrici quelle utilizzate, peraltro, che le società estere noleggiavano dalla stessa Ferrotrans srl, che ne disponeva in forza di contratti di leasing con terzi.

La società opponeva gli avvisi di accertamento senza sortire effetti favorevoli in nessuno dei due gradi di giudizi di merito.

Ricorre in questa sede deducendo cinque motivi e ulteriormente argomentando con due memorie.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-Con il primo motivo la società ricorrente deduce violazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 85, comma 1, lett. c), e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1, comma 1 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza avrebbe motivato sulla base di una legge abrogata in epoca antecedente ai fatti oggetto della vertenza.

Il motivo è infondato in quanto il richiamo della precedente legge ancorchè abrogata prevedeva un principio poi riaffermato dal D.Lgs. n. 276 del 2003 e quindi non vi è alcuna alterazione dell’iter motivazionale della decisione.

Il giudice regionale ha cioè richiamato ed applicato un principio generale dell’ordinamento sempre affermato senza soluzione di continuità dalle disposizioni che hanno nel tempo disciplinato tale aspetto.

E’, del resto, costante la giurisprudenza di questa Corte, qui da ribadire, secondo cui “In tema di interposizione di manodopera, affinchè possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 1, è necessario verificare, specie nell’ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. “labour intensive”), che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sè autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa, dovendosi invece ravvisare un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest’ultimo, l'”intuitus personae” nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro. “(Sez. 6 – L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).

-Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 nel senso che la CTR avrebbe errato nel qualificare il rapporto negoziale in esame come somministrazione di mano d’opera in quanto le società estere avrebbero e (continuato) ad esercitare un potere sul personale e di organizzazione del servizio in favore della committente. Tal che non si sarebbero limitate a mettere a disposizione le risorse umane ponendo, invece, in essere un regolare ed effettivo contratto di appalto.

La ricorrente non specifica, però, in cosa sarebbe consistito il “servizio” reso dalla società estere, oltre alla messa a disposizione del personale adibito alla guida. Per contro, alla stregua delle risultanze, l’attività di trasporto, inteso come sintesi delle varie operazioni e fasi connesse e necessarie alla finalità aziendale della ricorrente, risulta in toto assicurato da quest’ultima, quanto alla fissazione delle date dei viaggi, all’individuazione delle destinazioni, alla copertura della spese relative al carburante e ai pedaggi autostradali, al costo delle assicurazioni dei veicoli, alla disponibilità dei mezzi, che essa stessa forniva alle società estere, mediante noleggio a queste delle motrici, ma da parte di società dello stesso gruppo Fertrans e con un canone di noleggio di ammontare inferiore a quello di leasing corrisposto dalla ricorrente.

Circostanze queste non smentite da prova contraria. In particolare quelle dettagliatamente indicate, quali elementi indiziari, nell’avviso di accertamento (OMISSIS), stralcio del quale è incorporato nel ricorso in esame a pag. 9, con la conseguenza che la presunzione dell’Ufficio, secondo la quale il costo per il personale sostenuto dalla “Fertrans” fosse quello per la remunerazione delle unità messe a disposizione dalle società estere.

-Con il terzo motivo la ricorrente ritiene poi errata la decisione impugnata laddove la CTR ha affermato l’indeducibilità dalla base di calcolo dell’IRAP del costo del personale, in quanto nella specie aveva ritenuto che il personale utilizzato fosse “dipendente” della ricorrente, mentre non lo era, essendolo delle società estere. Perciò stesso il costo relativo sarebbe stato deducibile.

Siffatta affermazione della CTR non è rilevabile nel testo della motivazione. In ogni caso non è condivisibile la tesi secondo cui la “formale” dipendenza del personale dalle società estere non è in sè decisivo, giacchè ciò che rileva, ai fini della indeducibilità del costo, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, è che il personale fosse funzionalmente inserito nell’organizzazione della committente ed operasse in base alle direttive da essa impartite. Si trattava cioè di unità “messe a disposizione” della committente, che se ne avvaleva, secondo le sue esigenze e direttive, non diversamente che se fossero suoi dipendenti, sostenendone il costo, la cui natura si palesava, perciò, essere per il personale e non per servizi.

In tal senso la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio ribadisce, laddove ha affermato che “In tema di divieto di intermediazione di manodopera, la L. n. 1369 del 1960, art. 1, u.c., nel testo vigente prima dell’intervenuta abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 85, comma 1, lett. c), secondo cui i lavoratori sono considerati alle dipendenze dell’imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, comporta che solo sull’appaltante gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo nonchè fiscale scaturenti dal rapporto di lavoro, sicchè lo stesso non può portare in deduzione ai fini IRAP, quale componente negativa di reddito, le spese per il personale dipendente, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5, comma 3” (Sez. 5, Sentenza n. 21289 del 20/10/2016).

-Con il quarto, la contribuente, sulla scia del motivo precedente, censura che la CTR avesse attribuito la titolarità dei rapporti di lavoro alla Fertrans srl, ciò che non era stato affermato neanche dagli avvisi di accertamento, così incorrendo, il giudice regionale, nel vizio di ultrapetizione.

Anche tale motivo è infondato in quanto la CTR ha operato la riqualificazione dei rapporti di lavoro del personale in parola, esclusivamente da un punto di vista fiscale, per motivare l’indeducibilità del costo, nel senso di ritenere che di fatto le unità messe a disposizione dalle società romene avevano operato come personale della Fertrans, considerato il loro pieno inserimento funzionale nell’organizzazione della società contribuente, e non come una componente di società “altre” fornitrici di un articolato servizio complementare e strumentale rispetto all’attività imprenditoriale della Fertrans.

Nel riscostruire in questi termini la fattispeciie, la Commissione d’appello si era mossa in linea con le deduzioni dell’atto impositivo, non incorrendo in alcun vizio di ultrapetizione.

-Con il quinto motivo, la Fertrans srl censura, infine, l’asserito omessa pronuncia circa la deducibilità delle somme percepite dalle società di diritto romene quale corrispettivo del noleggio delle motrici.

Al riguardo l’infondatezza della censura di omessa pronuncia emerge dall’esplicito riferimento, in motivazione, alla sussistenza, appunto, di un separato rapporto relativo al noleggio delle motrici e alla natura di “ricavo” da attribuire al canone versato dalle società di diritto romeno e percepito dalla ricorrente. Ed infatti nella decisione si legge “…del tutto irrilevante ai fini della configurazione dell’appalto di mere prestazioni di lavoro il fatto che le società (di diritto romeno) pagassero alla Fertrans s.r.l. per il noleggio degli automezzi un canone di importo modesto, che il giudice di prime cure ha correttamente qualificato come ricavo”.

Il ricorso del contribuente deve essere, pertanto, rigettato con conseguente condanna alle spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 6.500,00 oltre spese prenotate a debito.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021

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