Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10441 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 29/04/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 811/2007 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA del 20.11.07, depositata l’1/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 1 dicembre 2007 la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione che aveva riconosciuto il diritto di C.A. all’assegno ordinario di invalidità a far tempo dal 1 giugno 1994, ha modificato la decorrenza della prestazione, spostandola al 1 gennaio 2006, data in cui, secondo la rinnovata consulenza di ufficio condivisa dal medesimo giudice, si era verificata la riduzione della capacità lavorativa dell’assicurato in misura superiore ai due terzi.

Avverso questa pronuncia C.A. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui INPS ha resistito con controricorso.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Istituto resistente sotto il profilo della tardività della sua notificazione, risultando in atti la consegna dell’atto agli ufficiali giudiziari per la notificazione il 1 dicembre 2008, ed a nulla rilevando che la spedizione del plico postale contenente l’atto sia stata eseguita dall’ufficiale giudiziario il giorno successivo, posto il principio generale, ripetutamente affermato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, e codificato successivamente a tale pronuncia con l’aggiunta dell’art. 149 c.p.c., comma 3, secondo cui la notificazione di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per quanto riguarda il notificante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario.

Passando all’esame del ricorso, entrambi i motivi nei quali esso è articolato denunciano vizi di motivazione.

Il primo deduce che, evidenziata già dal consulente di ufficio di primo grado la patologia respiratoria dell’odierno ricorrente, e considerato che si tratta di malattia ingravescente, la sentenza impugnata non ha indicato ragioni valide per spiegare l’individuazione della data della soglia di riduzione della capacità lavorativa a seguito dell’aggravamento della broncopneumopatia riscontrata dall’ausiliare nominato in appello, posto che il giudice del gravame l’ha fatta risalire a sei mesi prima dell’accertamento peritale, anzichè conteggiare lo stesso lasso di tempo dalla visita dello specialista dell’11 maggio 2006. Il secondo motivo denuncia la mancanza di adeguata spiegazione sulla determinazione della insorgenza dell’aggravamento della patologia respiratoria.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come già argomentato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., si deve escludere, secondo il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di merito allorchè riconosca convincenti e condivisibili le valutazioni del consulente di ufficio, sia tenuto ad esporre, in modo specifico ed articolato, le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella consulenza (v. fra le tante Cass. 22 febbraio 2006 n. 3881, Cass. 27 febbraio 2009 n. 4850).

Qui d’altra parte non è contestato il parere del consulente tecnico di ufficio circa la riduzione della capacità lavorativa in misura di due terzi per l’aggravamento della broncopneumopatia, ma solo l’epoca in cui questo si era verificato, corretta dal giudice di merito rispetto alla determinazione fattane dal consulente di ufficio in coincidenza con l’accertamento eseguito il 14 giugno 2006, a sei mesi prima da tale data.

Il riferimento che l’assicurato ha fatto alla visita specialistica dell’11 maggio 2006 per confutare l’asserzione del consulente non è ammissibile, non avendo il ricorrente adempiuto all’onere della specifica indicazione del documento posto a fondamento della presente impugnazione, così come è richiesto in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006.

Riguardo poi alla anticipazione ritenuta dal giudice del merito della riduzione della capacità lavorativa rispetto alla data indicata dal consulente di ufficio, la critica dell’assicurato è generica e non deduce alcun elemento che potrebbe portare ad una diversa determinazione della medesima data.

Va infine evidenziato che a queste deduzioni, che sono integralmente condivise dal Collegio, il ricorrente non ha affatto replicato.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sebbene soccombente, il ricorrente resta esonerato dal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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