Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10441 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte (forino), Sez. 20^, n. 18/20/05 del 7 aprile 2005,

depositata il 27 luglio 2005, notificata il 11 maggio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

31 marzo 2011 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento che imputava al socio il maggior reddito di partecipazione rispetto alla società di persone cui partecipava la quale aveva definito la pretesa tributaria nei suoi confronti mediante accertamento con adesione;

Preso atto che il contribuente non si è costituito;

Rilevato che il ricorso poggia su un unico motivo con il quale l’amministrazione ricorrente contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta irretroattività della disposizione di cui al D.L. n. 79 del 1997, art. 9-bis;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In tema di redditi prodotti in forma associata, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 il reddito di partecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai fini dell’IRPEF, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla base di presunzione di effettiva percezione, e non della società; detto socio, pertanto, ove non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario nella misura risultante dalla rettifica operata dall’Amministrazione finanziaria a carico della società ai fini dell’ILOR, è tenuto al pagamento del supplemento d’imposta. Ne consegue che, ove la società di persone abbia provveduto a definire il proprio reddito annuale mediante accertamento con adesione, ai sensi del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 (conv. in L. n. 656 del 1994), ai soci deve essere attribuita per la medesima annualità la quota parte dell’imponibile risultante dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite fiscale, costituendo l’imputazione al socio della quota parte del reddito della società corretta applicazione del disposto del citato art. 5; nè assume rilievo, in contrario, il D.L. n. 79 del 1997, art. 9-bis, comma 17, (conv. in L. n. 140 del 1997), il quale, nel fare “salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995″ ai sensi del predetto del D.L. n. 564 del 1994, art. 3 ha come destinatari soltanto i soggetti (nella fattispecie, la società) che hanno provveduto a tale definizione” (Cass. n. 26476 del 2008, v. anche Cass. n. 14418 del 2005);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata e, non essendo necessario alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

Ritenuto che il consolidamento del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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