Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10441 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. un., 03/06/2020, (ud. 12/02/2019, dep. 03/06/2020), n.10441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3612/2017 proposto da:

V.P., PISCOPIA 10 S.R.L. (già P.V.P. S.R.L.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato

LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GUIDO ZAGO e MAURIZIO DE ACUTIS;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI PER IL VENETO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

G.G., IMPRESA COSTRUZIONI ING. E. M. S.P.A., ADRIA

INFRASTRUTTURE S.P.A.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

30233/2016 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL

VENETO.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/02/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ALBERTO CARDINO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare la

giurisdizione della Sezione regionale del Veneto della Corte dei

Conti, assumendo i provvedimenti di cui all’art. 382 c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Sostituto Procuratore regionale della Corte dei Conti, Sezione regionale del Veneto, ha convenuto, ai sensi della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 174, dinanzi alla Sezione regionale del Veneto della Corte dei conti, V.P., la srl Piscopia 10, G.G., già presidente della Regione Veneto, la spa Impresa di costruzioni Ing. E. M. e la spa Adria Infrastrutture;

– al fine di accertare la simulazione relativa degli atti con cui la srl Piscopia 10 aveva acquistato le quote pari al 7% della Adria Infrastrutture spa, perchè fosse riconosciuto che, per il 30%, pari alla quota posseduta dallo stesso V., il vero acquirente era G.G., nonchè degli atti con i quali la srl Piscopia 10 aveva ceduto lo 0,81% di Adria infrastrutture alla spa M., in quanto il venditore per il 30% di tale ammontare era, in realtà, il medesimo G.;

– al fine di dichiarare l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., in favore dell’erario, dell’atto con cui la srl Piscopia 10 aveva ceduto lo 0,81% di Adria Infrastrutture spa alla spa M..

Il giudizio era stato infatti promosso a seguito della intervenuta condanna del G., con sentenza n. 128 del 2917 del medesimo Giudice contabile, per danno all’immagine e danno da disservizio, determinati in complessivi Euro 5.808.477,61, al fine di incrementare il patrimonio dello stesso G., in modo da realizzare una più efficace tutela di tale credito erariale, attesa la ritenuta esiguità della garanzia patrimoniale.

Nella pendenza del giudizio V.P. e la srl Piscopia 10 propongono istanza di regolamento, illustrata con successiva memoria, con la quale chiedono sia dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo alle azioni di accertamento della simulazione relativa, ai sensi dell’art. 1414 c.c., dinanzi ad essa proposte dal Procuratore regionale.

Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto ha depositato controricorso concludendo per l’attribuzione al giudice contabile della spettanza a conoscere delle azioni di simulazione e revocazione in applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174.

Il Pubblico ministero presso questa Corte ha depositato le conclusioni a norma dell’art. 380-ter c.p.c..

Il procedimento, avviato originariamente alla Camera di consiglio del 19 dicembre 2017, all’esito di un approfondimento richiesto all’Ufficio del ruolo e del massimario è stato deciso nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2019.

V.P. e la srl Piscopia 10 denunciano il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti sulle azioni di simulazione, negando che queste, alla luce della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 174, possano essere annoverate, in quanto tali, tra “le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile” (infra la disposizione per esteso), e rilevando come la disciplina dell’azione di accertamento della simulazione prevista dall’art. 1414 c.c., sia collocata al di fuori dell’elenco contenuto L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174 (“ivi compresi i mezzi di garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”). In altri termini, “gli strumenti a tutela del credito erariale concessi al Procuratore erariale sarebbero solo quelli previsti dal codice di procedura civile, nonchè (e soltanto) quelli previsti dal codice civile al libro VI, titolo III, capo V”.

La giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte dei conti.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 174 Legge Finanziaria per il 2006, stabilisce che “Al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l’art. 26 del regolamento di procedura per i giudizi davanti alla Corte dei Conti di cui al R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile”.

Dal 7 ottobre 2016 la materia è disciplinata dall’art. 73 (intitolato “Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni”) del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, art. 1, comma 174 (codice della giustizia contabile), di analogo tenore testuale, secondo cui “Il pubblico ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, Titolo III, Capo V, del codice civile”.

Osserva anzitutto il Collegio chef essendo regolato il rapporto fra “tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile” e “i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V del codice civile” dall’inciso “ivi compresi”, va anzitutto escluso che gli strumenti di tutela delle ragioni del creditore contemplate dalla normativa si risolvano in quelli compresi nel secondo gruppo, i quali (l’azione surrogatoria, l’azione revocatoria ed il sequestro conservativo) sono perciò menzionati a titolo esemplificativo. Del resto, l’art. 73 del codice della giustizia contabile è, come si è visto, significativamente intitolato Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e altre azioni.

E tra le altre azioni, tutte quelle a tutela delle ragioni del creditore, per quanto nella presente sede rileva è sicuramente compresa l’azione di simulazione, potendo essere diretta, come nella specie, a tutelare le ragioni creditorie pregiudicate dagli atti simulati, in quanto idonei a menomare la garanzia generica del credito di cui all’art. 2740 c.c..

“La conclusione della devoluzione alla giurisdizione del giudice contabile delle controversie in argomento – ha affermato Cass., sez. un., 22 ottobre 2007, n. 22059 -, oltre che imposta dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 174, è anche coerente con lo scopo, esplicitato nel “fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali”: tutela che indubitabilmente compete alla Corte dei conti apprestare, per le azioni di accertamento e di condanna, e che ugualmente deve ritenersi esserle stata affidata per quelle “a tutela delle ragioni del creditore” e per “i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, in quanto rispetto alle prime (intendi: le azioni di accertamento e di condanna) hanno carattere accessorio e strumentale”.

Tale natura accessoria e strumentale, rispetto al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, che è dato ravvisare nell’azione di simulazione – o nell’azione revocatoria, ipotesi considerata dal giudice della nomofilachia nella decisione appena richiamata -, “consente inoltre di ritenere che esse non sono estranee alle “materie della contabilità pubblica”, che l’art. 103 Cost., riserva alla cognizione della Corte dei Conti, insieme, comunque con le “altre specificate dalla legge”: si tratta di mezzi predisposti anch’essi, sia pure in via indiretta, a quella riparazione del danno erariale sulla quale la giurisdizione compete alla Corte dei conti. (…) La responsabilità amministrativo contabile ha delle proprie particolarità, che si riflettono anche sulla conservazione della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore” (Cass. sez. un. 2659 del 2007).

L’indirizzo ha trovato conferma in Cass. sez. un., 3 luglio 2012, n. 11073, “stante la sua coerenza con la lettera e con lo scopo della norma da cui è stato tratto: essa è stata inserita nel corpo della disciplina dei giudizi di pertinenza della Corte dei Conti; conferisce la legittimazione attiva al procuratore regionale contabile, il quale è abilitato a svolgere le proprie funzioni unicamente davanti al giudice presso il quale è istituito; è destinata a “realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali”, di carattere accessorio e strumentale rispetto a quella apprestata mediante le azioni di responsabilità erariale; trova quindi la sua “copertura” nell’art. 103 Cost., nonostante il coinvolgimento di diritti di terzi, poichè attiene comunque alle “materie della contabilità pubblica” riservate alla giurisdizione della Corte dei Conti”.

Va pertanto dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti sulla controversia.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante il carattere di parte in senso soltanto formale del pubblico ministero contabile.

P.Q.M.

La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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