Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10440 del 03/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 03/06/2020), n.10440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 10752/2019

R.G., sollevato dalla Corte d’Appello di Potenza con ordinanza del

29/03/2019 nel procedimento vertente tra

I.P., da una parte,

e

GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A., dall’altra,

ed iscritto al n. 637/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. Cosimo

D’Arrigo;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Tommaso Basile, che ha chiesto

si dichiari la competenza del Giudice di Pace di Lagonegro.

Fatto

RITENUTO

S.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegro, la società Grandi Lavori Fincosit s.p.a. premettendo che, a causa dei lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 SA-RC, aveva subito l’espropriazione di un terreno agricolo, in relazione al quale, in data 4 marzo 2011, veniva redatto verbale di consistenza e immissione in possesso, con contestuale pagamento dell’importo di Euro 2.346,51 a mezzo assegno. Esponeva, altresì, che nella determinazione dei criteri per il calcolo dell’indennità di espropriazione si era convenuto, fra le varie voci, l’importo di Euro 35,00 per ciascuna pianta presente sul fondo, ma, per errore, nel verbale era stata riportata la presenza di soli 10 alberi di pioppo, anzichè 100 come era in realtà; pertanto, a tale titolo le era stato conteggiato l’importo di Euro 50,00, in luogo di quello di Euro 3.500,00 che le sarebbe effettivamente spettato. Ciò premesso, la S. domandava “l’accertamento dell’errore commesso nel calcolo di stima” con conseguente attribuzione dell’intera somma a lei dovuta.

La Grandi Lavori Fincosit s.p.a. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda in quanto la S. aveva ormai accettato l’indennità liquidatale, divenuta perciò irrevocabile.

Il Giudice di Pace di Lagonegro negava la propria competenza e indicava, quale giudice competente, la Corte d’appello di Potenza. Quest’ultima, dinanzi alla quale la causa veniva tempestivamente riassunta, sollevava d’ufficio regolamento di competenza.

Il Procuratore Generale ha concluso nel senso che deve dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Lagonegro.

Diritto

CONSIDERATO

L’attrice assume che l’indennità di espropriazione sarebbe stata determinata in misura inferiore a quanto le spettava, sebbene per errore materiale. La causa ha ad oggetto, pertanto, la determinazione dell’ammontare dell’indennità.

La Corte d’appello ha ritenuto di essere incompetente ed ha sollevato d’ufficio il regolamento richiamando espressamente un precedente di questa Corte (Sez. 1, Ordinanza n. 16193 del 17/07/2006, Rv. 592459 – 01).

La decisione si basa, tuttavia, su una lettura inesatta del principio di diritto testè indicato. In quella occasione, infatti, questa Corte ha ritenuto che esula dalla competenza speciale corte di appello “la domanda di pagamento di un’indennità di espropriazione che sia già stata determinata in via definitiva dalla competente autorità e rispetto alla quale vi sia stata accettazione implicita da parte dell’espropriato, per mancata impugnazione, o addirittura accettazione esplicita”; ma tanto è stato affermato nel presupposto che l’oggetto della lite, quindi, non sia costituito dalla determinazione dell’esatto ammontare, bensì dal “diritto dell’espropriato alla corresponsione della somma definitivamente determinata dall’organo competente e accettata dallo stesso”. Dunque, il principio di che trattasi deve essere inteso nel senso che, quando l’indennità di espropriazione è stata definitivamente stabilita e l’espropriato si limiti a richiedere che gli sia corrisposto quanto dovutogli, tale domanda non ricade nell’ambito di applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, poichè il petitum non è rappresentato dalla determinazione dell’indennità (il cui ammontare è stato già irrevocabilmente accertato), ma da quello di condanna dell’espropriante al pagamento del relativo importo.

Nel caso di specie, invece, ad essere posto in discussione è proprio l’ammontare dell’indennità di espropriazione e ciò di cui si controverte è se l’accettazione in pagamento di un certo importo determini l’irrevocabilità della determinazione di quanto spettante all’espropriata.

Il caso in esame è, quindi, esattamente opposto a quello cui si

riferisce la citata pronuncia n. 16193 del 2006. Qui è in discussione in ragione del preteso errore commesso nel verbale di cui si è detto, l’ammontare dell’indennità, ma è stato già effettuato un versamento;

in quell’ipotesi, invece, l’indennità era stata definitivamente determinata e l’espropriato agiva solo per ottenerne il pagamento. Dunque, in continuità col precedente orientamento (Sez. 1, Sentenza n. 17053 del 03/08/2007, Rv. 598343 – 01), va riaffermato il seguente principio di diritto:

“La speciale competenza in unico grado della corte d’appello prevista dalla L. n. 865 del 1971, art. 19, è limitata alle sole questioni relative al quantum dell’indennità di espropriazione, ossia alle richieste rivolte ad ottenere una diversa e maggiore liquidazione dell’indennità medesima rispetto a quella stabilita in sede amministrativa o, in mancanza, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo. Pertanto, esula dalla competenza della corte d’appello la domanda dell’espropriato rivolta solamente a conseguire il pagamento dell’importo già definitivamente accertato e non contestato”.

In applicazione di tale principio, la competenza per materia spetta alla Corte d’appello di Potenza.

P.Q.M.

dichiara la competenza della Corte d’Appello di Potenza.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2020

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